Pericolo e disastro

Come ricordato da Cass. Pen. n.12631/2018 nei più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità in ordine ai reati che rappresentano “pericolo per la pubblica incolumità” sono, certamente, da annoverarsi gli accadimenti, per lo più disastrosi, quali i delitti di comune pericolo (incendio, frana, valanga, disastro aviatorio, ferroviario, naufragio, ecc.), fermo restando la distinzione tra fatti caratterizzati da “pericolo concreto” o “presunto”. Il “pericolo presunto” si caratterizza per il fatto di recare con sé una rilevante possibilità di danno alla vita o all’incolumità personale, trattandosi di eventi normalmente dotati di forza dirompente, in grado di coinvolgere numerose persone, in un modo che non è precisamente definibile o calcolabile (vds. Cass. Pen. n.15444/2012). Questa categoria, però, si pone in contrasto con il principio di offensività e di colpevolezza e, pertanto, sulla scorta di una serie d’interventi della Corte costituzionale (tra le molte, Corte Cost. n.286/1974; Corte Cost. n.333/1991; Corte Cost. n.133/1992; Corte Cost. n.360/1995; Corte Cost. n.296/1996; Corte Cost. n.247/1997; Corte Cost. n.263/2000; Corte Cost. n.519/2000; Corte Cost. n.265/2005 e Corte Cost. n.225/2008), si è teso a sostituire il “pericolo presunto” con il “pericolo astratto”, “… nel senso che il pericolo non può essere insindacabilmente ritenuto solo che si realizzi il fatto … Continua a leggere...