Rischi compliance: la responsabilità del proprietario del sito inquinato e dell’inquinatore

Rischi compliance: la responsabilità del proprietario del sito inquinato e dell’inquinatore

Come da specifica disposizione dell’art.191 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in tema ambientale e in attuazione della direttiva 2004/35/CE, è emerso il principio volto a garantire che il responsabile dell’inquinamento “paghi” per l’illecito ambientale quando via sia certezza processuale nella causazione dell’evento. Tale principio, modificato e ridimensionato, nei suoi vari aspetti, sia dai recepimenti delle discipline nazionali che dalla direttiva sulla responsabilità ambientale e dalla direttiva sui rifiuti, ha delineato una sorta di responsabilità oggettiva, meno rigorosa e con spazi di valutazione delle esimenti, non riuscendo sempre a risolvere il problema degli obblighi di condotta per i danni causati all’ambiente (Corte giustizia UE sez. III, 04/03/2015, n.534). Con l’art.253 del Codice dell’Ambiente, la norma è intervenuta sulla responsabilità derivante dagli effetti perduranti dell’inquinamento e che necessitano di misure di rimozione. Una situazione di inquinamento che perdura, quindi, impone specifici obblighi di bonifica dei siti inquinati, indipendentemente dal momento in cui sono avvenuti i fatti che hanno provocato l’alterazione ambientale, sicché non sarebbe in questione l’applicazione retroattiva della prescrizione degli obblighi di attivarsi derivanti dall’inquinamento ambientale, ma sanata dall’applicazione delle nuove disposizioni normative rispetto ad eventi ancora in corso e suscettibili di essere interrotti solo con la bonifica. La Corte … Continua a leggere...
Rischi compliance: nessun rimborso per resistere all’azione senza richiesta di risarcimento – la polizza di responsabilità civile degli amministratori

Rischi compliance: nessun rimborso per resistere all’azione senza richiesta di risarcimento – la polizza di responsabilità civile degli amministratori

Non si può affermare che le spese di resistenza previste in una polizza per la responsabilità civile di amministratori, sindaci e direttori generali della società siano, comunque, dovute, anche, in ipotesi in cui non vi sia alcuna richiesta di risarcimento nei confronti degli assicurati ovvero senza alcuna costituzione di parte civile nel processo penale iniziato d’ufficio e conclusosi con l’archiviazione. È chiaro, come affermato dalla Cassazione Civile n.667/2016, che il presupposto per l’attivazione della copertura assicurativa in questione derivi da un danno a terzi procurato dall’attività di detti assicurati e che con l’art.1917 c.c. (commi 1 e 3) viene regolata la prestazione complessiva dell’assicuratore, oggetto di due distinte obbligazioni, di cui una principale e l’altra accessoria. L’obbligazione principale concerne la rifusione, da parte dell’assicuratore, di tutto quanto l’assicurato debba pagare al terzo danneggiato, mentre quella accessoria concerne il rimborso, da parte dell’assicuratore (ed entro limiti prestabiliti), delle spese sostenute dall’assicurato per resistere all’azione del danneggiato. “.. la ratio di quest’ultima disposizione va individuata nel perseguimento di un risultato utile ad entrambe le parti, assicuratore ed assicurato, mirando a tutelarne la sfera giuridico – patrimoniale dalla domanda risarcitoria del terzo ed esaurendo la sua funzione nei limiti in cui si tratta … Continua a leggere...
Rischi compliance: le spese di rimozione e smaltimento rifiuti – la corresponsabilità dei proprietari

Rischi compliance: le spese di rimozione e smaltimento rifiuti – la corresponsabilità dei proprietari

