
Al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti dal proprio dipendente che viaggiava, quale terzo trasportato in un autovettura, il datore di lavoro esperiva la domanda di risarcimento diretto, ai sensi del combinato disposto degli artt.141 e 149 del Codice delle assicurazioni. La Corte d’Appello aveva ritenuto l’azione non esperibile e la Corte di Cassazione Civile n.3729/2019 ne ha confermato la decisione.
Il datore di lavoro aveva agito per tutelare il proprio credito alla prestazione lavorativa del dipendente danneggiato e la S.C. ha osservato:
“ L’art.141 cod. ass. prevede che il terzo trasportato possa esperire l’azione di risarcimento dei danni, salva l’ipotesi del caso fortuito, nei confronti dell’impresa assicuratrice per la responsabilità civile del veicolo sul quale egli era a bordo al momento dell’incidente.
L’art.149 dello stesso cod. ass. prevede la procedura di risarcimento diretto nel caso di sinistro tra veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, a favore dei conducenti (per i soli danni di lieve entità) dei veicoli stessi, che devono rivolgersi all’impresa assicuratrice del veicolo da essi stessi utilizzato.
Come chiarito dallo stesso art.149, comma 2, ultima parte del Codice delle Assicurazioni, la procedura di risarcimento diretto si applica oltre che nel caso di danno a cose, anche per i danni subiti dal conducente «non responsabile» e con esclusione dei danni subiti dal terzo trasportato, che, precisa la norma, rimane regolato dall’art. 141 cod. ass.”.
Pertanto, non possiede adeguato supporto normativo l’azione diretta intentata dal datore di lavoro verso l’assicuratore per l’r.c.a. dell’autovettura che trasportava il dipendente. Infatti, “.. l’estensione della tutela del terzo trasportato ad ipotesi non specificamente previste ed a favore di soggetti non espressamente contemplati, appare difficilmente predicabile in via di analogia, ai sensi dell’art.14 prel., in quanto l’art. 141 cod. ass. prevede una regola risarcitoria che prescinde dall’accertamento della colpa e, per ciò, di carattere eccezionale, con conseguente preclusione all’applicabilità in via analogica.”.
Il datore di lavoro, pertanto, può agire solo ex art.148 del d.lgs. n.209/2005.