
La corte territoriale aveva evidenziato come l’impegno del debitore alla corresponsione dei premi relativi alla polizza fideiussoria fosse indipendente dall’eventuale estinzione del credito principale, poiché le parti del contratto di garanzia avevano subordinato la liberazione del debitore con la consegna della polizza alla società garante, restituita dal creditore garantito ovvero con altro documento proveniente dal medesimo creditore, idoneo ad attestare la liberazione della società garante da ogni responsabilità.
Nel caso in specie, si trattava di polizza fideiussoria per il pagamento dei ratei d’imposta in favore dell’amministrazione finanziaria, a titolo di INVIM. Il debitore non aveva tempestivamente provveduto al conseguimento e alla successiva consegna, alla società garante, della documentazione necessaria per la propria liberazione dall’obbligazione di pagamento dei premi, in relazione al pagamento di premi maturati successivamente all’estinzione del debito principale.
La sentenza veniva impugnata dal debitore/ricorrente per violazione degli artt. 1322, 1418, 1419, 1936, 1939, 1941, 1944, 1945 c.c., nonché del principio di accessorietà della fideiussione per la persistenza dell’obbligo del debitore di corrispondere il corrispettivo per la prestazione di garanzia pur dopo l’avvenuta estinzione del debito principale, in palese contrasto con il principio dell’accessorietà della fideiussione che subordina l’efficacia della garanzia prestata dal fideiussore (e, conseguentemente, del corrispettivo allo stesso dovuto) alle sorti del rapporto principale.
La Cassazione Civile n.32377/2019 nel rigettare il ricorso, osservava:
“.. secondo l’interpretazione della giurisprudenza di legittimità, la cosiddetta assicurazione fideiussoria costituisce una figura contrattuale intermedia tra il versamento cauzionale e la fideiussione ed è contraddistinta dall’assunzione dell’impegno, da parte di una banca o di una compagnia di assicurazione, di pagare un determinato importo al beneficiario, onde garantirlo nel caso di inadempimento della prestazione a lui dovuta dal contraente; peraltro, essendo caratterizzata dalla stessa funzione di garanzia della fideiussione, ad essa è applicabile, ove non derogata dalle parti, la disciplina legale tipica di tale contratto….. i cui elementi di atipicità negoziale risultano vieppiù evidenziati nella parte in cui i contraenti hanno provveduto a specificare, in termini analitici, le forme e i modi attraverso i quali gli stessi hanno inteso regolare l’efficacia nel tempo della garanzia prestata dalla società odierna ricorrente vincolandola, non già alla persistenza dell’obbligazione principale bensì al previsto obbligo del garantito, una volta estinto il debito principale, di procurarsi la polizza fideiussoria (o altra dichiarazione liberatoria equipollente) dal creditore garantito, e di provvedere successivamente alla relativa consegna alla società garante…”