Condominio: la custodia, l’amministratore, l’appaltatore e le responsabilità

Condominio: la custodia, l’amministratore, l’appaltatore e le responsabilità

Come più volte affermato dalla Corte di Cassazione, i “custodi” sono tutti quei soggetti pubblici o privati che hanno il possesso o la detenzione (legittima o anche abusiva della cosa) in ragione della relativa disponibilità ed effettiva possibilità di controllo. Da ciò, i corrispondenti obblighi di vigilanza, controllo e diligenza, in base ai quali si devono adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con una diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto. (v. Cass. civ. n.1992/1976; Cass. civ. n.16029/2010; Cass. civ. n.1948/2003; Cass. civ. n.8466/2020; Cass. civ. n.22163/2019; Cass. civ. n.7005/2019). I “Custodi” sono, pertanto, i proprietari, il possessore, il concessionario, il detentore (quest’ultimo, come ad es. i conduttori di immobile in locazione) e l’appaltatore (es.: l’appalto da parte del Condominio per il servizio di manutenzione, continuativo e periodico di cose). (cfr. Cass. civ. n.8466/2020; Cass. civ. n.19657/2014; Cass. civ. n.16422/2011; Cass. civ. n.5007/1996 ). La responsabilità da custodia del Condominio La responsabilità da custodia ricade, anche, in capo al Condominio che è obbligato ad adottare tutte la misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno e pertanto é responsabile dei … Continua a leggere...
Le responsabilità degli sport invernali

Le responsabilità degli sport invernali

Con il Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.40 (in attuazione della delega di cui all’articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n.86) si revisiona e si adeguano le norme in materia di sicurezza nella pratica nelle discipline sportive invernali, al fine di garantire livelli di sicurezza più elevati e la più ampia partecipazione da parte delle persone con disabilita’. In particolare, gli artt.11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 37 e 38 del Dlgs.vo n.40/2021 definiscono, da una parte gli obblighi dei gestori delle piste da sci, di soccorso, d’informativa e le relative responsabilità (art.15 Dlgs.vo n.40/2021), dall’altra indicano le norme di comportamento degli utenti delle piste in ordine alla velocità, prudenza, precedenza, sorpasso, incrocio, stazionamento, transito e risalita nonché viene specificato il “concorso di responsabilità” nel caso di scontro tra sciatori e l'”assicurazione obbligatoria” per gli stessi (artt.28 e 30 Dlgs.vo n.40/2021). Infine é previsto un regime sanzionatorio (art.33 Dlgs.vo n.40/2021). Sono normate, inoltre, maggiori tutele per le persone con disabilità quali: l’accompagnamento, le modalità d’individuazione su pista e il diritto di precedenza. Il Decreto legislativo entra in vigore dal 1° Gennaio 2022, così come … Continua a leggere...
Rischi operativi: il trasporto intermodale – la minore onerosità per il committente

Rischi operativi: il trasporto intermodale – la minore onerosità per il committente

Nel trasporto intermodale la disposizione di cui all’art.12 del d.m. 18/11/1982, individua la distanza utile, ai fini del calcolo del corrispettivo per il trasporto, in quella più breve intercorrente tra il luogo di carico e quello di scarico della merce trasportata. In particolare, il corrispettivo complessivo per i trasportatori, cui è riconosciuto il diritto di applicare le c.d. tariffe a forcella, deve essere in ogni caso commisurato ai criteri della minore onerosità e della maggiore rapidità per il committente. La corte territoriale aveva ritenuto legittima la scelta esercitata dal trasportatore per un percorso terrestre più lungo, a fronte della significativa riduzione dei costi e della durata della tratta marittima del percorso complessivo. Il collegio di Cass. Civ. n.8344/2017 osservava sull’argomento che la norma dell’art.12 del d.m. 18/11/1982, si riferisce ad una sola forma di trasporto (quello terrestre) non attinente al c.d.trasporto intermodale (come quello oggetto d’esame) che, viceversa, trova, nell’art.10 del d.m. 18/11/1982 un suo principio di disciplina. Detto articolo, infatti, non detta nessuna regola espressa circa le modalità di calcolo della somma tra le due diverse componenti tariffarie riferite alle diverse tratte (nella specie, a quella terrestre e a quella marittima), limitandosi unicamente ad articolare il calcolo complessivo del … Continua a leggere...
Le responsabilità del costruttore: appaltatore, progettista e direttore dei lavori

Le responsabilità del costruttore: appaltatore, progettista e direttore dei lavori

