Ai sensi dell’articolo 7 della Legge n. 24 dell’8 marzo 2017, la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell’adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del Codice Civile, delle loro condotte dolose o colpose. Tale disposizione si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell’ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina. L’esercente la professione sanitaria risponde del proprio operato ai sensi dell’2043 del Codice Civile, salvo che abbia agito nell’adempimento di un’obbligazione contrattuale assunta con il paziente.
Pertanto, la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata risponde ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del Codice Civile, mentre la responsabilità dell’esercente la professione sanitaria è qualificata in termini di responsabilità extracontrattuale. Ne consegue una diversa ripartizione dell’onere della prova.
Stando al principio fissato dall’art.1218 c.c., il paziente ha il mero onere di provare il contratto e/o il contatto con il medico e di allegare l’inadempimento dell’esercente la professione sanitaria: spetta alla struttura sanitaria provare che non vi è stato alcun inadempimento o che, pur essendovi stato, gli esiti peggiorativi sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile.
La qualificazione in termini extracontrattuali della responsabilità del personale sanitario comporta che incomba sul danneggiato l’onere della prova della sussistenza del nesso causale tra la condotta dell’agente e l’evento di danno, nonché dell’imputabilità soggettiva del fatto al suo autore.
Giurisprudenza:
– Cass.Civ. n.21177/2015 “Nei giudizi di risarcimento del danno causato da attività medica, l’attore ha l’onere di allegare e di provare l’esistenza del rapporto di cura, il danno ed il nesso causale, mentre ha l’onere di allegare (ma non anche di provare) la colpa del medico; quest’ultimo, invece, ha l’onere di provare che l’eventuale insuccesso dell’intervento, rispetto a quanto concordato o ragionevolmente attendibile, è dipeso da causa a sé non imputabile.”;
– Cass.Civ. n.8664/2017 “Con orientamento oramai consolidato, il giudice della nomofilachia ha chiarito che in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell’onere probatorio l’attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l’esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia ed allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante, con la conseguenza che qualora all’esito del giudizio permanga incertezza sull’esistenza del nesso causale tra condotta del medico e danno, questa ricade sul debitore. Allorquando infatti la responsabilità medica venga invocata a titolo contrattuale, cioè sul presupposto che fra il paziente ed il medico e/o la struttura sanitaria sia intercorso un rapporto contrattuale (o da “contatto sociale”), la distribuzione inter partes del carico probatorio riguardo al nesso causale deve tenere conto della circostanza che la responsabilità è invocata in forza di un rapporto obbligatorio corrente fra le parti ed è dunque finalizzata a far valere un inadempimento oggettivo: sul danneggiato grava dunque solo l’onere di allegare qualificate inadempienze, astrattamente idonee a porsi come causa o concausa del danno, nella prestazione del medico inserita nella sequenza eziologica da cui è scaturito il lamentato pregiudizio.”;
– Cass.Civ. n.12490/2017 “Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica è onere dell’attore dimostrare l’esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento. Posto che l’onere della prova del nesso eziologico incombe sull’attore, se al termine dell’istruttoria resti incerti la reale causa del danno la domanda di risarcimento deve essere rigettata.”;
– Cass.Civ. n.1045/2019 “…nei giudizi risarcitori da responsabilità medica si delinea “un duplice ciclo causale, l’uno relativo all’evento dannoso, a monte, l’altro relativo all’impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all’evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante. Mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l’insorgenza (o l’aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto)” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 26 luglio 2017, n.18392, Rv. 645164-01). Ne consegue, dunque, che “la causa incognita resta a carico dell’attore relativamente all’evento dannoso, resta a carico del convenuto relativamente alla possibilità di adempiere. Se, al termine dell’istruttoria, resti incerti la causa del danno o dell’impossibilità di adempiere, le conseguenze sfavorevoli in termini di onere della prova gravano rispettivamente sull’attore o sul convenuto. Il ciclo causale relativo alla possibilità di adempiere acquista rilievo solo ove risulti dimostrato il nesso causale fra evento dannoso e condotta del debitore. Solo una volta che il danneggiato abbia dimostrato che l’aggravamento della situazione patologica (o l’insorgenza di nuove patologie per effetto dell’intervento) è causalmente riconducibile alla condotta dei sanitari sorge per la struttura sanitaria l’onere di provare che l’inadempimento, fonte del pregiudizio lamentato dall’attore, è stato determinato da causa non imputabile” (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. n. 18392 del 2017, cit.; in senso analogo si vedano anche Cass. Sez. 3, sent. 4 novembre 2017, n. 26824, non massimata; Cass. Sez. 3, sent. 7 dicembre 2017, n. 29315, Rv. 646653-01; Cass. Sez. 3, ord. 23 ottobre 2018, n. 26700, Rv. 651166-01). Nello stesso senso, pertanto, si è affermato che “nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l’esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del «più probabile che non», causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata” (Cass. Sez. 3, sent. 15 febbraio 2018, n. 3704, Rv. Rv. 647948-01).”