Il Comune aveva eseguito d’ufficio la rimozione e lo smaltimento di rifiuti abbandonati in un immobile e ingiunto ai comproprietari di pagare le spese sostenute. La Cassazione Civile n.14612/2020, adita sull’argomento, si pronunciava circa l’esigibilità del pagamento ingiunto verso uno dei comproprietari dell’immobile che aveva solo un rapporto formale, derivante dal fatto di esserne uno dei comproprietari. La S.C. osservava che “… la questione va risolta sulla scorta dei principi affermati da questa Corte, a Sezioni unite, nella sentenza Cass. civ. n.4472/2009, la quale prevede la corresponsabilità solidale del proprietario o del titolare di diritti personali o reali di godimento sull’area ove sono stati abusivamente abbandonati o depositati rifiuti, con il conseguente suo obbligo di provvedere allo smaltimento ed al ripristino, solo in quanto la violazione sia imputabile anche a quei soggetti a titolo di dolo o colpa. Ma, per un verso, le esigenze di tutela ambientale sottese alla norma citata rendono evidente che il riferimento a chi è titolare di diritti reali o personali di godimento va inteso in senso lato, essendo destinato a comprendere qualunque soggetto si trovi con l’area interessata in un rapporto, anche di mero fatto, tale da consentirgli – e per ciò stesso imporgli – … Continua a leggere...
Rischi compliance: il direttore tecnico, il responsabile della sicurezza e la delega del datore di lavoro

Rischi compliance: il direttore tecnico, il responsabile della sicurezza e la delega del datore di lavoro

Nel cantiere edile si erano verificati degli infortuni sul lavoro durante la realizzazione di un complesso alberghiero mediante parziale recupero e completa ristrutturazione di una struttura archeologica industriale. Un immobile vincolato, da cui l’obbligo di conservazione di alcune strutture murarie. Si era accertato che, a fronte di una situazione di generale instabilità e precarietà strutturale, i responsabili dei lavori nel cantiere avrebbero dovuto mettere in sicurezza i muri dell’edifico attraverso opere di stabilizzazione, mai effettuate. Sul caso, la Cassazione Penale n.13865/2020 analizzava il ruolo del direttore tecnico, del responsabile della sicurezza e del datore di lavoro. Ampia delega era stata conferita dal legale rappresentante della società appaltatrice al soggetto delegato, quale direttore tecnico e responsabile della sicurezza con piena responsabilità in materia antinfortunistica e impegno di spesa illimitato. L’imputato, inoltre, rivestendo una specifica posizione di garanzia collegata alla sua qualifica di responsabile delegato alla sicurezza dell’impresa appaltatrice (datore di lavoro), aveva il potere-dovere di valutare attentamente la progettazione di sicurezza e la sua adeguatezza, in special modo con riguardo alle necessità di adeguamento alle circostanze sopravvenute in corso di lavorazione. Con la procura conferita dal datore di lavoro, “…era stata attribuita ogni competenza e potere di iniziativa nel settore della … Continua a leggere...
Rischi compliance: la deducibilità delle assicurazioni vita a favore degli amministratori – benefits

Rischi compliance: la deducibilità delle assicurazioni vita a favore degli amministratori – benefits

L’Agenzia delle Entrate ricorreva in Cassazione verso un azienda circa la deducibilità di parte dei compensi versati agli amministratori (anche soci) e di somme versate a titolo di assicurazioni diverse a favore sempre dei soci amministratori. L’Amministrazione finanziaria aveva constatato che la società, priva di personale dipendente e di struttura aziendale, svolgeva solo l’attività di locazione degli immobili di sua proprietà ad altra società (avente in comune con la contribuente gli amministratori) e rilevato che il numero degli amministratori ed i compensi erogati agli stessi era frutto di comportamento irrazionale e antieconomico, teso ad abbattere i redditi dell’impresa, disconosciendo l’inerenza dei compensi, nella misura in cui era superiore a quella corrisposta all’unico amministratore non socio per violazione degli artt.95 e 109 d.P.R. n.917/1986 e dell’art.2697 cod.civ.. La Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto che l’Amministrazione finanziaria non avesse mai evidenziato, ovvero fornito prova, del disegno abusivo o del vantaggio fiscale conseguito dalla Società la quale, al contrario, aveva dimostrato come, una volta riconosciuta la possibilità di erogare le medesime somme come utili, non si fosse conseguito alcun beneficio fiscale sia al livello di reddito di impresa che di reddito delle persone (dei soci). Fatte queste premesse, la Cassazione Civile n.33217/2018, nel … Continua a leggere...
Rischi compliance: le responsabilità degli organi societari di amministrazione e controllo

