Rischi finanziari: la polizza fideiussoria e le caratteristiche del contratto autonomo di garanzia

Rischi finanziari: la polizza fideiussoria e le caratteristiche del contratto autonomo di garanzia

Era stato accertato dalla Corte di merito che la polizza fideiussoria, in esame, conteneva la clausola “a semplice richiesta scritta e motivata del beneficiario“ con l’ulteriore previsione che l’obbligato era tenuto al pagamento, con rinuncia ad ogni eventuale eccezione “anche in presenza di opposizione della parte contraente”. Era prevista, inoltre, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, alla facoltà di opporre l’eccezione di compensazione con altri crediti ed al beneficio, di cui all’art.1957 c.c.. La polizza fideiussoria, nel caso in specie, prevedeva, infine, quale unica condizione la conclusione del procedimento penale e l’individuazione dei crediti dell’amministrazione beneficiaria. La Corte d’appello, successivamente adita, aveva qualificato questo contratto di fideiussione come contratto autonomo di garanzia. Sull’argomento, la Cassazione Civile n.19693/2022 ha ripercorso i consolidati orientamenti giurisprudenziali di legittimità e le differenze con l’accessorietà della garanzia fideiussoria. Come già chiarito dalle Sezioni Unite di Cass. civ. n.3947/2010, “..il contratto autonomo di garanzia, espressione dell’autonomia negoziale, ex art.1322 c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale. La causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione … Continua a leggere...
Rischi finanziari: delibera ANAC per la verifica di veridicità e autenticità delle garanzie fideiussorie

Rischi finanziari: delibera ANAC per la verifica di veridicità e autenticità delle garanzie fideiussorie

AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) DELIBERA N.606 del 19 dicembre 2023 Oggetto: indicazioni operative per lo svolgimento della verifica di veridicità e autenticità delle garanzie fideiussorie ai sensi dell’articolo 106, comma 3, del decreto legislativo 31/3/2023, n.36 Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione Visto L’articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito codice) secondo cui l’offerta è corredata da una garanzia provvisoria pari al 2 per cento del valore complessivo della procedura che può essere costituita, a scelta dell’appaltatore sotto forma di cauzione o di fideiussione. Visto L’articolo 106, comma 3, del codice appalti, secondo cui la garanzia fideiussoria, a scelta dell’appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Visto Il richiamato articolo 106, comma 3, ai sensi di … Continua a leggere...
Rischi finanziari: assicurazione fideiussoria – la liberazione del garante

Rischi finanziari: assicurazione fideiussoria – la liberazione del garante

La corte territoriale aveva evidenziato come l’impegno del debitore alla corresponsione dei premi relativi alla polizza fideiussoria fosse indipendente dall’eventuale estinzione del credito principale, poiché le parti del contratto di garanzia avevano subordinato la liberazione del debitore con la consegna della polizza alla società garante, restituita dal creditore garantito ovvero con altro documento proveniente dal medesimo creditore, idoneo ad attestare la liberazione della società garante da ogni responsabilità. Nel caso in specie, si trattava di polizza fideiussoria per il pagamento dei ratei d’imposta in favore dell’amministrazione finanziaria, a titolo di INVIM. Il debitore non aveva tempestivamente provveduto al conseguimento e alla successiva consegna, alla società garante, della documentazione necessaria per la propria liberazione dall’obbligazione di pagamento dei premi, in relazione al pagamento di premi maturati successivamente all’estinzione del debito principale. La sentenza veniva impugnata dal debitore/ricorrente per violazione degli artt. 1322, 1418, 1419, 1936, 1939, 1941, 1944, 1945 c.c., nonché del principio di accessorietà della fideiussione per la persistenza dell’obbligo del debitore di corrispondere il corrispettivo per la prestazione di garanzia pur dopo l’avvenuta estinzione del debito principale, in palese contrasto con il principio dell’accessorietà della fideiussione che subordina l’efficacia della garanzia prestata dal fideiussore (e, conseguentemente, del corrispettivo allo … Continua a leggere...
Rischi finanziari: Fondo previdenza complementare – il t.f.r. del dipendente ed il fallimento del datore di lavoro

Rischi finanziari: Fondo previdenza complementare – il t.f.r. del dipendente ed il fallimento del datore di lavoro

La disciplina delle forme pensionistiche complementari, nell’ambito dell’art.38 Cost., al pari della previdenza obbligatoria, trova riferimento normativo nel d.lgs. 5 dicembre 2005, n.252, in attuazione della legge-delega n.243 del 2004, che ha operato una riforma organica del settore. Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari è attuabile mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e del committente o anche attraverso il conferimento del t.f.r. maturando (art.8, comma 1, d.lgs. n.252/2005). Queste risorse vengono gestite dai Fondi, secondo le modalità previste dall’art.6, d.lgs. n.252/2005 e costituiscono la provvista delle prestazioni erogate a norma del successivo art.11, d.lgs. n.252/2005. L’adesione al fondo, vincola la partecipazione individuale fino alla maturazione dei requisiti per la riscossione delle prestazioni pensionistiche, fatta salva la previsione statutaria o regolamentare del fondo circa la possibilità di riscatto della posizione individuale, ai sensi dell’art.14, comma 1, d.lgs. n.252/2005 nonché la facoltà di ottenere anticipazioni della posizione individuale maturata, a norma dell’art.11, comma 7, d.lgs. n.252/2005). Con l’art.14, comma 6, d.lgs. n.252/2005 si prevede, infine, la cd. “portabilità” dell’intera posizione individuale e cioè la facoltà del suo trasferimento ad un’altra forma di previdenza complementare. Il tema affrontato dal Cass. civ. n.17704/2022 attiene la questione della … Continua a leggere...
Rischi finanziari: la fideiussione doganale dello spedizioniere

