Rischi finanziari: la polizza fideiussoria e le caratteristiche del contratto autonomo di garanzia

Era stato accertato dalla Corte di merito che la polizza fideiussoria, in esame, conteneva la clausola “a semplice richiesta scritta e motivata del beneficiario“ con l’ulteriore previsione che l’obbligato era tenuto al pagamento, con rinuncia ad ogni eventuale eccezione “anche in presenza di opposizione della parte contraente”. Era prevista, inoltre, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, alla facoltà di opporre l’eccezione di compensazione con altri crediti ed al beneficio, di cui all’art.1957 c.c.. La polizza fideiussoria, nel caso in specie, prevedeva, infine, quale unica condizione la conclusione del procedimento penale e l’individuazione dei crediti dell’amministrazione beneficiaria. La Corte d’appello, successivamente adita, aveva qualificato questo contratto di fideiussione come contratto autonomo di garanzia. Sull’argomento, la Cassazione Civile n.19693/2022 ha ripercorso i consolidati orientamenti giurisprudenziali di legittimità e le differenze con l’accessorietà della garanzia fideiussoria. Come già chiarito dalle Sezioni Unite di Cass. civ. n.3947/2010, “..il contratto autonomo di garanzia, espressione dell’autonomia negoziale, ex art.1322 c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale. La causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione … Continua a leggere...