Le somme corrisposte dall’assicuratore del credito commerciale all’assicurato, a titolo d’indennizzo assicurativo, rappresentano il limite massimo per agire in via di surroga (art.1916 c.c.) nei confronti del soggetto debitore inadempiente. Per quanto concerne l’importo dell’indennizzo, già, non vi sono possibilità di deroga circa l’azione di recupero via surroga e senza alcun limite o divieto per l’assicuratore non solo di agire (dopo l’avvenuto pagamento dell’indennizzo) ma anche di scegliere le modalità tramite le quali aggredire il patrimonio del terzo responsabile per recuperare quelle somme.

Pertanto, come affermato dalla Cassazione Civile n.28804/2019, l’azione di surroga dell’assicuratore consente di recuperare l’importo totale erogato, mentre solo per le somme eccedenti quell’importo, l’assicurato (titolare del credito) resta titolare anche delle azioni di recupero verso la sua debitrice.Ogni somma recuperata nei confronti della debitrice/responsabile del danno spetta all’assicuratore che succedeva all’assicurato (titolare del credito) nei limiti dell’indennizzo versato.

Il significato letterale della specifica previsione del contratto assicurativo, infatti, indica che dopo il pagamento dell’indennizzo, i recuperi sono acquisiti dall’assicuratore sino alla concorrenza dell’importo indennizzato, mentre eventuali recuperi eccedenti tale importo spettano all’assicurato.

“La concorrenza dell’importo indennizzato altro non è che il sopra indicato “limite dell’indennizzo versato” che trova la sua giustificazione sia nella natura del diritto di surroga che nelle previsioni di polizza, all’evidente scopo di consentire di riversare sull’assicurazione il rischio di inadempimento nei limiti della copertura assicurativa (e quindi dell’indennizzo conseguito) con conseguente successione alla assicurata -in quei limiti- per poter agire verso la debitrice inadempiente per recuperare quanto “pagato/erogato” alla assicurata che, al contempo, sino a quel limite non ha più diritto di credito.“ Solo dopo il recupero, da parte dell’assicuratore, dell’intero importo indennizzato, l’assicurato ha il diritto ad incamerare altre somme provenienti dalla sua debitrice ad estinzione dell’originario credito, e ciò a prescindere dalla sede in cui quei recuperi erano stati realizzati (azioni individuali, concorsuali o concordatarie ).