Cos’è il danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità?

Cos’è il danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità?

Il danno non patrimoniale è il danno che la vittima di un sinistro stradale subisce alla propria persona e viene definito dall’art.138 comma 2 cod.ass. come “la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.”. Tale tipologia di danno, detto anche biologico, viene risarcita in correlazione alla gravità delle lesioni sofferte a prescindere dalla circostanza che il danneggiato svolga o meno attività lavorativa o produttiva. Per le “lesioni di non lieve entità”, ossia le lesioni che comportano una invalidità permanente superiore a 9 punti percentuali (cd. lesioni macropermanenti ), lo stesso art.138 cod. ass. prevede che la liquidazione del danno avvenga sulla base di un’apposita tabella, valevole su tutto il territorio nazionale, che indica sia le menomazioni all’integrità psicofisica comprese tra dieci e cento punti che il valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità, comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso. Dopo l’approvazione della L.n.124/2017, per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesioni macropermanenti, si fa riferimento alle cd. tabelle del Tribunale di Milano, … Continua a leggere...
Quali sono le formule tariffarie r.c.a.?

Quali sono le formule tariffarie r.c.a.?

L’ordinamento italiano riconosce diverse formule tariffarie in relazione all’assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore. La norma di riferimento è rappresentata dall’art.133 cod. ass.. Il contratto di assicurazione, pertanto, deve prevedere per legge un meccanismo premiale per i guidatori virtuosi oppure una clausola di franchigia a carico dell’assicurato. La disposizione fa chiaro riferimento alla c.d. formula “bonus/malus”, aprendo le porte, però, anche ad altre soluzioni. Per quanto riguarda la formula bonus/malus, va evidenziato che le compagnie utilizzano delle proprie classi di merito interne, corrispondenti a premi di diverso importo. Tali classi possono variare rispetto a quelle stabilite dalle altre imprese. Per questo motivo, ogni compagnia è tenuta ad indicare, attraverso propri canali di comunicazione col pubblico, la corrispondenza tra le proprie classi di merito e le classi di conversione universale CU – Provvedimento IVASS n.72/2018 – , in modo da permettere al cliente un corretto orientamento tra le varie offerte. La classe di merito è riferita al proprietario del veicolo. Il contratto con franchigia, invece, prevede che l’assicurato sopporti una quota del rischio, contribuendo al risarcimento dei danni subiti dal terzo, fino a concorrenza di un importo predeterminato. Tra le soluzioni miste, è utile ricordare, a titolo … Continua a leggere...
Cos’è il danno biologico nell’r.c.a.?

Cos’è il danno biologico nell’r.c.a.?

Ai fini del risarcimento dei danni per lesioni derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti, l’articolo 139 del Codice delle Assicurazioni Private definisce il danno biologico ed opera una distinzione tra danno biologico permanente e danno biologico temporaneo. Con una definizione che ricalca sostanzialmente quella già fornita dall’articolo 13 del Decreto Legislativo n.38/ 2000, il Codice delle Assicurazioni Private chiarisce che per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico- legale, che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. Il danno biologico consiste, pertanto, nella menomazione temporanea o permanente dell’integrità psicofisica (comprensiva degli aspetti personali e dinamico-relazionali) passibile di accertamento e di valutazione medico legale: e ciò indipendentemente da ogni ripercussione sulla capacità di produrre reddito. Passando ai criteri di liquidazione del danno biologico, a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione a ogni punto percentuale di invalidità. Tale importo è calcolato in base all’applicazione a … Continua a leggere...
Cos’è il danno cagionato da cose in custodia (art.2051 c.c.)?

Cos’è il danno cagionato da cose in custodia (art.2051 c.c.)?

L’articolo 2051 del Codice Civile stabilisce che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. Pertanto, il soggetto che si trova nelle condizioni di fatto di controllare i pericoli della cosa in custodia risponde dei danni, dalla stessa cagionati a causa della mera sussistenza di un nesso causale tra la cosa in custodia e il fatto dannoso. Per essere esente da responsabilità, il custode deve fornire la prova positiva del caso fortuito, ossia di un evento che ha interrotto il rapporto causale tra cosa e danno. L’articolo 2051 c.c. trova applicazione nei confronti dell’ente, custode della pubblica strada, per i danni cagionati dalle insidie o dai trabocchetti presenti, quali buche ed altre irregolarità del manto stradale. Ne consegue che l’ente risponde, ai sensi dell’articolo 2051 c.c., dell’evento pregiudizievole, riconducibile a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, fatto salvo il caso in cui si accerti che l’utente danneggiato avrebbe potuto percepire o prevedere la situazione di pericolo con l’ordinaria diligenza del buon padre di famiglia. Chi agisce per il risarcimento del danno da insidia stradale ha l’onere di provare l’esistenza del nesso causale tra la situazione … Continua a leggere...
Cos’è la clausola claims made?