Rischi compliance: le responsabilità degli organi societari di amministrazione e controllo

La Cassazione Civile n.31204/2017 ha ripercorso e riaffermato i principi sottesi ai compiti ed alle responsabilità degli amministratori non esecutivi e indipendenti, dei sindaci, dei revisori, del comitato di controllo interno, dell’organismo di vigilanza (ex d.lgs n.231/2001) delle società di capitali e del dirigente preposto alla redazione di documenti contabili societari nelle società quotate (ex art.154-bis, d.lgs. n.58/1998). In particolar modo, per coloro che svolgono dette funzioni in società bancarie ed assicurative. Le funzioni e le responsabilità degli amministratori E’ stato definito un “sistema di controllo policentrico” al fine di ottenere, grazie all’eterogeneità dei controlli, una garanzia rafforzata dell’osservanza delle regole di corretta amministrazione e della diffusione di una cultura della legalità imprenditoriale. La S.C. ha osservato: “Ciò tanto più quando l’impresa rivesta peculiare interesse per il mercato, attesa la delicatezza degli interessi implicati nell’attività costituente l’oggetto sociale (come in quelle bancarie ed assicurative); inoltre, la conformazione della struttura societaria induce a particolarmente intensi doveri di controllo, proprio allorché la stessa faccia parte di un cd. gruppo o si tratti di società a ristretta base familiare che detenga la maggioranza del capitale, soggetta ad influenze esterne anche pregiudizievoli. In tutti i casi, la responsabilità omissiva del soggetto è sempre per … Continua a leggere...
Rischi compliance: la successione dei contratti assicurativi d’impresa

Rischi compliance: la successione dei contratti assicurativi d’impresa

La Cassazione Civile n.10487/2024 ha ricordato, in tema di successione nei contratti ai sensi dell’art.2558 c.c., che “..l’automatico subentro del cessionario in tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale si applica soltanto ai cosiddetti “contratti di azienda””. Contratti, quindi, che hanno ad oggetto il godimento dei beni aziendali, non appartenenti all’imprenditore, ma da lui acquisiti per lo svolgimento dell’attività imprenditoriale nonché i cc.dd. ”contratti di impresa” che attengono l’organizzazione dell’impresa stessa, come i contratti di somministrazione con i fornitori, i contratti di assicurazione, quelli di appalto e simili (Cass. civ. n.15065/2018). In tal senso, la S.C. ha affermato: “Nel caso di trasferimento di azienda la regola di cui all’art.2558 cod. civ. dell’automatico subentro del cessionario in tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale si applica soltanto ai cosiddetti “contratti di azienda” (aventi ad oggetto il godimento di beni aziendali non appartenenti all’imprenditore e da lui acquisiti per lo svolgimento dell’attività imprenditoriale) e ai cosiddetti “contratti di impresa” (non aventi ad oggetto diretto beni aziendali, ma attinenti alla organizzazione dell’impresa stessa, come i contratti di somministrazione con i fornitori, i contratti di assicurazione, i contratti di appalto e simili), sempreché non siano soggetti … Continua a leggere...
Rischi compliance: la responsabilità degli amministratori di società privi di deleghe

Rischi compliance: la responsabilità degli amministratori di società privi di deleghe

