La colpa nell’assicurazione della responsabilità civile

La colpa nell’assicurazione della responsabilità civile

Come ribadito dalla Cassazione civile n.25454/2020 il principio giurisprudenziale consolidato afferma che “l’assicurazione della responsabilità civile, mentre non può concernere fatti meramente accidentali, dovuti cioè a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità, per la sua stessa denominazione e natura importa necessariamente l’estensione anche a fatti colposi, con la sola eccezione di quelli dolosi, restando escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa”, sicché “la clausola di un contratto di assicurazione che preveda la copertura del rischio per danni conseguenti a fatti accidentali è correttamente interpretata nel senso che essa si riferisce semplicemente alla condotta colposa in contrapposizione ai fatti dolosi” (Cass. civ. n.20305/2019; Cass. civ. n.20070/2017; Cass. civ. n.4799/2013; Cass. civ. n.7766/2010; Cass. civ. n.5273/2008; Cass. civ. n.752/2000; Cass. civ. n.4118/1995 ). Ricorda, infine la S.C. che “la causa del contratto di assicurazione della responsabilità civile è insita nell’alea di tutti i fatti colposi che possono accadere durante il tempo dell’assicurazione” sicché la “esclusione ex lege dei fatti dolosi e di quelli accidentali per i quali non sorgerebbe responsabilità impone [ ..] di ritenere che — in mancanza di una clausola che subordini la garanzia all’adozione, … Continua a leggere...
Rischi operativi: la responsabilità del datore di lavoro – le prove dell’infortunio del lavoratore

Rischi operativi: la responsabilità del datore di lavoro – le prove dell’infortunio del lavoratore

La Corte di Cassazione civile n.1269/2022 è intervenuta in tema di responsabilità del datore di lavoro per l’infortunio del lavoratore in relazione agli oneri di allegazione e di prova gravanti sul lavoratore stesso al fine di accertare la violazione dell’art.2087 cod. civ. circa gli obblighi datoriali di prevenzione e sicurezza. La S.C. ha ribadito che secondo consolidata giurisprudenza, l’art.2087 c.c. “.. non delinea un’ipotesi di responsabilità oggettiva del datore di lavoro, in quanto detta responsabilità va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento, non potendosi esigere da parte del datore di lavoro la predisposizione di misure idonee a fronteggiare le cause di infortunio imprevedibili”. ( vds. Cass. civ. n.8911/2019, Cass. civ. n.14066/ 2019, Cass. civ. n.1509/2021). La responsabilità datoriale, ai sensi dell’art.2087 cod. civ., richiede la prova da parte del lavoratore, “… sia degli indici della nocività dell’ambiente lavorativo cui è esposto, da individuarsi nei concreti fattori di rischio, circostanziati in ragione delle modalità della prestazione lavorativa, sia del nesso eziologico tra la violazione degli obblighi di prevenzione ed i danni subiti”. (Cass. civ. n.28516/2019, Cass. civ. n.26495/2018, Cass. civ. n. 24742/2018). In punto di diritto, … Continua a leggere...
INAIL: la liquidazione e il danno biologico

INAIL: la liquidazione e il danno biologico

In tema di liquidazione del danno biologico effettuata dall’Assicuratore e dall’INAIL, la Cassazione civile n.2073/2022 ha osservato: “L’art.13 d. Igs. n.38 del 2000 sull’indennizzo Inail prevede: “il danno biologico come la lesione all’integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato”. Si tratta di indennizzo rilevante come danno differenziale in relazione al danno biologico, per cui si afferma che in tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l’erogazione Inail ex art.13 del d.lgs. n.38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall’istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l’indennizzo erogato dall’Inail secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale; pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, … Continua a leggere...
Il direttore dei lavori: l’esenzione da colpa e le dichiarazioni precontrattuali della polizza assicurativa

Il direttore dei lavori: l’esenzione da colpa e le dichiarazioni precontrattuali della polizza assicurativa

La Cassazione Civile n.9965/2022 ha ribadito, in tema di responsabilità del direttore dei lavori, il principio secondo cui “La natura della responsabilità del direttore dei lavori nominato dal committente o dell’appaltatore ………. per un fatto dannoso cagionato ad un terzo dall’esecuzione di essi, è di natura extracontrattuale e perciò può concorrere con quella di costoro se le rispettive azioni o omissioni, costituenti autonomi fatti illeciti, hanno contribuito causalmente a produrlo. In relazione poi al direttore dei lavori dell’appaltatore egli risponde del danno derivato al terzo se ha omesso di impartire le opportune direttive per evitarlo e di assicurarsi della loro osservanza, ovvero di manifestare il proprio dissenso alla prosecuzione dei lavori stessi astenendosi dal continuare a dirigerli in mancanza di adozione delle cautele disposte” (Cass. civ. n.15789/2003). Il direttore dei lavori, quindi, per andare esente da colpa non è tenuto soltanto a segnalare il proprio dissenso dall’esecuzione di interventi che egli ritiene non adeguati o pericolosi, ma deve anche attivarsi affinché l’appaltatore rispetti le sue indicazioni e, se ciò non accade, deve astenersi dal continuare a dirigere i lavori. Nel caso in esame, il professionista aveva segnalato il suo dissenso, ma si era arrestato a questo, non attivandosi affinché l’appaltatore … Continua a leggere...
La responsabilità del gestore dell’autodromo: pilota in pista