Cos’è la clausola claims made?

La clausola cd. “claims made” (a richiesta fatta) nasce storicamente nell’ambito del mercato assicurativo anglosassone e, poi, statunitense nella prima metà degli ’80 del secolo scorso, a seguito dell’aumento dei costi per indennizzo causati dall’ampliamento, qualitativo e quantitativo, delle richieste risarcitorie, in particolar modo nell’area dei rischi c.d. lungo-latenti (danni da prodotti difettosi, danni ambientali e quelli da responsabilità professionale), in particolare nell’ambito della responsabilità sanitaria. In considerazione della dinamica dei sinistri, le imprese di assicurazione hanno tentato di circoscrivere l’operatività dell’assicurazione ai soli sinistri “reclamati” durante la vigenza del contratto, così da consentire alla compagnia “di conoscere con precisione sino a quando sarà tenuta a manlevare il garantito e ad appostare in bilancio le somme necessarie per far fronte ai relativi esborsi – Cass.Civ.Sezioni Unite n.9140 del 2016, con evidente ulteriore agevolazione nel calcolo del premio assicurativo”. La Cassazione Civile Sezioni Unite con sentenza n.22437/2018, ha ripercorso, sull’argomento, l’iter storico-giuridico-contrattuale della formula assicurativa, enunciando un principio di diritto. La clausola cd. “claims made” opera una deroga al modello di assicurazione della responsabilità civile, così come previsto dall’articolo 1917, primo comma, c.c., per cui la copertura assicurativa viene ad operare non “in relazione a tutte le condotte, generatrici di domande … Continua a leggere...
Cos’è l’azione di rivalsa verso il medico/lavoratore subordinato per responsabilità contrattuale?

Cos’è l’azione di rivalsa verso il medico/lavoratore subordinato per responsabilità contrattuale?

L’azione di rivalsa verso il medico dipendente della struttura sanitaria, per responsabilità contrattuale, è disciplinata dall’art.9 L.8 marzo 2017, n.24, nota come “legge Gelli”. In particolare, secondo la norma, se la struttura sanitaria è stata condannata a risarcire il danno al paziente, essa potrà “rivalersi” sul medico curante, per la somma che ha dovuto corrispondere al danneggiato, per ristorarlo del pregiudizio subito. Occorre però precisare che tale azione è consentita solo se il sanitario è responsabile del danno cagionato al paziente a titolo di dolo o colpa grave. Va da se che essa è esclusa se il medico ha agito con colpa lieve. Ai sensi del comma 2 dell’art.9 della medesima legge, se il medico sanitario non è stato parte del giudizio o della procedura stragiudiziale di risarcimento del danno, l’azione di rivalsa può essere esercitata nei suoi confronti dalla struttura sanitaria entro una anno dall’avvenuto pagamento del risarcimento, in virtù di titolo giudiziale o stragiudiziale, a pena di decadenza. Al sanitario che non è stato parte del giudizio non fa stato nel giudizio di rivalsa la decisione emanata al termine del giudizio promosso nei confronti della struttura sanitaria o socio sanitaria, così come non gli può essere opposta l’avvenuta … Continua a leggere...
Quali le responsabilità dei figli verso i genitori?

Quali le responsabilità dei figli verso i genitori?

Non sono solo i genitori ad avere responsabilità verso i figli. Sono anche questi ad averne verso chi ha dato loro la vita, soprattutto quando mamma e papà diventano anziani e hanno bisogno di cure e assistenza. Le responsabilità dei figli verso i genitori infatti non sono solo morali, ma anche giuridiche. Vediamo quali sono le norme che le delineano. Rispetto e mantenimento L’art.315-bis c.c dedicato ai diritti e ai doveri dei figli, al comma 3 stabilisce che: “Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa.” Al figlio quindi, fino a quando vive con i propri genitori, viene richiesto di contribuire in base alle proprie capacità e possibilità economiche, al mantenimento dell’intera famiglia, nel rispetto del sentimento di solidarietà su cui si fonda l’istituto familiare. Alimenti L’art.433 c.c invece si occupa degli alimenti, includendo, tra i soggetti tenuti per legge a tale obbligo anche i figli, siano essi legittimi, legittimati, adottivi e naturali. Gli alimenti sono prestazioni di natura assistenziale di tipo materiale a cui sono tenuti determinati soggetti nei confronti di altri, con i quali esiste un rapporto … Continua a leggere...
C.O.N.I.: non responsabile per l’organizzazione e gestione delle gare delle Federazioni affiliate

