Cos’è l’obbligo a contrarre ?

Cos’è l’obbligo a contrarre ?

L’obbligo a contrarre comporta per le imprese assicuratrici l’impossibilità di rifiutarsi di stipulare il contratto di assicurazione RCA. Tale obbligo, già previsto dalla L. n.990/1969, è ora disciplinato dall’art.132-bis, primo comma cod.ass., secondo cui ogni impresa di assicurazione è tenuta ad accettare le proposte presentatele secondo le condizioni e le tariffe dalla stessa prestabilite, salva verifica della correttezza dei dati risultanti dall’attestato di rischio, dell’identità del contraente e dell’intestatario del veicolo, se persona diversa. A tal fine, il Regolamento IVASS n.9 del 19 Maggio 2015, ha disciplinato l’istituzione di un’apposita banca dati attestati di rischio e la dematerializzazione dell’attestazione sullo stato del rischio. La polizza RCA, quindi, è obbligatoria in due sensi: per l’assicurato, che non può circolare con veicoli o natanti privi di copertura e per l’assicuratore, che è vincolato a stipulare o rinnovare il contratto di assicurazione RCA richiesto dal cliente, assumendosi il rischio di sopportare le conseguenze economiche di un sinistro. Il rifiuto di contrarre può essere legittimamente opposto dalle assicurazioni soltanto se le informazioni e i dati forniti dal cliente non sono veritieri, in tal caso le assicurazioni ricalcolano il premio e inviano un nuovo preventivo al potenziale contraente. Il rifiuto e l’elusione dell’obbligo a contrarre … Continua a leggere...
Quali sono i soggetti esclusi dall’assicurazione obbligatoria r.c.a.?

Quali sono i soggetti esclusi dall’assicurazione obbligatoria r.c.a.?

L’assicurazione RCA risponde dei danni da sinistro stradale causati a terzi ai sensi degli artt.2054 c.c. e 91, comma 2 del Codice della strada. Il novero dei soggetti che non possono essere considerati terzi, e non risultano pertanto coperti dalla polizza, è indicato dall’art.129 cod. ass.. Tra questi, oltre al conducente del veicolo responsabile del sinistro, non sono considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dall’assicurazione obbligatoria limitatamente ai danni alle cose: “a) i soggetti di cui all’art.2054, terzo comma, del codice civile ed all’art.91, comma 2, del codice della strada (ossia proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio e locatario); b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l’assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento (ossia soggetti con vincolo di coniugio, parentela, affinità fino al terzo grado conviventi o a carico di conducente responsabile, proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio … Continua a leggere...
Se il veicolo circola contro la volontà del proprietario?

Se il veicolo circola contro la volontà del proprietario?

Per poter dimostrare che il veicolo circoli contro la volontà del proprietario è necessario fornirne la prova, cosi come previsto dall’art.2054, terzo comma c.c. “Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà”. Una prova, dunque, che evidenzi come nonostante le cautele adottate e la diligenza nell’applicazione, il veicolo sia stato sottratto al proprietario e utilizzato. Non sono state considerate dalla giurisprudenza esimenti da responsabilità, ad esempio, il furto del mezzo non debitamente chiuso o l’affidamento o la consegna del mezzo a un carrozziere o a una officina, se non dimostrando di aver chiuso a chiave il veicolo o adottato altre misure idonee ad evitare la circolazione del mezzo ad opera di terzi. Deve, quindi, considerarsi che l’utilizzo “contro volontà” del proprietario del veicolo, da parte di un terzo, possa avvenire, pur avendo adottato idonee misure per evitarlo, nei casi di reati (es.: furto, rapina, minaccia, etc.) ai fini, anche, di quanto previsto dall’art.122, terzo comma del Codice delle assicurazioni per cui: “L’assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la … Continua a leggere...
Qual’è l’obbligo di assicurazione dei veicoli e natanti immatricolati o registrati in Stati esteri?

Qual’è l’obbligo di assicurazione dei veicoli e natanti immatricolati o registrati in Stati esteri?