In tema di appalto, costruzione e gravi difetti dell’opera, la Cassazione Civile n.24931/2021 ne ha delineato i contorni per l’applicazione delle relative responsabilità. In materia di appalto avente ad oggetto la costruzione di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, deve essere svolta un indagine volta a stabilire se i difetti costruttivi ricadano nella disciplina dell’art.1669 c.c., che comporta la responsabilità extracontrattuale dell’appaltatore, ovvero in quella posta dagli artt.1667 e 1668 c.c. in tema di garanzia per le difformità e i vizi dell’opera. I gravi difetti di costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall’art. 1669 c.c. non si identificano necessariamente con vizi influenti sulla staticità dell’edificio, ma possono consistere in qualsiasi alterazione che, pur riguardando soltanto una parte dell’immobile, incida sulla struttura e funzionalità globale dell’edificio, menomandone il godimento in misura apprezzabile, come nell’ipotesi di infiltrazioni d’acqua e umidità nelle murature (Cass. civ. n. 27315/2017). Inoltre, perché i difetti dell’opera integrino la fattispecie di cui all’art.1669 c.c., non basta che il vizio comprometta la sola estetica, ma occorre, che, oltre l’estetica, sia compromessa la funzionalità ed il godimento dell’immobile e delle singole sue funzioni (Cass. civ. n.1468/1999 e Cass. civ. n.6092/2000). Per quanto … Continua a leggere...
Pericolo e disastro

Pericolo e disastro

Come ricordato da Cass. Pen. n.12631/2018 nei più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità in ordine ai reati che rappresentano “pericolo per la pubblica incolumità” sono, certamente, da annoverarsi gli accadimenti, per lo più disastrosi, quali i delitti di comune pericolo (incendio, frana, valanga, disastro aviatorio, ferroviario, naufragio, ecc.), fermo restando la distinzione tra fatti caratterizzati da “pericolo concreto” o “presunto”. Il “pericolo presunto” si caratterizza per il fatto di recare con sé una rilevante possibilità di danno alla vita o all’incolumità personale, trattandosi di eventi normalmente dotati di forza dirompente, in grado di coinvolgere numerose persone, in un modo che non è precisamente definibile o calcolabile (vds. Cass. Pen. n.15444/2012). Questa categoria, però, si pone in contrasto con il principio di offensività e di colpevolezza e, pertanto, sulla scorta di una serie d’interventi della Corte costituzionale (tra le molte, Corte Cost. n.286/1974; Corte Cost. n.333/1991; Corte Cost. n.133/1992; Corte Cost. n.360/1995; Corte Cost. n.296/1996; Corte Cost. n.247/1997; Corte Cost. n.263/2000; Corte Cost. n.519/2000; Corte Cost. n.265/2005 e Corte Cost. n.225/2008), si è teso a sostituire il “pericolo presunto” con il “pericolo astratto”, “… nel senso che il pericolo non può essere insindacabilmente ritenuto solo che si realizzi il fatto … Continua a leggere...
La responsabilità extracontrattuale: il supermercato

La responsabilità extracontrattuale: il supermercato

Mentre usciva dal locale del supermercato e dopo aver fatto la spesa, la cliente, era stata violentemente colpita dalle porte a scorrimento automatico, chiusesi all’improvviso, riportando lesioni personali. La vittima chiedeva il risarcimento dei danni da responsabilità contrattuale del supermercato per l’inadempimento degli obblighi di protezione connessi al contratto di vendita, quali obbligazioni accessorie ed ulteriori rispetto a quelle principali, ex art.1476 c.c. e comportante l’applicazione del termine di prescrizione decennale. La Corte di Cassazione Civile n.16224/2022, per il caso in esame, ha ritenuto infondata detta responsabilità contrattuale poiché l’evento generatore del danno rappresentava una responsabilità extracontrattuale a carico del supermercato, quale custode delle cose in uso e/o poste nel locale commerciale. Da evidenziare che “l’interesse del cliente di un supermercato a conservare la propria integrità fisica dinanzi al fatto dannoso che può verificarsi all’interno dei locali dello stesso, è un interesse che riceve tutela nella vita di relazione a prescindere dall’acquisto delle merci ivi poste in vendita, e la cui lesione costituisce danno ingiusto risarcibile a titolo di responsabilità extracontrattuale.”. Quando il danno sia cagionato dalle cose che si trovano all’interno dei locali, emerge l’ipotesi della responsabilità extracontrattuale di cui all’art.2051 c.c., con conseguente obbligo risarcitorio in capo al … Continua a leggere...
Polizza R.C. famiglia: le dichiarazioni inesatte o reticenti