La responsabilità del gestore dell’autodromo: pilota in pista

Mentre era intento a compiere alcuni giri di pista, durante le prove, a causa di un’avaria meccanica, un pilota fu costretto a rallentare la propria velocità e pur segnalando, immediatamente, il pericolo alzando il braccio, venne colpito da altro veicolo che proveniva da tergo a forte velocità. Il danneggiato, quindi, chiedeva il risarcimento del danno al gestore della pista. Seppur, nel caso di specie, andava applicato per il gestore l’art. 2050 c.c. e non l’art. 2054 c.c., era emerso che il pilota danneggiato aveva posto in essere una condotta imprudente, idonea ad interrompere il nesso causale tra la condotta del responsabile dell’attività pericolosa e l’evento. Come noto, ha osservato la Cassazione civile n.2259/2022, la responsabilità dell’esercente di un’attività pericolosa (come quella dell’autodromo) presuppone che si accerti un nesso di causalità tra l’attività svolta e il danno patito dal terzo, salvo la sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l’evento e ciò anche quando esso sia attribuibile ad un terzo od allo stesso danneggiato (Cass. civ. n.15113/2016). Nell’esercizio di attività pericolosa, anche, nell’ipotesi in cui l’esercente non abbia adottato tutte le misure idonee per evitare il danno, realizzando, quindi, una situazione, teoricamente, idonea a fondare una sua responsabilità, … Continua a leggere...
Polizza danni: le merci aziendali ed il vino

Polizza danni: le merci aziendali ed il vino

Si chiedeva il pagamento dell’indennizzo, sulla base di una polizza di assicurazione contro i danni, in relazione alle merci aziendali dell’Assicurato che svolgeva attività di commercializzazione di vino. Il contratto assicurativo prevedeva la copertura di eventuali danni alle merci, incluse quelle “in vasche interrate, in contenitori e/o damigiane o botti”, anche derivanti da sabotaggio, terrorismo e atti vandalici. Nelle condizioni generali di assicurazione erano presenti, inoltre, alcune precisazioni in relazione alla “dispersione di liquidi”, nell’ipotesi in cui l’assicurazione operasse unicamente per un guasto o rottura accidentale dei contenitori, mentre era escluso lo “stillicidio” dovuto a imperfetta tenuta, corrosione o usura dei contenitori, nonché per i danni conseguenti a guasti o rotture di condutture o valvole e quelli per dispersione di liquido in contenitori inferiori ai trecento litri. Stante che il danno occorso era stato causato da un atto vandalico, mediante l’apertura delle saracinesche di alcuni serbatoi in acciaio inox da cui era fuoriuscito il vino ivi conservato, veniva deciso, dai Giudici di merito, che la dispersione del vino non costituisse un «danno alla merce» assicurata. Sul caso, Cass. Civ. n.3367/2020 nel considerare tale affermazione come manifestamente erronea in diritto, evidenziava che “..essendo stata assicurata la merce aziendale di una cantina, … Continua a leggere...
Rischi operativi: incendio azienda – locazione e custodia

Rischi operativi: incendio azienda – locazione e custodia

Un’azienda deteneva, in locazione, un opificio di proprietà di un Consorzio per lo Sviluppo Industriale ed a seguito di un incendio che aveva colpito gli impianti, le macchine, le attrezzature, le materie prime, i semilavorati ed prodotti finiti ivi utilizzati e riposti, chiedeva il risarcimento del danno patito a detto Consorzio, ai sensi degli artt.1574, 1577 e 2051 c.c.. La questione giuridica proposta, nel caso in specie, a Cass. civ. n.19534/2019 atteneva, di conseguenza, l’individuazione del soggetto responsabile e di come dovesse essere regolata la responsabilità per i danni derivanti dall’incendio di un edificio, non in sé e per sé considerato, ma per quanto in esso contenuto, quale danno emergente, oltre che per i danni derivanti dall’impossibilità di usare il capannone perito nell’incendio per lo svolgimento dell’attività industriale, quale lucro cessante. La controversia si dipanava intorno all’applicazione alternativa di due norme: l’art.1588 c.c. e l’art.2051 c.c.. La S.C., nelle sue osservazioni, ricordava che nei rapporti tra l’art.1588 e l’art.2051 c.c., Cass. civ. n.15721/2015 si era già pronunciata per fare chiarezza sui presupposti applicativi delle regole risarcitorie. In particolare, con detta sentenza, si affermava che: “La struttura dell’art.2051 c.c. non contempla quindi gli eventi dannosi che colpiscono la stessa cosa oggetto … Continua a leggere...
Polizza globale fabbricati: non opera per la proprietà del singolo condomino