I veicoli e i natanti immatricolati o registrati in Stati esteri, che circolano in modo temporaneo nel territorio italiano, sono tenuti a rispettare l’obbligo di assicurazione per tutto il tempo della loro permanenza in Italia. Tale obbligo si estende anche ai natanti su cui è collocato un motore amovibile di qualsiasi potenza, munito di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente emesso all’estero. Ai fini del corretto assolvimento dell’obbligo di assicurazione per i natanti, l’art.125 del Codice delle Assicurazioni Private esige la stipula di un valido contratto di assicurazione o il possesso, da parte del conducente, di un certificato internazionale di assicurazione accettato dall’Ufficio centrale italiano (UCI). Per i veicoli a motore di uno Stato terzo (extra UE), invece, l’obbligo di assicurazione si può assolvere secondo tre differenti modalità: – è possibile utilizzare una polizza temporanea di frontiera, emessa dall’Ufficio Centrale Italiano, a garanzia dei rischi derivanti dalla responsabilità civile automobilistica verso terzi in occasione della circolazione in territorio italiano; – in alternativa, l’obbligo si considera assolto se la targa di immatricolazione è stata rilasciata da un Paese compreso nell’elenco di cui all’art. 5 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n.86 del 1° aprile 2008. L’Ufficio centrale italiano, infatti, … Continua a leggere...
Cos’è l’Ufficio Centrale Italiano (UCI)?

Cos’è l’Ufficio Centrale Italiano (UCI)?

Costituito nel 1953, l’Ufficio Centrale Italiano (UCI) provvede alla liquidazione dei sinistri provocati in Italia dalla circolazione di un veicolo estero. Quale Ufficio Nazionale di Assicurazione per i veicoli a motore in circolazione internazionale, l’UCI svolge le funzioni di Bureau per l’Italia nell’ambito del Sistema della Carta Verde e sulla base di convenzioni stipulate con gli omologhi Uffici Nazionali di Assicurazione costituiti negli altri Paesi aderenti al sistema della Carta Verde. L’attività dell’UCI trova la sua disciplinata negli articoli 125 e 126 del Codice delle Assicurazioni Private. In particolare, l’Ufficio Centrale Italiano è chiamato a gestire le problematiche che ineriscono al risarcimento dei danni causati sul territorio italiano da veicoli immatricolati o registrati in Stati esteri che circolano temporaneamente in Italia, nella Repubblica di San Marino e nella Città del Vaticano. L’UCI stipula e gestisce, in nome e per conto delle imprese aderenti, l’assicurazione frontiera disciplinata nel regolamento adottato, su proposta dell’IVASS, dal Ministro delle attività produttive e provvede alla liquidazione e al pagamento degli indennizzi dovuti. Assume, ai fini del risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia dei veicoli a motore e natanti, la qualità di domiciliatario dell’assicurato, del responsabile civile e della loro impresa di assicurazione. È … Continua a leggere...
Il proprietario d’immobile committente di appalto

Il proprietario d’immobile committente di appalto

Veniva posta la questione alla Cassazione civile n.11857/2025 delle diverse responsabilità imputabili al proprietario di un immobile che abbia commissionato un appalto privato edile da cui sono derivati danni a terzi e che può rispondere sia per responsabilità aquiliana (art. 2043 c.c.) sia per responsabilità da custodia (art.2051 c.c.) sia per responsabilità contrattuale per omessa verifica nel corso di esecuzione dell’opera (art.1662 c.c.). Sull’argomento, la S.C. ha ricordato “.. che nel caso in cui i danni siano stati causati a terzi da un’attività di esecuzione di un appalto, risponde di regola esclusivamente l’appaltatore in quanto la sua autonomia impedisce di applicare l’art.2049 c.c. al committente, fatta salva l’ipotesi in cui il danneggiato provi una concreta ingerenza del committente nell’attività dell’appaltatore e/o la violazione di specifici obblighi di vigilanza e controllo, gravanti sul committente, ipotesi nella quale è configurabile la responsabilità del committente, concorrente o esclusiva rispetto a quella dell’appaltatore” (Cass. civ. n.10652/1997). Nello stesso ambito, è stato evidenziato che il committente può rispondere anche ai sensi dell’art.2051 c.c. in quanto l’appalto e l’autonomia dell’appaltatore non escludono la permanenza della qualità di custode della res – (in specie, del bene immobile) – da parte del committente, fatta salva l’ipotesi in cui … Continua a leggere...
Quali sono le aree pubbliche ai fini dell’assicurazione obbligatoria r.c.a. e quelle private?

Quali sono le aree pubbliche ai fini dell’assicurazione obbligatoria r.c.a. e quelle private?

