
La circolare n.19/E dell’Agenzia delle Entrate (27 Maggio 2022), in tema di polizze di assicurazione per la responsabilità civile dei tecnici asseveratori, sembra chiarire che la disciplina relativa a dette polizze non si applichi ai “Bonus” diversi dal “Superbonus”:
“…. L’art.2, comma 2 b del Decreto Legge 25 febbraio 2022, n.13, ha modificato l’art.119, comma 14 del Decreto Legge n.34/2020 sostituendo le parole «con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro» con le seguenti: «per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni».
In altri termini, il novellato comma 14 dell’articolo 119 prevede che – al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata – i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni.
Va, tuttavia, considerato che nei periodi successivi dello stesso per effetto del succitato comma 14 è previsto che l’obbligo della stipula della polizza assicurativa si considera comunque rispettato se è stato stipulato:
– un contratto di assicurazione per la responsabilità civile che preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro specificamente destinato al rilascio delle asseverazioni o attestazioni, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario;
– ovvero, in alternativa, un contratto di assicurazione specifico con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro.
Ne deriva che il professionista può, in alternativa, stipulare un contratto di assicurazione:
– per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni (polizza single project);
– per la responsabilità civile che preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro specificamente destinato al rilascio delle asseverazioni o attestazioni, da integrare a cura del professionista qualora non risulti capiente rispetto al valore degli interventi sottostanti alle asseverazioni e attestazioni rilasciate (polizza multiprogetto o a consumo);
– specifico, ossia dedicato alla sottoscrizione di asseverazioni o attestazioni relative agli interventi rientranti nel Superbonus, con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro (polizza multiprogetto o a consumo).
Le disposizioni in commento si applicano con riferimento alle attestazioni e asseverazioni sottoscritte dal 26 febbraio 2022 (data di entrata in vigore del decreto Frodi).
Considerato, inoltre, che la disciplina relativa alle polizze assicurative di cui al comma 14 dell’articolo 119 del Decreto Legge n.34/2020 non è richiamata dall’articolo 121, comma 1-ter, lettera b) del Decreto Legge n.34/2020, relativo ai Bonus diversi dal Superbonus, si ritiene che, per questi ultimi, la stipula della polizza non sia richiesta.“.