Rischi compliance: la responsabilità del proprietario del sito inquinato e dell’inquinatore

Come da specifica disposizione dell’art.191 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in tema ambientale e in attuazione della direttiva 2004/35/CE, è emerso il principio volto a garantire che il responsabile dell’inquinamento “paghi” per l’illecito ambientale quando via sia certezza processuale nella causazione dell’evento. Tale principio, modificato e ridimensionato, nei suoi vari aspetti, sia dai recepimenti delle discipline nazionali che dalla direttiva sulla responsabilità ambientale e dalla direttiva sui rifiuti, ha delineato una sorta di responsabilità oggettiva, meno rigorosa e con spazi di valutazione delle esimenti, non riuscendo sempre a risolvere il problema degli obblighi di condotta per i danni causati all’ambiente (Corte giustizia UE sez. III, 04/03/2015, n.534). Con l’art.253 del Codice dell’Ambiente, la norma è intervenuta sulla responsabilità derivante dagli effetti perduranti dell’inquinamento e che necessitano di misure di rimozione. Una situazione di inquinamento che perdura, quindi, impone specifici obblighi di bonifica dei siti inquinati, indipendentemente dal momento in cui sono avvenuti i fatti che hanno provocato l’alterazione ambientale, sicché non sarebbe in questione l’applicazione retroattiva della prescrizione degli obblighi di attivarsi derivanti dall’inquinamento ambientale, ma sanata dall’applicazione delle nuove disposizioni normative rispetto ad eventi ancora in corso e suscettibili di essere interrotti solo con la bonifica. La Corte … Continua a leggere...