Cos’è l’obbligo a contrarre ?
L’obbligo a contrarre comporta per le imprese assicuratrici l’impossibilità di rifiutarsi di stipulare il contratto di assicurazione RCA. Tale obbligo, già previsto dalla L. n.990/1969, è ora disciplinato dall’art.132-bis, primo comma cod.ass., secondo cui ogni impresa di assicurazione è tenuta ad accettare le proposte presentatele secondo le condizioni e le tariffe dalla stessa prestabilite, salva verifica della correttezza dei dati risultanti dall’attestato di rischio, dell’identità del contraente e dell’intestatario del veicolo, se persona diversa. A tal fine, il Regolamento IVASS n.9 del 19 Maggio 2015, ha disciplinato l’istituzione di un’apposita banca dati attestati di rischio e la dematerializzazione dell’attestazione sullo stato del rischio. La polizza RCA, quindi, è obbligatoria in due sensi: per l’assicurato, che non può circolare con veicoli o natanti privi di copertura e per l’assicuratore, che è vincolato a stipulare o rinnovare il contratto di assicurazione RCA richiesto dal cliente, assumendosi il rischio di sopportare le conseguenze economiche di un sinistro. Il rifiuto di contrarre può essere legittimamente opposto dalle assicurazioni soltanto se le informazioni e i dati forniti dal cliente non sono veritieri, in tal caso le assicurazioni ricalcolano il premio e inviano un nuovo preventivo al potenziale contraente. Il rifiuto e l’elusione dell’obbligo a contrarre … Continua a leggere...