Polizza R.C. famiglia: le dichiarazioni inesatte o reticenti

L’Assicurato aveva stipulato un contratto assicurativo per la responsabilità civile a copertura di eventuali danni causati dai membri della famiglia e chiedeva l’intervento dell’Assicuratore per il risarcimento di un sinistro causato dal proprio figlio. Il diniego della Compagnia di Ass.ni verteva, in particolar modo, su una circostanza sottaciuta dell’assicurando in sede pre-contrattuale, determinante ai fini del consenso dell’Assicuratore alla stipula della polizza. Il figlio dell’Assicurato era affetto dal morbo di “Klinefelter” che induce ad una certa piromania. La Corte di merito aveva accertato l’esistenza della malattia con perizie in atti ed il ragazzo, al momento del fatto, era stato considerato capace di intendere e volere e quindi responsabile dei danni causati con l’incendio, unitamente ai genitori per assenza di controllo.
 In buona sostanza, il minore manifestava comportamenti che avrebbero dovuto indurre i genitori ad una maggiore attenzione e per i quali era in cura psicologica. Sul punto, la Cass. civ. n.8895/2020 confermava la corretta motivazione, non potendosi negare che la tendenza ad appiccare incendi è una circostanza la cui conoscenza risulta decisiva per un’assicurazione di responsabilità civile. Il fatto decisivo per la soluzione della controversia risiede nell’onere di denuncia delle circostanze rilevanti (tra queste la malattia) solo quando l’Assicuratore manifesti … Continua a leggere...
Rischi finanziari: la polizza fideiussoria rimborso IVA – caratteristiche e durata

Rischi finanziari: la polizza fideiussoria rimborso IVA – caratteristiche e durata

Come ricordato da Cass. civ. n.25494/2022 , la costante giurisprudenza di legittimità ha insegnato che “… la polizza fideiussoria di cui all’art.38-bis d.P.R. n.633 del 1972, stipulata al fine di garantire, in favore dell’Amministrazione finanziaria, la restituzione delle somme da questa indebitamente versate ai contribuenti in sede di procedura di rimborso anticipato dell’IVA, costituisce un contratto autonomo di garanzia, avendo la funzione di porre le parti nella posizione anteriore al rimborso e non quella di sostituire e garantire il versamento d’imposta” (vds. Cass. civ. n.5508/2020). Ne consegue, come rilevato da Cass. civ. n.9826/2018 e Cass. civ. n.7884/2017 , che la durata di detto contratto “è normalmente collegata con i tempi di accertamento dell’imposta, ma, qualora una norma di legge, sopravvenuta rispetto alla data di stipulazione del contratto, proroghi i termini di accertamento dell’imposta in favore dell’Amministrazione finanziaria, tale proroga non si riflette anche sulla durata del relativo contratto di garanzia, a meno che lo stesso non contenga una diversa previsione”. In assenza, quindi, di “.. un’esplicita previsione contrattuale che colleghi la durata della garanzia ai termini fissati dalla legge per l’accertamento tributario, l’obbligazione del garante non può che rimanere fissata nei termini consensualmente definiti, trattandosi di atto di autonomia privata … Continua a leggere...
Responsabilità civile: l’accertamento del danno non patrimoniale

Responsabilità civile: l’accertamento del danno non patrimoniale

In materia di responsabilità civile, Cass. civ. n.220/2023, ha ricordato come ogni “vulnus” (offesa di un diritto), arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato, deve essere accertato senza possibilità di un qualsiasi tipo di automatismo, ma deve essere valutato sotto il duplice aspetto a) della sofferenza morale e b) della privazione, diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal danneggiato (al pari della lesione alla salute con riferimento al c.d. ”danno biologico”) (vds. Cass. civ. n.901/2018). Stante la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale, questa deve essere interpretata nel senso che può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con la conseguenza di dover tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze “in peius” derivanti dall’evento di danno, nessuna esclusa, ma evitando duplicazioni nell’attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. Per la quantificazione del danno, quindi, si deve procedere all’accertamento in concreto e non in astratto del danno, valutando distintamente le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (come ad esempio, il c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale … Continua a leggere...
Claims made: il recesso dalla polizza

Claims made: il recesso dalla polizza

Una società produceva barattoli utilizzati per inscatolare le conserve ed aveva effettuato una fornitura a favore di altra società che trasformava il pomodoro fresco in prodotto in scatola. Quest’ultima azienda, dopo la fornitura ricevuta, scopriva che i barattoli acquistati presentavano vizi di costruzione, occulti al momento dell’acquisto, e, quindi, citava in giudizio la fornitrice per il risarcimento del danno. Veniva, quindi, chiamata in giudizio la Compagnia di assicurazioni, dalla fornitrice dei barattoli, per essere garantita in caso di condanna, ma l’assicuratore eccepiva di avere esercitato il recesso dal contratto e che pertanto l’operatività della clausola “claims made” applicata in polizza non copriva i rischi, che, seppur occorsi durante la sua vigenza, fossero stati denunciati successivamente. La Corte di Cassazione Civile n.7364/2023 argomentando, sul caso, osservava come detta clausola non fosse illegittima poiché non di esclusivo svantaggio per l’assicurato, “..se, da un lato, escludeva rischi, che, pur verificatisi in costanza di rapporto, fossero stati denunciati dopo la sua fine, per altro verso, però, copriva eventi verificatisi prima della stipula del contratto, ma denunciati in corso” ed inoltre che la fine della copertura poteva essere evitata stipulando una nuova polizza. Non risultava esservi, inoltre, alcuna controversia sulla effettiva volontà delle parti, di … Continua a leggere...