
“Ai fini della liquidazione del compenso al c.t.u., gli onorari calcolati a vacazioni devono essere determinati, nei limiti della richiesta dello stesso ausiliario giudiziario, commisurandoli al tempo effettivamente impiegato per lo svolgimento dell’incarico peritale conferito e non alpresumibile tempo ritenuto in proposito (ed in via ipotetica) necessario dal giudice d’ufficio”. Questo il principio di diritto affermato con Ordinanza dalla Cassazione Civile n.7636/2019.
Il Tribunale aveva errato nella liquidazione operata, avendo fatto riferimento al criterio dell’incarico collegiale e non a quello del conferimento del mandato ad un singolo c.t.u. autorizzato ad avvalersi di ausiliari, come nel caso in specie.
Come già affermato “… dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass.civ. n.15535/2008, Cass.civ. n.4424/2017 e Cass.civ. n.21963/2017) “in tema di liquidazione del compenso dovuto al c.t.u., qualora il giudice si sia limitato ad autorizzare l’ausiliario ad avvalersi di uno o più soggetti per l’espletamento di correlate indagini specialistiche, non può trovare applicazione il criterio previsto dall’art.53 del d.P.R. n.115/2002 (il quale si rivolge propriamente, al conferimento di incarico collegiale), bensì deve farsi riferimento a quello riportato nel successivo art.56 dello stesso d.P.R”.
Sull’argomento:
– l’art.4, Legge 8 luglio 1980 n° 319 – Onorari commisurati al tempo”.
– gli artt.49, 50, 53, 56 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115.