Sono equiparate alle strade di uso pubblico tutte le aree, di proprietà pubblica o privata aperte alla circolazione pubblica (art.3 Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 1 aprile 2008, n.86). Per stabilire, però, quali aree private possano ritenersi o meno di uso pubblico é necessario rifarsi all’ampia casistica della giurisprudenza non sempre concorde nelle proprie decisioni. Giurisprudenza: – Le Sezioni Unite della Cassazione Civile n.21983/2021 si sono espresse sull’interpretazione dell’art.122 Cod. ass., in conformità con la giurisprudenza eurounitaria, per cui la circolazione su aree equiparate alle strade di uso pubblico deve intendersi come quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale; -Cass.Civ. n.21254/2016 che ha affermato il seguente principio di diritto: “presupposto dell’applicazione dell’articolo 2054 c.c. e della correlata normativa attinente alla assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile da circolazione di veicoli è che il sinistro avvenga in un’area stradale o ad essa equiparata, onde in una pista innevata di sci, non essendo aperta per uso stradale bensì per l’esercizio di uno sport che non si avvale di un veicolo indicato dal Codice della strada per la circolazione, non può verificarsi un sinistro alle cui conseguenze risarcitorie sia applicabile la … Continua a leggere...
Cosa s’intende per circolazione del veicolo ai fini dell’assicurazione obbligatoria r.c.a.?

Cosa s’intende per circolazione del veicolo ai fini dell’assicurazione obbligatoria r.c.a.?

Il veicolo é in circolazione sia quando é in movimento (rischio dinamico) che quando è in sosta nel tempo (rischio statico) ovvero quando è in fermata momentanea. (D.M. n.86/2008, lett.b), comma 2, art.3). Giurisprudenza: – Cass.Civ. n.27371/2017, “… una vettura motrice, congiunta ad una vettura rimorchio allo scopo di formare un unico traino sotto una sola guida effettiva, non assume rilievo quale entità a sé stante, ma soltanto come parte di un’entità circolante idealmente inscindibile. Ne consegue che il proprietario della vettura trainata, consentendone la circolazione mediante il traino, si espone alla presunzione di responsabilità prevista dall’art.2054, terzo comma, cod. civ., ed è solidalmente responsabile con il proprietario e conducente del veicolo propulsore, senza possibilità di distinguere tra i diversi elementi che compongono il mezzo circolante» (Cass. civ. n.6431/2015, conforme a Cass. civ. n.2206/1980); tale principio è coerente con quello (cfr. Cass. civ. n.13200/2012) secondo cui l’assicurazione obbligatoria stipulata per la motrice copre la responsabilità per i danni provocati dal rimorchio ad essa agganciato (c.d. rischio dinamico), che trova giustificazione proprio nella considerazione unitaria del complesso autoarticolato (mentre l’autonomia del rimorchio rileva, anche ai fini della necessità di una specifica copertura assicurativa, soltanto nella specifica ipotesi del “rischio statico”, per … Continua a leggere...
Cosa prevede l’assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti?

Cosa prevede l’assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti?

L’assicurazione obbligatoria garantisce il conducente nonché – se persona diversa – il proprietario del mezzo contro il rischio di dover risarcire a terzi i danni provocati dalla circolazione del veicolo o dalla navigazione del natante. L’assicurazione comprende, anche, i danni alle persone e i danni alle cose subiti da pedoni, ciclisti e altri utenti non motorizzati della strada i quali, in conseguenza di un incidente nel quale sia stato coinvolto un veicolo, hanno diritto alla riparazione del danno, nei limiti in cui sussista la responsabilità civile dei conducenti (art.142 ter del Codice delle assicurazioni) nonché i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto. L’assicurazione obbligatoria rientra nel novero dell’assicurazione della responsabilità civile di cui all’art.1917 c.c., ma con due peculiarità: -ai sensi dell’art.144, comma 1 cod. ass., l’assicuratore é obbligato direttamente nei confronti del danneggiato; -ai sensi dell’art.283 cod. ass. (Fondo di garanzia vittime della strada), il danneggiato ha diritto al risarcimento anche se non esiste il contratto di assicurazione e non sono opponibili le eccezioni fondate sul contratto né le clausole che prevedano l’eventuale contributo dell’assicurato al risarcimento del danno (art.144, comma 2 cod. ass.). Il tutto per realizzare … Continua a leggere...
Quali sono i veicoli a motore oggetto dell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile?

Quali sono i veicoli a motore oggetto dell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile?

Devono essere assicurati per la responsabilità civile verso i terzi, prevista dall’articolo 2054 del codice civile e dall’articolo 91, comma 2, del codice della strada, i veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate. I veicoli esclusi dall’obbligo di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico sono indicate nel regolamento del Ministro dello sviluppo economico (Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 86 del 1° aprile 2008 recante il Regolamento in materia di obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti di cui al titolo X, capo I, e al titolo XII, capo II, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209 – Codice delle assicurazioni private). Con DECRETO LEGISLATIVO 22 novembre 2023,n.184 la lettera rrr), articolo 1, comma 1, cod.ass. (DEFINIZIONI) è stata sostituita, intendendosi per veicolo: 1) qualsiasi veicolo a motore azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo ma non su rotaia, con: o 1.1) una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h; 1.2) un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocita’ … Continua a leggere...