Rischi finanziari: la fideiussione doganale dello spedizioniere

In riferimento a quanto sancito dalle Sezioni Unite di Cass. civ. n.499/1993 e Cass. civ. n.500/1993, la Cassazione Civile n.5314/2024, in tema di “pagamenti periodici di diritti doganali” e di “pagamento differito di diritti doganali” con la relativa “polizza fideiussoria” (ex art.87 del D.P.R. n.43/1973), ha ricordato che: “Quando lo spedizioniere doganale, nell’eseguire le operazioni in dogana per conto del proprietario della merce, ancorché in forza di subdelega ricevuta dal mandatario di quest’ultimo, si avvalga della facoltà di differire il pagamento dei tributi doganali, ai sensi degli artt.78 e 79 del d.P.R. 23 gennaio 1973 n.43, stipulando all’uopo con società di assicurazioni una polizza fideiussoria, sostitutiva della cauzione ed identificante l’obbligazione garantita nel debito inerente a detti tributi, a tale società, che per il suddetto titolo sia stata escussa dall’ Amministrazione finanziaria, deve essere riconosciuto diritto di surrogazione e regresso (artt.1949 e 1951 cod. civ.) nei confronti del proprietario-importatore, il quale, nonostante il ricorso all’attività dello spedizioniere (che assume la veste di condebitore in solido), è soggetto passivo del rapporto tributario, e quindi dell’obbligazione garantita, mentre non rileva che i diritti doganali siano rimasti insoddisfatti a causa di comportamento illecito dello spedizioniere, il quale non abbia provveduto a versare alla … Continua a leggere...
Rischi finanziari: il collaudo e l’estinzione delle garanzie nell’appalto di opere pubbliche

Rischi finanziari: il collaudo e l’estinzione delle garanzie nell’appalto di opere pubbliche

In tema di appalto di opere pubbliche e di ultimazione dei lavori per la conclusione del collaudo, Cass. civ. n.23113/2022 ha osservato come occorra distinguere tra la fattispecie del ritardo nel collaudo e la diversa ipotesi della responsabilità dell’impresa per i vizi dei lavori commessi, che esclude il diritto alla restituzione delle ritenute in garanzia (Cass. civ. n.7194/2019). I crediti dell’appaltatore di opera pubblica sono comunque esigibili, anche, in mancanza di collaudo, qualora la P.A. abbia fatto decorrere un tempo tale da rendere l’inerzia sostanzialmente equivalente ad un rifiuto e non potendo ritardare, senza limite, le determinazioni per l’accettazione dell’opera, paralizzando così i diritti dell’altro contraente e violando le regole generali di correttezza e buona fede. Scaduti, quindi, i termini contrattuali, grava sul committente l’onere di dimostrare che la mancata approvazione del collaudo sia stata determinata da condotta imputabile all’impresa (Cass. civ. n.5744/2022). In tema di contratto d’appalto, inoltre, la consegna dell’opera e la sua accettazione (anche se presunta ai sensi dell’art.1665, comma 3, c.c.) liberano l’appaltatore esclusivamente dalla responsabilità per vizi palesi e riconoscibili dal committente ex art.1667 c.c., i quali devono necessariamente essere fatti valere in sede di verifica o collaudo (Cass. civ. n.11/2019). In ogni caso, continua … Continua a leggere...
Rischi finanziari: Fideiussione – quando può pagare il fideiussore

Rischi finanziari: Fideiussione – quando può pagare il fideiussore

La Cassazione Civile n.6536/2024 ha affermato che, in linea generale, “…il fideiussore resta libero di pagare, evitando le spese di lite con il creditore nonché gli interessi e gli eventuali danni nel caso in cui le eccezioni opposte dal debitore principale risultino infondate, o di non pagare”. Se il fideiussore paga su invito del debitore oppure senza aver dato al debitore la possibilità di opporre eccezioni, in giudizio, potrà vedersi opporre le eccezioni che il debitore stesso avrebbe potuto opporre al creditore per il rimborso di quanto pagato per estinguere il suo debito. L’art.1952 cod.civ. , infatti, non impedisce al fideiussore di pagare né l’obbligo di preavvisare il debitore è una condizione per ottenere la restituzione di quanto pagato che dipende, invece, dalla responsabilità conseguente all’eventualità che il debitore paghi a sua volta o che il pagamento effettuato dal fideiussore si dimostri, a posteriori, in tutto o in parte, non dovuto. Il debitore, però, deve dimostrare sia l’esistenza e la fondatezza dell’eccezione non opposta e che l’inerzia del fideiussore pagante gli abbia impedito di formularla tempestivamente ed utilmente.
Rischi finanziari: assicurazione crediti commerciali – l’obbligo di salvataggio