C.O.N.I.: non responsabile per l’organizzazione e gestione delle gare delle Federazioni affiliate

A fronte del ricorso che riteneva il C.O.N.I. responsabile della sicurezza della gara e unico legittimato passivo per la responsabilità civile del sinistro occorso, la Corte di Cassazione Civile n.10820/2019 ha ribadito che, con l’entrata in vigore della Legge 23 marzo 1981 n.91, si sono parzialmente modificati i rapporti tra il C.O.N.I. e le Federazioni sportive affiliate. Queste ultime, infatti, posseggono “autonomia tecnica organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del C.O.N.I.” (ex art.14 di detta Legge), con natura pubblicistica nell’ambito delle funzioni pubbliche proprie del C.O.N.I. e di natura privatistica, per quanto concerne le proprie specifiche attività svolte in autonomia e che ricadono unicamente in capo alle Federazioni medesime. Pertanto, “…il C.O.N.I. non ha alcuna competenza nella organizzazione delle singole gare sportive, poiché tale attività rientra nella autonomia tecnico-organizzativa delle singole Federazioni. (Cass. civ. n.7640/1995). …. la responsabilità del Comitato Olimpico è riferibile soltanto alle funzioni istituzionalmente ad esso demandate, quali la regolamentazione, il controllo ed il coordinamento delle gare (cfr. Cass. civ. n.6400/1999; Cass. civ. n.17343/2011), compiti ben diversi da quelli presi in esame nella presente controversia in cui, oltretutto, la gara ciclistica è stata una mera occasione del sinistro, causato da una collisione su strada fra veicoli … Continua a leggere...
R.C. medica: prova presuntiva per il danno non patrimoniale

R.C. medica: prova presuntiva per il danno non patrimoniale

Il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall’altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva, tipicamente integrata dalla gravità delle lesioni. Nello specifico caso, stante la strettissima convivenza familiare tipica del rapporto tra genitori e figlio. Così ha argomentato la Cassazione Civile con Ordinanza n.1640/2020 in relazione alla perdita di una gamba del figlio dei ricorrenti che a seguito di un incidente stradale veniva ricoverato in una clinica e accertata la responsabilità professionale dei convenuti (medici e ASL), chiedevano il risarcimento dei danni non patrimoniali. La Corte di Cassazione nel ribadire il seguente principio di diritto: “il danno non patrimoniale consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa dall’altrui illecito, può essere dimostrato ricorrendo alla prova presuntiva, tipicamente integrata dalla gravità di lesioni quali la perdita di un arto inferiore, in uno alla convivenza familiare strettissima propria del rapporto filiale” ha, anche, osservato come l’accertamento della responsabilità del medico assicurato, svolto in una situazione di litisconsorzio necessario processuale, giustificava che il ricorso dovesse avere come destinatario anche la Compagnia di assicurazioni.
Rischi operativi: R.C.Prodotti – il difetto del bene e la risoluzione del contratto di vendita

Rischi operativi: R.C.Prodotti – il difetto del bene e la risoluzione del contratto di vendita

L’art.1519-quater del Codice Civile c.c., confluito nell’art.130 del Codice del Consumo, prevede la responsabilità del venditore nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. Il consumatore, quindi, ha il diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero la facoltà di chiedere una riduzione adeguata del prezzo oppure la risoluzione del contratto, ove ricorra una delle seguenti situazioni: a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose; b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo (comma 5, art.130 Codice del consumo); c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore. Con il comma 10 dell’art.130 cod.cons., viene, inoltre, precisato che: “Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto”. La Cassazione Civile n.10453/2020 sul tema, confermava, invece, quanto osservato dalla Corte di merito e dal giudice di secondo grado, per cui “…. quando la sostituzione o riparazione del bene non siano state impossibili né siano eccessivamente onerose, … Continua a leggere...