La colpa nell’assicurazione della responsabilità civile

Come ribadito dalla Cassazione civile n.25454/2020 il principio giurisprudenziale consolidato afferma che “l’assicurazione della responsabilità civile, mentre non può concernere fatti meramente accidentali, dovuti cioè a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità, per la sua stessa denominazione e natura importa necessariamente l’estensione anche a fatti colposi, con la sola eccezione di quelli dolosi, restando escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa”, sicché “la clausola di un contratto di assicurazione che preveda la copertura del rischio per danni conseguenti a fatti accidentali è correttamente interpretata nel senso che essa si riferisce semplicemente alla condotta colposa in contrapposizione ai fatti dolosi” (Cass. civ. n.20305/2019; Cass. civ. n.20070/2017; Cass. civ. n.4799/2013; Cass. civ. n.7766/2010; Cass. civ. n.5273/2008; Cass. civ. n.752/2000; Cass. civ. n.4118/1995 ). Ricorda, infine la S.C. che “la causa del contratto di assicurazione della responsabilità civile è insita nell’alea di tutti i fatti colposi che possono accadere durante il tempo dell’assicurazione” sicché la “esclusione ex lege dei fatti dolosi e di quelli accidentali per i quali non sorgerebbe responsabilità impone [ ..] di ritenere che — in mancanza di una clausola che subordini la garanzia all’adozione, … Continua a leggere...