Rischi finanziari: assicurazione crediti commerciali – l’obbligo di salvataggio

La Corte di Cassazione civile con sentenza n.28625/2019 ha enunciato il seguente principio di diritto: “.. ai fini della perdita dei benefici assicurativi, ai sensi dell’articolo 1915 cod. civ., è sufficiente la consapevolezza dell’obbligo previsto dalla suddetta norma e la cosciente volontà di non osservarlo, sicché, nel caso di assicurazione dal rischio di insolvenza di crediti commerciali, non è conforme ai canoni di corretta ermeneutica contrattuale l’interpretazione della polizza che imputi i pagamenti successivi alla scadenza del periodo assicurato ai crediti più recenti, né rilevano in contrario accordi diretti tra assicurata e debitrice ….., neppure ove le quote di questa fossero sottoposte a sequestro penale». Il caso in specie, atteneva perdite da mancato pagamento di crediti verso i clienti derivanti da normale attività commerciale dell’assicurata e relativi, tra l’altro, a merce spedita nel periodo di validità della polizza, con una percentuale di copertura della perdita dell’85% e comunque entro il limite del credito o del fido. L’assicuratore contestava l’indennizzo in quanto i pagamenti ricevuti dall’assicurata in tempo successivo agli insoluti, benché imputati dalle debitrici a forniture più recenti, avrebbero dovuto essere invece imputati, a termini di polizza, in stretto ordine cronologico di maturazione e pertanto a quelli oggetto di assicurazione, … Continua a leggere...
Rischi finanziari: la polizza fideiussoria rimborso IVA – caratteristiche e durata

Rischi finanziari: la polizza fideiussoria rimborso IVA – caratteristiche e durata

Come ricordato da Cass. civ. n.25494/2022 , la costante giurisprudenza di legittimità ha insegnato che “… la polizza fideiussoria di cui all’art.38-bis d.P.R. n.633 del 1972, stipulata al fine di garantire, in favore dell’Amministrazione finanziaria, la restituzione delle somme da questa indebitamente versate ai contribuenti in sede di procedura di rimborso anticipato dell’IVA, costituisce un contratto autonomo di garanzia, avendo la funzione di porre le parti nella posizione anteriore al rimborso e non quella di sostituire e garantire il versamento d’imposta” (vds. Cass. civ. n.5508/2020). Ne consegue, come rilevato da Cass. civ. n.9826/2018 e Cass. civ. n.7884/2017 , che la durata di detto contratto “è normalmente collegata con i tempi di accertamento dell’imposta, ma, qualora una norma di legge, sopravvenuta rispetto alla data di stipulazione del contratto, proroghi i termini di accertamento dell’imposta in favore dell’Amministrazione finanziaria, tale proroga non si riflette anche sulla durata del relativo contratto di garanzia, a meno che lo stesso non contenga una diversa previsione”. In assenza, quindi, di “.. un’esplicita previsione contrattuale che colleghi la durata della garanzia ai termini fissati dalla legge per l’accertamento tributario, l’obbligazione del garante non può che rimanere fissata nei termini consensualmente definiti, trattandosi di atto di autonomia privata … Continua a leggere...
Rischi finanziari: la polizza fideiussoria per la concessione di agevolazioni pubbliche

Rischi finanziari: la polizza fideiussoria per la concessione di agevolazioni pubbliche

In tema di concessioni di agevolazioni pubbliche a sostegno degli interventi nel Mezzogiorno d’Italia garantite da polizza fideiussoria per la restituzione della prima rata, Cass. civ. n.12706/2024 ha statuito, in conformità ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità: “.. va ulteriormente ribadito che nel sistema di concessione di agevolazioni pubbliche ai sensi della disciplina per gli investimenti nel Mezzogiorno d’Italia (di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415), ove la polizza fideiussoria a garanzia della prima rata o quota sia stata stipulata con richiamo espresso alla normativa di settore e sia prevista per una durata di trentasei mesi senza possibilità di proroga, l’assicuratrice è tenuta al pagamento della cauzione promessa sol che l’inadempienza da parte del percettore delle agevolazioni sia contestata, dalla banca concessionaria, entro i trentasei mesi contrattualmente stabiliti per la durata della garanzia, non occorrendo che entro il medesimo termine intervenga pure un formale provvedimento di revoca delle dette agevolazioni.”. (vds. Cass. civ. n.2132/2022; Cass. civ. n.26584/2021; Cass. civ.n.24899/2021; Cass. civ. n.25034/2019; Cass. civ. n.7915/2018; Cass. civ. n.12300/2016; Cass. civ. n.3980/2015).