Rischi operativi: le dichiarazioni inesatte e reticenti nella polizza di responsabilità civile degli amministratori – D&O

Rischi operativi: le dichiarazioni inesatte e reticenti nella polizza di responsabilità civile degli amministratori – D&O

La Corte di Cassazione Civile n.11109/2015 affrontava il caso delle dichiarazioni inesatte e reticenti nella polizza assicurativa destinata a coprire il rischio della responsabilità civile degli amministratori, dei sindaci e dei dirigenti di una società e delle sue controllate, per i danni causati nell’esercizio delle proprie funzioni. L’assicuratore aveva ottenuto ragione, nei primi due gradi di giudizio poiché, come accertato al momento della stipula, la società aveva, con dolo o colpa grave, sottaciuto la reale consistenza della propria situazione finanziaria, a quell’epoca gravemente compromessa. La società (ricorrente), aveva chiesto, in subordine, che il contratto assicurativo fosse annullato solo parzialmente e cioè in riferimento alla copertura della responsabilità delle sole persone la cui condotta colposa era stata sottaciuta, al momento della stipula. La S.C. osservava sul tema: “Con riferimento alla denuncia di violazione di legge, va ricordato che il contratto di assicurazione è annullabile, ai sensi dell’art.1892 c.c., sia quando le dichiarazioni reticenti provengano dal contraente, sia quando provengano dall’assicurato (arg. ex art.1894 c.c.), sia quando provengano da un terzo, quando manifesti una volontà imputabile al contraente. Nel caso di specie, pertanto, una volta accertato dalla Corte d’appello che le dichiarazioni false o reticenti ci furono e provenivano da un soggetto … Continua a leggere...
Rischi operativi: la sicurezza sul lavoro – il committente dei lavori

Rischi operativi: la sicurezza sul lavoro – il committente dei lavori

Il ricorso in Cassazione verteva sulla violazione e falsa applicazione dell’ex art.6, D.lgs. n.494/1996 (oggi abrogato e sostituito dal D.lgs. n.81/2008) nella parte in cui non era stata riconosciuta una responsabilità concorrente del committente nella causazione di un infortunio mortale, per il mancato controllo nella predisposizione ed attuazione dei piani di sicurezza e di coordinamento dell’appaltatore. La ricorrente lamentava che la sentenza di merito avesse escluso la responsabilità del committente circa gli obblighi di coordinatore per l’esecuzione dei lavori. La Cassazione Civile n.18426/2022 , dalla disamina della contestata sentenza d’Appello, osservava come, nel caso specifico, fosse stata, diffusamente, motivata l’assenza di responsabilità in capo al committente dei lavori. In particolare, in conformità alla giurisprudenza di Cassazione, la responsabilità del committente per la sicurezza sul lavoro può sorgere “solo nei casi in cui il medesimo si sia reso garante della vigilanza circa le misure preventive da adottarsi in concreto e si sia riservato i poteri tecnico-organizzativi per la realizzazione dell’opera, tenuto conto della specificità dell’opera da eseguire, impartendo egli stesso direttive sui lavori da svolgere e recandosi frequentemente in cantiere così da poter percepire autonomamente eventuali situazioni di pericolo.”. Come affermato, infatti, da Cass. civ. n.11311/2017: “L’art.2087 c.c. che, integrando le … Continua a leggere...
Rischi operativi: la garanzia di buon funzionamento nell’appalto

Rischi operativi: la garanzia di buon funzionamento nell’appalto

Si stipulava un contratto di appalto per la realizzazione ed installazione di un silos per il ghiaccio e veniva prestava la garanzia di buon funzionamento per il relativo macchinario. Nella clausola di garanzia si stabiliva che “la ditta costruttrice garantisce per anni cinque la struttura e anni uno la parte meccanica, elettrica ed elettronica. La garanzia partirà a far data dal collaudo. La garanzia non é considerata valida in caso di evidenti dolo o incuria del committente” . Sulla controversia insorta tra il committente e l’appaltatore, la Cassazione civile n.29178/2023 ha ribadito le caratteristiche della “garanzia di buon funzionamento”, ex art.1512 c.c.. Detta garanzia, nell’ambito di un contratto di vendita é soggetta ad un’autonomia negoziale tra le parti e può inserirsi in riferimento al bene realizzato e fornito, anche, nel contratto di appalto. Opera in modo autonomo e indipendente rispetto alle regole proprie della garanzia per i vizi della cosa venduta o dell’opera appaltata e dell’ordinaria responsabilità per mancanza di qualità della cosa stessa o per vizi e difformità dell’opera appaltata ed attua, con l’assicurazione di un determinato risultato (il buon funzionamento per il tempo convenuto), una più intensa tutela del compratore o del committente (vds. Cass. civ. n.23060/2009; Cass. … Continua a leggere...
Rischi operativi: la rapina non è sempre un’esimente della responsabilità

