R.C.A.: la condanna del danneggiante è prova documentale nel giudizio verso l’assicuratore

R.C.A.: la condanna del danneggiante è prova documentale nel giudizio verso l’assicuratore

La Corte di Cassazione Civile n.18325/2019 ha espresso il seguente principio di diritto: “ il giudicato di condanna del danneggiante non può essere opposto dal danneggiato che agisca in giudizio nei confronti dell’assicuratore in assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e ha in tale giudizio esclusivamente efficacia di prova documentale, al pari delle prove acquisite nel processo in cui il giudicato si è formato”. La S.C. ha osservato che la Corte territoriale, ha correttamente affermato che il giudizio svoltosi innanzi al giudice civile, a seguito di rinvio ai sensi dell’art.622 cod. proc. pen., ha natura di giudizio civile e quindi di giudicato civile, ma non è corretto il riconoscimento dell’efficacia di quel giudicato nei confronti dell’assicuratore rimasto estraneo al giudizio. Per costante giurisprudenza, nell’assicurazione obbligatoria, assicuratore e responsabile civile sono obbligati in solido verso il danneggiato nei limiti del massimale, coerentemente allo scopo della legge n.990 del 1969, inquadrandosi in una “solidarietà atipica” visto che che il debito aquiliano dell’assicurato discende “ex delicto” ed è illimitato mentre quello di natura indennitaria dell’assicuratore deriva “ex lege” e trova il limite nella capienza del massimale. Pertanto, l’efficacia del giudicato, reso fra danneggiato e … Continua a leggere...
Albero caduto: l’Ente deve garantire la sicurezza stradale

Albero caduto: l’Ente deve garantire la sicurezza stradale

Il sinistro si era verificato mediante la collisione dell’autovettura con un albero di grandi dimensioni che, caduto a causa di una tempesta di vento, aveva intercluso la carreggiata di transito, rendendo inevitabile lo scontro dal quale erano derivate lesioni personali ai ricorrenti e la distruzione del veicolo. L’Ente convenuto aveva chiamato in causa la proprietaria del fondo limitrofo sul quale, secondo la sua tesi difensiva, era radicato l’albero che si era abbattuto sulla strada. La Corte di Cassazione Civile con Ordinanza n.6651/2020 osservava in merito “ …. che il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti mentre circola sulla pubblica via è tenuto alla dimostrazione dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, ma non anche dell’imprevedibilità e non evitabilità dell’insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest’ultimo, in ragione dell’inversione dell’onere probatorio che caratterizza la peculiare fattispecie di cui all’art.2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale potesse presentare, per l’utente, una situazione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la valutazione della sua prevedibilità e visibilità rispetto alle concrete condizioni in cui l’evento si … Continua a leggere...
R.C.A.: le cinture di sicurezza

R.C.A.: le cinture di sicurezza

Qualora la messa in circolazione di un autoveicolo avvenga in condizioni di insicurezza, come nel caso di circolazione senza che il trasportato abbia allacciato le cinture di sicurezza, si realizza una consapevole partecipazione del conducente e dello stesso trasportato alla condotta colposa dell’uno e dell’altro, con l’accettazione dei relativi rischi. Tale azione o omissione ricollegabile, non solo al trasportato, ma anche al conducente (il quale prima di iniziare o proseguire la marcia deve controllare che essa avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza), comporta un’ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell’azione produttiva dell’evento (diversa da quella in cui distinti fatti colposi convergano autonomamente nella produzione dell’evento). La Cassazione Civile con Ordinanza n.11095/2020 ha stabilito che in tale situazione, a parte l’eventuale responsabilità verso terzi ex art.2054 c.c., deve ritenersi risarcibile, a carico del conducente del veicolo e secondo la normativa generale degli artt.2043, 2056, 1227 c.c., anche il pregiudizio all’integrità fisica che il trasportato abbia subito in conseguenza dell’incidente. Il comportamento del trasportato, nell’ambito dell’indicata cooperazione colposa, non può valere ad interrompere il nesso causale fra la condotta del conducente ed il danno, né ad integrare un valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in … Continua a leggere...
Rischi operativi: l’esclusione di polizza deve essere interpretata – l’inquinamento acustico

Rischi operativi: l’esclusione di polizza deve essere interpretata – l’inquinamento acustico