In materia di responsabilità degli amministratori privi di deleghe, Cass. civ. n.5375/2024 ne ha ripercorso le tematiche giurisprudenziali in relazione alla esclusione di una generica responsabilità per fatto altrui, riconducibile al solo fatto di ricoprire tale carica in seno alla compagine sociale. La S.C. ha osservato sul tema che “..l’esistenza, in capo a determinati amministratori, di specifiche attribuzioni o poteri non esime tout court gli altri amministratori non operativi da responsabilità per non essere intervenuti prevenendo o inibendo la prosecuzione di attività commesse in danno della società o contra legem.”. Come già precisato, infatti, da Cass. civ. n.22848/2015 “.. gli amministratori privi di deleghe sono tenuti ad agire in modo informato e, in ragione dei requisiti di professionalità, ad ostacolare l’evento dannoso..”. Rispondono, quindi, della mancata attivazione e “… stante la presunzione di colpa, è sufficiente, a tal fine, che l’Autorità …….. dimostri l’esistenza dei segnali di allarme che avrebbero dovuto indurre gli amministratori non esecutivi, rimasti inerti, ad esigere un supplemento di informazioni o ad attivarsi in altro modo, spettando a questi ultimi di provare di essersi attivati.”. Le iniziative, pertanto, assunte da un amministratore delegato benché rientranti nella sfera delle attribuzioni a lui assegnate in via esclusiva, devono, … Continua a leggere...
Rischi compliance: il deposito temporaneo dei rifiuti

Rischi compliance: il deposito temporaneo dei rifiuti

La Cassazione Penale n.20841/2024 ha illustrato le tematiche normative che differenziano il “deposito temporaneo dei rifiuti” dalla “gestione dei rifiuti” e le relative responsabilità. La S.C. ha osservato che il “deposito temporaneo prima della raccolta” (art. 183, lett.bb, d.lgs. n.152/2006), è “il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell’articolo 185-bis, d.lgs. n.152/2006”. Tale deposito è estraneo al perimetro della “gestione” dei rifiuti che, ai sensi della lettera n), concerne ”la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari) e prodromico allo svolgimento delle relative attività”. Per la protezione dell’ambiente e della salute, la nozione di “deposito temporaneo” nel rispetto dell’art.4, primo comma, della direttiva n.75/442, è stato introdotto l’articolo 185-bis, d.lgs. n.152/2006 che stabilisce dove deve essere effettuato, rispettando le seguenti condizioni: a) nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti (da intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli … Continua a leggere...
Rischi compliance: le responsabilità degli amministratori per la mancata stipula di polizza assicurativa

Rischi compliance: le responsabilità degli amministratori per la mancata stipula di polizza assicurativa

In tema di azione sociale di responsabilità verso gli amministratori, ex art.2392 c.c., per la mancata stipula di una polizza assicurativa incendio a copertura del cespite aziendale, la Cassazione Civile n.19231/2024 ne ha osservato le caratteristiche del caso, emerse in sede di merito. La Corte d’Appello “..aveva ritenuto sussistente l’evocata responsabilità degli amministratori, per condotta non diligente, in quanto non avevano provveduto alla copertura integrale del rischio dell’incendio – poi realizzatosi – relativo alla centrale ortofrutticola gestita in concessione, benché lo sviluppo di tale centrale fosse l’unica attività del Consorzio e a tal fine fossero stati assunti notevoli impegni finanziari”. Si configurava, quindi, “.. un deficit di diligenza rilevante ai fini dell’accertamento della responsabilità …, pur in assenza di un obbligo statutario e legale di stipula di una siffatta polizza, che l’omessa adozione di cautele a tutela del bene di importanza strategica esclusiva aveva reso devastanti gli effetti dell’incendio sulla realizzazione del programma imprenditoriale e che l’assenza di deleghe operative in capo ad alcuni degli amministratori condannati non valeva a escludere la loro responsabilità, essendo gravati di un dovere di vigilanza ed intervento preventivo.”.