Rischi operativi: la rapina non è sempre un’esimente della responsabilità

La Corte di Cassazione Civile con Ordinanza n.8978/2020 ha ripercorso le tematiche giurisprudenziali sulle esimenti la responsabilità, in caso di rapina, per la custodia e il trasporto di cose. In occasione della rapina di una vettura perpetrata presso un autolavaggio, la compagnia di assicurazione che aveva indennizzato il proprietario del veicolo, agiva in via surrogatoria, ex art.1916 c.c., verso il gestore dell’impianto per recuperare quanto liquidato. L’assicuratore, dopo il pronunciamento della Corte d’Appello, ricorreva in cassazione poiché il gestore era stato esonerato da responsabilità sul rilievo che si fosse trattato di “caso fortuito”,per quanto previsto dall’art.1218 cod. civ., in quanto la rapina era stata caratterizzata dall’imprevedibilità e inevitabilità e con impossibilità per il custode di resistere all’azione. L’aspetto contestato, dalla società assicuratrice, atteneva l’esimente della responsabilità, osservando che “.. l’esimente opera solo se il custode dimostra di avere fatto il possibile per evitare l’evento che era prevedibile, dato il valore dell’auto” e quindi che fosse necessario valutare se il custode avesse osservato la dovuta diligenza, ponendo in essere tutte le necessarie cautele per impedire l’evento, tenuto conto del valore commerciale del mezzo. Nel caso in specie, non risultavano applicate le opportune cautele, visto che, sebbene l’autovettura si trovasse in fase … Continua a leggere...
Rischi operativi: la polizza incendio – il contraente e l’assicurato

Rischi operativi: la polizza incendio – il contraente e l’assicurato

La Corte d’Appello aveva escluso che la polizza per il rischio incendio fosse stata stipulata “….. ”per conto altrui o per colui che fosse risultato proprietario (del bene assicurato) al momento del sinistro”, vale a “dire per conto di chi spetta”, affermando che “il contratto avrebbe dovuto prevedere una specifica differenziazione fra il contraente e l’assicurato”, laddove, nella specie, “l’unico beneficiario danneggiato è il contraente, salvo i rapporti interni fra quest’ultimo e il proprietario di alcuni beni danneggiati”. La Corte di merito, quindi, pur avendo ritenuto che l’oggetto dell’assicurazione fosse esteso, anche, ai danni a cose di proprietà di terzi, aveva però identificato il contraente con l’assicurato, sul solo presupposto che non risultava indicato nominativamente in polizza un soggetto diverso dal contraente, beneficiario diretto dei diritti scaturenti dal contratto. La Cassazione Civile n.17550/2020 ha osservato sull’argomento, come fossero state disattese nella decisione di merito, le regole di ermeneutica contrattuale e in particolare, quelle: -dell’art.1362 cod. civ., che attribuisce rilievo alla ricostruzione della comune intenzione delle parti, non dovendosi fermare .. al dato puramente letterale della mancata individuazione, nel testo contrattuale, della parte “assicurata”, ignorando la complessiva “trama” delle relazioni intercorse” e non disattendere il principio, per cui “il carattere prioritario … Continua a leggere...
Rischi operativi: il mancato ritiro dei prodotti alimentari

Rischi operativi: il mancato ritiro dei prodotti alimentari

Per un’allerta sulla partita di beni alimentare, segnalata dalla AUSL, ai sensi dell’art.50 del Reg. CE n.178/2002, l’azienda produttrice non aveva ritirato il prodotto dal mercato. Venuta meno l’allerta, veniva contestata al produttore la violazione delle norme per la mancata attivazione delle procedure di ritiro del prodotto interessato. La Cassazione civile n.22024/2022 nel confermare l’illecito, già perfezionatosi per l’inerzia del produttore e protrattosi in vigenza dello stato di allerta, ha affermato che la cessazione di detto stato non può avere in alcun modo efficacia sanante per la violazione già commessa. In particolare, la S.C. ha evidenziato i riferimenti normativi, relativi al caso in specie, quali l’art.19 del Reg. CE n.178/2002 e l’art.3 del D.Lgs. n.190/2006 ed osservato che: “La cogenza del principio di precauzione è stata poi ribadita anche dalla giurisprudenza nazionale, ed in particolare dal Consiglio di Stato che ha affermato che (Consiglio di Stato sez. III, 03/10/2019, n.6655) il c.d. « principio di precauzione », di derivazione comunitaria (art.7, Regolamento n.178 del 2002), impone che quando sussistono incertezze o un ragionevole dubbio riguardo all’esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, possono essere adottate misure di protezione senza dover attendere che siano pienamente dimostrate l’effettiva … Continua a leggere...
Rischi operativi: il prodotto difettoso

