
Si sviluppava un incendio nello stabile condominiale e veniva, in particolare, danneggiato l’appartamento di un condomino. Si chiedeva, quindi, il pagamento dell’indennizzo, all’Assicuratore della polizza “Globale fabbricati” del condominio, che veniva rifiutato per assenza di copertura assicurativa, a causa del mancato rinnovo della polizza nei termini previsti.
Il condomino danneggiato, pertanto, agiva nei confronti dell’amministratore di condominio per accertare la sua responsabilità ex art.2043 c.c.: “per non aver provveduto al tempestivo pagamento del premio assicurativo” e la conseguente condanna al risarcimento dei danni lamentati in conseguenza del “suo comportamento omissivo”.
La vicenda trattata da Cass. civ. n.2831/2021, sulla base di quanto deciso dalle precedenti Corti di merito, verteva sull’assunto che l’amministratore di condominio, da poco tempo subentrato al precedente (passaggio di consegne avvenuto pochi giorni prima dell’evento dannoso), non aveva in cassa il denaro sufficiente ad effettuare il pagamento del premio assicurativo e che non vi era stato il tempo necessario per procurarsi il denaro entro la data di scadenza dei termini di copertura per il rinnovo della polizza.
Da consolidata giurisprudenza sul ruolo dell’amministratore di condominio, si precisava che “l’adempimento del mandato esige e ricomprende non solo il diligente compimento, da parte del mandatario, degli atti per i quali il mandato stesso è stato conferito, ma anche degli atti preparatori e strumentali, nonché di quelli ulteriori che, dei primi, costituiscano il necessario completamento, e comporta, altresì il dovere di informare tempestivamente il mandante della eventuale mancanza o inidoneità dei documenti concorrenti all’esatto espletamento dell’incarico”.
Onere, pertanto, di detto amministratore d’informare tempestivamente i condomini della situazione determinatasi e richiedere ai medesimi di effettuare, nel più breve tempo possibile, un’integrazione dei pagamenti per poter far fronte alle spese di ordinaria amministrazione, ai sensi dell’art.1708 c.c..
Il rapporto che si instaura fra l’amministratore e il condominio, infatti, costituisce un contratto di mandato, con onere della compagine condominiale, ai sensi dell’art.1719 c.c., di rendere disponibili al mandatario le risorse necessarie per l’esecuzione dell’incarico ricevuto.
Per andare esente da responsabilità, però, l’amministratore di condominio, doveva dimostrare di aver fatto tutto il possibile per informare i condomini, al fine di procurarsi il denaro sufficiente e poter, quindi, eseguire il pagamento non appena messo, in tale condizione, dalla compagine condominiale. Un tale attivo comportamento non era stato ravvisato e per tale omissione ne era stata affermata la responsabilità per negligenza.
Pertanto, rientra “sicuramente fra i compiti dell’amministratore del condominio quello di provvedere all’ordinaria gestione e pertanto di curare il pagamento delle utenze e delle rate delle polizze assicurative in corso” e come concluso dalla S.C., “Emerge evidente che ………. non ha dimostrato di aver fatto tutto il possibile (informazione condomini, fissazione assemblea condominiale, recupero somme presso i morosi) per procurarsi il denaro sufficiente e di aver eseguito il pagamento non appena messo in condizione, dalla compagine condominiale, di poterlo fare”.