La polizza assicurativa, sottoscritta dalle parti, non era una polizza generica, bensì stipulata in relazione alla esecuzione di opere di ristrutturazione e adeguamento tecnologico di un immobile e l’attività assicurata era, quindi, quella di esecuzione di particolari lavori di ristrutturazione previsti dal contratto di appalto che, necessariamente, comprendevano rumorose demolizioni e ricostruzioni. Con l’accertamento di un danno da “immissioni acustiche” a causa delle attività di cantiere, la Corte d’Appello, aveva escluso che tale tipologia di danno rientrasse nella garanzia assicurativa, sulla base dell’articolo delle condizioni generali di contratto, che in sintesi prevedeva: “Esclusioni – l’assicurazione non comprende … l) i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha cagionati… “. Una clausola da non considerare, a detta della Corte d’Appello, come limitativa della responsabilità, “.. ma una clausola avente ad oggetto la determinazione del contenuto e dei limiti della garanzia assicurativa e quindi volta a specificare il rischio garantito, operante ed efficace a prescindere da una specifica sottoscrizione.”. La Cassazione Civile n.9380/2016 nel cassare la sentenza impugnata, censurava il fatto della mancanza assoluta di “ .. una indagine ermeneutica sulla polizza nel suo complesso e sulla funzione del contratto, oltre che sulla collocazione della clausola … Continua a leggere...
Rischi operativi: sostanze pericolose – il danno all’imprenditore coinvolto nel ciclo di produzione

Rischi operativi: sostanze pericolose – il danno all’imprenditore coinvolto nel ciclo di produzione

La Corte di Cassazione civile n.28626/2019 ha enunciato il seguente principio di diritto: “la responsabilità per esercizio di attività pericolosa ex art.2050 cod. civ., che ben può prescindere dall’attività in sé e per sé considerata e sussistere quando il pericolo si sia materializzato e trasfuso negli oggetti dell’attività medesima (ad es.esplodenti, prima dell’applicabilità del d.lgs.19 maggio 2016, n.81), non si configura anche in danno del produttore e del distributore di quelli ed a favore di chi professionalmente interviene in una fase autonoma di un ciclo produttivo che li impieghi quali materie prime ed assume così in proprio oneri di precauzione adeguati allo sviluppo di quello, quando non provi, impregiudicati diversi titoli di responsabilità da prodotto difettoso o di vizi della cosa venduta, il nesso causale tra l’esercizio della fase specifica dell’attività pericolosa gestita dalle controparti ed il danno da lui patito”. Il fatto s’incentrava sulla riconducibilità o meno dell’esplosione o dell’incendio, a causa della nitrocellulosa prodotta da un’azienda e distribuita da un’altra, ma stoccata nello stabilimento di altro imprenditore che la utilizzava nel ciclo produttivo della sua propria impresa. L’impossibilità di ricostruire la causa dell’incendio, rimasta ignota, non consentiva al danneggiato di provare il nesso eziologico tra l’attività pericolosa e … Continua a leggere...
Il venditore e costruttore d’immobili risponde per i gravi difetti dell’opera

Il venditore e costruttore d’immobili risponde per i gravi difetti dell’opera

Il venditore che sia, anche, il costruttore dell’immobile non riveste la qualifica di appaltatore nei confronti dell’acquirente e quest’ultimo non è il committente dei lavori nei confronti del primo. Su tali basi, la Cassazione civile n.20877/2020 ha osservato, pertanto, come l’acquirente non possa esercitare l’azione per ottenere l’adempimento del contratto d’appalto e l’eliminazione dei difetti dell’opera, a norma degli artt.1667 e 1668 c.c., proprio perché non trattasi di contratto d’appalto (Cass. civ. n.26574/2017; Cass. civ. n.11540/1992). E’, tuttavia, possibile agire, ai sensi dell’art.1669 c.c. per il risarcimento del danno di natura extracontrattuale che opera, anche, a favore dell’acquirente verso il costruttore (Cass. civ. n.26574/2017; Cass. civ. n.2238/2012; Cass. civ. n.7634/2006; Cass. civ. n.11450/1992). Con l’art.1669 c.c., si prevede un’ipotesi di responsabilità extracontrattuale “ ..sancita per ragioni e finalità di interesse generale, non soltanto ai rapporti tra committente e appaltatore ma anche a quelli tra l’acquirente ed il costruttore-venditore, pur in mancanza, tra essi, di un formale contratto d’appalto, con la conseguenza che il predetto costruttore non può ritenersi sollevato dalla responsabilità verso l’acquirente qualora l’opera sia stata eseguita (in tutto o in parte), su suo incarico, da un terzo..” (Cass. civ. n.8109/1997). Il venditore di unità immobiliari, quindi, che curi … Continua a leggere...
Rischi operativi – l’assicurazione R.C. prodotti e la prestazione d’opera