Rischi operativi: il prodotto difettoso

La Corte di Cassazione ha più volte affermato che un prodotto non può dirsi difettoso:
 “-) né per il solo fatto che sia pericoloso;
 -) né per il solo fatto che ne esistano in commercio di migliori.”. Per quanto concerne il primo aspetto si è stabilito, come ricordato da Cass. civ. n.29387/2023, che sia il vecchio art.5 D.P.R. 224/88, sia l’attuale art.117 D.Lgs. 206/05 (codice del consumo) non identificano affatto la mancanza di difetti con la “innocuità” del prodotto. “Possono quindi esistere prodotti difettosi ma non pericolosi, allo stesso modo in cui possono esistere come prodotti pericolosi, ma non difettosi.
 Così, ad esempio, una sega circolare progettata e venduta senza protezione delle parti rotanti è certamente un prodotto pericoloso, ma non per questo deve essere ritenuto difettoso.
Sotto il secondo aspetto, questa Corte ha stabilito che un prodotto non può dirsi “difettoso” sol perché ne esistano di analoghi più efficienti o più sicuri. Così, ad esempio, una autovettura utilitaria con freni a tamburo non potrebbe dirsi “difettosa” sol perché il suo spazio di arresto in frenata è superiore a quello d’una fuoriserie con freni ceramici.“. La S.C. ha ribadito, infatti, che “il livello di sicurezza al di sotto del quale il … Continua a leggere...
Rischi operativi: l’assicurazione merci per conto altrui o di chi spetta – la vendita con spedizione

Rischi operativi: l’assicurazione merci per conto altrui o di chi spetta – la vendita con spedizione

Con la polizza assicurativa sulle merci trasportate si garantisce che i beni trasportati siano assicurati contro i danni o le perdite che si verifichino durante il trasporto. In tema di assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta, ex art.1891 c.c., si prevede che in tali ipotesi i diritti derivanti dal contratto spettino all’assicurato, mentre il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza l’espresso consenso dell’assicurato stesso. Il contratto si caratterizza, quindi, per la scindibilità tra la posizione del contraente e quella dell’assicurato. ll beneficiario dell’assicurazione sarà il soggetto che al momento dell’evento assicurato é titolare dell’interesse assicurato e cioè chi, al momento dell’evento dannoso, risulti proprietario della cosa o di un diritto reale o di un diritto di garanzia o che, comunque, si trovi con la cosa assicurata in una relazione tale da subire un diretto pregiudizio patrimoniale per effetto della sua perdita. Il contraente, invece, può far valere i diritti derivanti all’assicurato, ma esige che quest’ultimo abbia espresso in proposito il proprio consenso, anche, implicitamente, ad esempio, mediante il sollecito all’assicuratore per il pagamento della indennità. Il contratto di compravendita collegato, è disciplinato, dall’articolo 1510, secondo comma c.c. trattandosi di vendita … Continua a leggere...
Rischi operativi: incendio azienda – locazione e custodia

Rischi operativi: incendio azienda – locazione e custodia

Un’azienda deteneva, in locazione, un opificio di proprietà di un Consorzio per lo Sviluppo Industriale ed a seguito di un incendio che aveva colpito gli impianti, le macchine, le attrezzature, le materie prime, i semilavorati ed prodotti finiti ivi utilizzati e riposti, chiedeva il risarcimento del danno patito a detto Consorzio, ai sensi degli artt.1574, 1577 e 2051 c.c.. La questione giuridica proposta, nel caso in specie, a Cass. civ. n.19534/2019 atteneva, di conseguenza, l’individuazione del soggetto responsabile e di come dovesse essere regolata la responsabilità per i danni derivanti dall’incendio di un edificio, non in sé e per sé considerato, ma per quanto in esso contenuto, quale danno emergente, oltre che per i danni derivanti dall’impossibilità di usare il capannone perito nell’incendio per lo svolgimento dell’attività industriale, quale lucro cessante. La controversia si dipanava intorno all’applicazione alternativa di due norme: l’art.1588 c.c. e l’art.2051 c.c.. La S.C., nelle sue osservazioni, ricordava che nei rapporti tra l’art.1588 e l’art.2051 c.c., Cass. civ. n.15721/2015 si era già pronunciata per fare chiarezza sui presupposti applicativi delle regole risarcitorie. In particolare, con detta sentenza, si affermava che: “La struttura dell’art.2051 c.c. non contempla quindi gli eventi dannosi che colpiscono la stessa cosa oggetto … Continua a leggere...
Rischi operativi: la responsabilità del fornitore

Rischi operativi: la responsabilità del fornitore

La norma Con il c.d. “Codice del consumo” ed in particolare, con l’art.116 del d.lgs. 206/05, si disciplina la “Responsabilità del fornitore” che dispone: “1. Quando il produttore non sia individuato, è sottoposto alla stessa responsabilità il fornitore che abbia distribuito il prodotto nell’esercizio di un’attività commerciale, se ha omesso di comunicare al danneggiato, entro il termine di tre mesi dalla richiesta, l’identità e il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto. 2. La richiesta deve essere fatta per iscritto e deve indicare il prodotto che ha cagionato il danno, il luogo e, con ragionevole approssimazione, la data dell’acquisto; deve inoltre contenere l’offerta in visione del prodotto, se ancora esistente. 3. Se la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio non è stata preceduta dalla richiesta prevista dal comma 2, il convenuto può effettuare la comunicazione entro i tre mesi successivi. 4. In ogni caso, su istanza del fornitore presentata alla prima udienza del giudizio di primo grado, il giudice, se le circostanze lo giustificano, può fissare un ulteriore termine non superiore a tre mesi per la comunicazione prevista dal comma 1. 5. Il terzo indicato come produttore o precedente fornitore può essere chiamato nel processo a … Continua a leggere...