La Corte Cassazione Civile n.16905/2019 ha affrontato il caso di un immobile, oggetto di mutuo ipotecario, assicurato per i rischi di perdita o danneggiamento dello stesso e con clausola di vincolo a favore della Banca erogatrice del finanziamento.

L’immobile andava interamente distrutto da un incendio e i mutuatari avanzavano richiesta di indennizzo all’assicuratore, provvedendo, in pari tempo, alla estinzione del mutuo, ma la Compagnia di assicurazione rifiutava il pagamento ritenendo legittimata a pretenderlo solo la Banca e non i due mutuatari. Con sentenze favorevoli sia in primo che secondo grado, i mutuatari ottenevano la liquidazione del danno.

L’assicuratore/ricorrente, pertanto, in sede di ricorso in Cassazione indicava come fatto rilevante, la presenza di una clausola nel contratto di assicurazione con la quale si prevedeva che l’assicurazione è vincolata a favore della Banca. Viene pertanto convenuto tra le parti che in caso di sinistro il risarcimento spettante non sarà dalla Compagnia di assicurazione pagato senza il concorso ed il consenso scritto della Banca”.

Secondo la S.C. questa parte dell’atto non costituisce una clausola o appendice di vincolo, poiché attraverso la clausola di vincolo in un contratto di assicurazione si conviene d’inserire, accanto o in sostituzione dell’assicurato, altro beneficiario al quale fare conseguire l’indennizzo assicurativo, eventualmente, liquidabile a termine della polizza così “vincolata”. In genere, il beneficiario in sostituzione è il finanziatore della somma utilizzata per l’acquisto del bene assicurato, a cui viene riconosciuto il diritto di soddisfarsi sull’eventuale indennità dovuta dall’assicuratore.

La clausola di cui si discute, invece, prevede che il finanziatore abbia da prestare il suo consenso alla liquidazione del danno, non che possa chiederne il pagamento a suo favore, pertanto, non può concludersi nel senso la clausola crea un collegamento tra il mutuo e l’assicurazione, tanto da potersi dire che, estinto il primo (come nel caso in specie), è altresì estinto il secondo.

La Suprema Corte sull’argomento ha osservato che detta clausola prevede, semplicemente, che il finanziatore debba prestare il suo consenso alla liquidazione del danno, ma che non possa chiederne il pagamento a suo favore e, tra l’altro, come già asserito dalla corte di merito, superata la necessità del consenso con l’estinzione del mutuo, la banca non ha più interesse alla liquidazione del danno, e del resto, non può neanche agire per quella liquidazione proprio perché il suo interesse creditorio è stato pienamente soddisfatto dall’estinzione del mutuo stesso.

Stante che la pattuizione della succitata clausola di vincolo mira, proprio, ad impedire che la liquidazione fatta ai mutuatari possa pregiudicare i diritti del finanziatore è ovvio ritenere che, qualora tali diritti siano stati pienamente soddisfatti dal mutuatario che ha estinto il mutuo, con conseguente consenso alla cancellazione di ipoteca, l’ulteriore consenso scritto al pagamento del risarcimento è irrilevante.

Da ricordare sull’argomento la prassi, censurata più volte dall’IVASS, volta a garantire la banca in modo specifico e diretto in queste fattispecie, distinguendo due aspetti:

-la banca, se non opera quale distributrice (intermediaria) della polizza assicurativa stipulata dal mutuatario, può, anche, essere la beneficiaria della prestazione assicurativa prevista nella c.d. appendice di vincolo;

-é vietato, invece, all’intermediario della polizza (qualora fosse la banca), di assumere contemporaneamente sia il ruolo di beneficiario / vincolatario delle prestazioni assicurative sia quello di intermediario del relativo contratto assicurativo ( Provvedimento ISVAP n.2946/2011 ).