Rischi operativi – l’assicurazione R.C. prodotti e la prestazione d’opera

Una società aveva effettuato lavori in appalto su alcuni componenti degli airbag per automobili, in particolare, di tempratura delle boccole (trattamento termico delle boccole destinate ad essere montate sugli airbag). A causa del lavoro svolto male, divenivano inutilizzabili. La danneggiante aveva chiamato in causa il suo assicuratore con cui aveva una polizza di copertura di danni a terzi da prodotto difettoso, ma l’assicuratore ne eccepiva la non validità e la Cassazione Civile n.2663/2021, nell’accogliere il diniego della Compagnia di assicurazione, ne illustrava le motivazioni. In primo luogo, l’attività svolta dalla ricorrente non atteneva un contratto di vendita o di fabbricazione, ma di appalto per la prestazione di un servizio d’opera specifico; in secondo luogo, la polizza stipulata dall’appaltatore prevedeva che: “ l’assicurazione si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto da questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento dei danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti risultanti in polizza. Per i quali l’assicurato rivesta la qualità di produttore dopo la loro messa in circolazione, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione”. Pertanto, come già deciso dalla … Continua a leggere...
Rischi finanziari: la polizza fideiussoria – l’assicurazione cauzionale

Rischi finanziari: la polizza fideiussoria – l’assicurazione cauzionale

La disciplina contestata verteva in materia di garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva in tema di contratti pubblici, regolata dall’art.30, comma 2, della legge n.109/1994 e dall’art.113 del d.lgs. n.163/2006, cd. Codice degli appalti (ratione temporis vigente), poiché l’assicuratore sosteneva che il Comune, a fronte del dedotto inadempimento della società garantita, non era stato in grado di giustificare il pregiudizio risentito. L’amministrazione comunale, però, non aveva escusso la polizza fideiussoria imputandola a titolo di penale e quindi al ritardo in cui era incorsa l’appaltatrice, ma semplicemente in funzione indennitaria e predeterminata dell’importo dovuto, pari al 10% dell’intero contratto. Il contratto concluso tra il Comune ed la Compagnia di assicurazione andava, quindi, ricondotto alla fattispecie dell'”assicurazione cauzionale”, di cui al ramo n.15, “cauzione: cauzione diretta; cauzione indiretta”, ai sensi dell’art.2, comma 3, del d.lgs. n.209/2005, per cui il garante si obbliga a tenere indenne il beneficiario del nocumento che gli deriva dall’inadempimento del debitore con una somma predeterminata, non necessariamente corrispondente a quella in origine dovuta, senza che il beneficiato debba provare ed allegare il danno effettivamente subito. Sul caso, la Cassazione Civile n.38193/2021 argomentava, inoltre, come la garanzia prestata dalla compagnia di assicurazione, a beneficio della pubblica amministrazione, prevedesse l’escussione … Continua a leggere...
Pericolo e disastro

Pericolo e disastro

Come ricordato da Cass. Pen. n.12631/2018 nei più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità in ordine ai reati che rappresentano “pericolo per la pubblica incolumità” sono, certamente, da annoverarsi gli accadimenti, per lo più disastrosi, quali i delitti di comune pericolo (incendio, frana, valanga, disastro aviatorio, ferroviario, naufragio, ecc.), fermo restando la distinzione tra fatti caratterizzati da “pericolo concreto” o “presunto”. Il “pericolo presunto” si caratterizza per il fatto di recare con sé una rilevante possibilità di danno alla vita o all’incolumità personale, trattandosi di eventi normalmente dotati di forza dirompente, in grado di coinvolgere numerose persone, in un modo che non è precisamente definibile o calcolabile (vds. Cass. Pen. n.15444/2012). Questa categoria, però, si pone in contrasto con il principio di offensività e di colpevolezza e, pertanto, sulla scorta di una serie d’interventi della Corte costituzionale (tra le molte, Corte Cost. n.286/1974; Corte Cost. n.333/1991; Corte Cost. n.133/1992; Corte Cost. n.360/1995; Corte Cost. n.296/1996; Corte Cost. n.247/1997; Corte Cost. n.263/2000; Corte Cost. n.519/2000; Corte Cost. n.265/2005 e Corte Cost. n.225/2008), si è teso a sostituire il “pericolo presunto” con il “pericolo astratto”, “… nel senso che il pericolo non può essere insindacabilmente ritenuto solo che si realizzi il fatto … Continua a leggere...
Strada pubblica: risponde chi esercita di fatto la gestione

Strada pubblica: risponde chi esercita di fatto la gestione

In presenza d’incertezza in ordine alla titolarità della strada utilizzata per il pubblico transito ed all’ente gravato degli obblighi di manutenzione, deve essere valorizzato un profilo di fatto costituito dall’inerenza della strada al territorio del Comune. Un principio ricordato da Cass. civ. n.15509/2022 e già affermato da Cass. civ. n.191/1996, per cui: “Il Comune che, anche in mancanza di una titolarità “de jure”, esercita di fatto la gestione di una strada consentendone l’utilizzazione in concreto per il pubblico transito, ha l’obbligo di assicurare che l’utenza si svolga senza pericoli ed è conseguentemente responsabile verso i terzi danneggiati dall’inosservanza di tale obbligo, il quale non viene meno per il fatto che la consegna della strada all’ente gestore da parte dell’ente proprietario non sia valida in base alla normativa relativa al demanio comunale e non abbia quindi efficacia fra le predette parti”.