
Il caso in specie concerneva la responsabilità di un Notaio, chiamato in giudizio dagli acquirenti di un immobile, per il risarcimento dei danni conseguenti al fatto che l’immobile risultava, ancora, sottoposto a procedura di espropriazione, mentre nell’atto era riportato che l’abitazione veniva venduta “libera da privilegi, ipoteche ed altri gravami”.
Il notaio nel contestare la richiesta di risarcimento, sostenendo che gli acquirenti erano a conoscenza della procedura esecutiva, chiamò in causa, per l’eventuale manleva, la Compagnia di Assicurazioni.
Quest’ultima si costituì in giudizio eccependo la tardività della denuncia del sinistro e l’inoperatività della garanzia assicurativa per mancata effettuazione delle visure.
La Corte d’Appello accolse, invece, la richiesta risarcitoria nei confronti del Notaio e condannò la Compagnia di assicurazioni a manlevare il Notaio stesso.
L’Assicuratore, quindi, ricorreva in Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello e la Cass. civ. n.21533/2021 accoglieva uno dei motivi proposti dalla Compagnia di Ass.ni.
In particolare, la S.C. osservava, in termini di applicazione delle previsioni degli artt.1913 e 1915 c.c., la corretta affermazione che, “a configurare il carattere doloso dell’inadempimento [dell’obbligo di avviso] è sufficiente la consapevolezza in capo all’assicurato dell’obbligo e la sua cosciente volontà di non osservarlo”, per cui “affinché l’assicurato possa ritenersi dolosamente inadempiente all’obbligo di dare avviso all’assicuratore, ai fini dell’art.1915, primo comma, cod. civ., con l’effetto di perdere il diritto all’indennità, non è richiesto lo specifico e fraudolento intento di arrecare danno all’assicuratore, ma è sufficiente la consapevolezza dell’obbligo previsto dalla norma e la cosciente volontà di non osservarlo” (Cass. civ. n.13355/2015; Cass. civ. n.3044/1997; Cass. civ. n.5435/2005; Cass. civ. n.17088/2014; Cass. civ. n.28625/2019).
La Corte di merito, però, “…ha tuttavia fondato l’esclusione della decadenza dall’indennità sull’assunto che fosse necessaria la prova che il notaio aveva “consapevolmente e deliberatamente” ritardato la comunicazione, in tal modo introducendo un elemento di intenzionalità (e non di mera cosciente volontà) che è estraneo al paradigma normativo..” ed inoltre “sotto altro profilo, ha assunto erroneamente che una “lettera di contestazione” (come è definita quella trasmessa dal legale degli acquirenti non possa valere come denuncia del sinistro per il solo fatto di non contenere una “specifica” richiesta risarcitoria …” poiché “..gli acquirenti invitavano a «fare in modo di ottenere l’immediata estinzione della procedura esecutiva e, in ogni caso, a tenerli indenni da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole….”.
Pertanto, la Corte d’Appello “..ha mostrato di sovrapporre erroneamente i piani dell’omissione dolosa e di quella colposa …” poiché solo per quest’ultima varrebbe la riduzione d’indennità prevista dall’art.1915, secondo comma c.c. .