Polizza globale fabbricati: non opera per la proprietà del singolo condomino

A seguito di una richiesta di risarcimento per danni causati da allagamento tra gli appartamenti di alcuni condomini, il danneggiante chiedeva al Condominio garanzia e manleva, in quanto titolare di una “polizza globale fabbricati”. Il Tribunale rigettava la richiesta poiché l’allagamento derivava soltanto dall’appartamento di proprietà esclusiva del danneggiante e respingeva ogni domanda verso il condominio, ritenendo tra l’altro che, nel caso di specie, la polizza condominiale non fosse operativa. Di opinione contraria la Corte d’Appello che dichiarava, nell’interpretazione delle clausole contrattuali, “….la polizza globale fabbricati “per ciò che attiene alla responsabilità civile verso terzi assicura non solo il condominio quale ente di gestione dai danni causati da parti comuni a soggetti estranei al complesso condominiale” o al “singolo condomino”, ma pure i danni, come nel caso in esame, inferti a un condomino per rotture di impianti di un altro singolo condomino.” Secondo la Corte, la caratteristica di questa forma assicurativa prevede che “il contraente, amministratore del condominio, operi al contempo sia quale rappresentante dei condomini … quanto alle parti in proprietà comune, sia quale legale rappresentante dei condomini singolarmente per i danni provocati da loro proprietà esclusive”. Sul tema, la Cassazione Civile n.31141/2022, ha osservato che prospettare una diversa … Continua a leggere...
La responsabilità del committente o sub-committente per i lavori all’interno della propria azienda

La responsabilità del committente o sub-committente per i lavori all’interno della propria azienda

Come ricordato da Cass. civ. n.2517/2023 si “…riconosce la responsabilità del committente o del sub-committente, che affidi lavori “all’interno della propria azienda” ad imprese appaltatrici (o subappaltatrici), per i danni derivati al lavoratore nel corso dell’attività lavorativa concessa in sub-appalto, a causa dell’inosservanza delle misure di tutela delle condizioni di lavoro..”, ai sensi dell’art.2087 c.c. e dell’art.7 d.lgs. n.626/1994, a prescindere dalla conoscenza dell’esistenza di un sub-appalto, “..sul presupposto dell’obbligo, a carico del committente-datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori ad altre imprese, di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità e la salute dei lavoratori, nonché di cooperare nell’attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all’attività appaltata, nell’ambito dell’intero ciclo produttivo”. (Cass. civ. n.12465/2020). Obbligo del committente, che mantenga la disponibilità dell’ambiente di lavoro, è “ ..di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità e la salute dei lavoratori, ancorché dipendenti dell’impresa appaltatrice, consistenti nel fornire adeguata informazione ai singoli lavoratori sulle situazioni di rischio, nel predisporre quanto necessario a garantire la sicurezza degli impianti e nel cooperare con l’appaltatrice nell’attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia … Continua a leggere...
Incendio: la polizza danni ed il terzo danneggiante

Incendio: la polizza danni ed il terzo danneggiante

La Cassazione civile n.9003/2023 ha ricordato il principio espresso dalle Sezioni Unite di Cass. civ. n.12565/2018, per cui: “Il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall’ammontare del danno risarcibile l’importo dell’indennità assicurativa derivante da assicurazione contro i danni che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto”. Nel caso in esame, si chiedeva il risarcimento dei danni causati allo stabile a seguito dell’incendio verificatosi nella parte confinante dello stesso immobile di proprietà di terzi. L’immobile del danneggiato era assicurato con apposita polizza danni per cui, l’importo dell’indennità assicurativa derivante dalla assicurazione contro i danni che il danneggiato-assicurato aveva riscosso, in conseguenza di quel fatto, andava detratta dall’ammontare del danno risarcibile. In ossequio al principio indennitario, inoltre, l’assicurato-danneggiato, una volta ricevuto l’indennizzo dall’assicuratore, non può agire per l’intero nei confronti del terzo responsabile, stante il disposto dell’art.1916 c.c. che trasferisce, con il pagamento dell’indennità assicurativa, il diritto di surroga contro il terzo, all’Assicuratore. In conformità a detti principi, infatti, era stata correttamente detratta la somma percepita dal danneggiato dal proprio Assicuratore, da quella liquidata complessivamente a titolo di danno patrimoniale, restando un danno residuo che doveva essere, ulteriormente, risarcito a carico dei danneggiante, oltre agli interessi e rivalutazione.