
La Corte di Cassazione civile con sentenza n.28625/2019 ha enunciato il seguente principio di diritto: “.. ai fini della perdita dei benefici assicurativi, ai sensi dell’articolo 1915 cod. civ., è sufficiente la consapevolezza dell’obbligo previsto dalla suddetta norma e la cosciente volontà di non osservarlo, sicché, nel caso di assicurazione dal rischio di insolvenza di crediti commerciali, non è conforme ai canoni di corretta ermeneutica contrattuale l’interpretazione della polizza che imputi i pagamenti successivi alla scadenza del periodo assicurato ai crediti più recenti, né rilevano in contrario accordi diretti tra assicurata e debitrice ….., neppure ove le quote di questa fossero sottoposte a sequestro penale».
Il caso in specie, atteneva perdite da mancato pagamento di crediti verso i clienti derivanti da normale attività commerciale dell’assicurata e relativi, tra l’altro, a merce spedita nel periodo di validità della polizza, con una percentuale di copertura della perdita dell’85% e comunque entro il limite del credito o del fido.
L’assicuratore contestava l’indennizzo in quanto i pagamenti ricevuti dall’assicurata in tempo successivo agli insoluti, benché imputati dalle debitrici a forniture più recenti, avrebbero dovuto essere invece imputati, a termini di polizza, in stretto ordine cronologico di maturazione e pertanto a quelli oggetto di assicurazione, da considerarsi così estinti. Questa interpretazione fu accolta dal Tribunale, in coerenza con l’interpretazione del contratto e in linea con l’obbligo di salvataggio previsto dall’art.1914 cod. civ. seppur, dopo l’apertura dei sinistri, era intercorso nuovo patto tra le parti, con comportamento concludente, che riconosceva l’imputazione per almeno un certo importo mensile di ogni nuovo pagamento ai crediti coperti dall’assicurazione.
La Suprema Corte, quindi, osservava come, per principio consolidato nella giurisprudenza di Cassazione, ” ai fini della perdita dei benefici assicurativi, ai sensi dell’articolo 1915 cod. civ., non occorre lo specifico e fraudolento intento di creare danno all’assicuratore, essendo sufficiente la consapevolezza dell’obbligo previsto dalla suddetta norma e la cosciente volontà di non osservarlo”. Si prendeva a riferimento il caso dell’assicurato che, dopo il sinistro, aveva proseguito le forniture al cliente in rilevante esposizione debitoria, con imputazione dei pagamenti ai più recenti debiti piuttosto che a quelli più vecchi coperti dalla garanzia assicurativa. Una fattispecie ove l’assicurato aveva pattuito con la debitrice nuove condizioni di rientro dalle esposizioni.