Rischi operativi: le dichiarazioni inesatte e reticenti nella polizza di responsabilità civile degli amministratori – D&O

La Corte di Cassazione Civile n.11109/2015 affrontava il caso delle dichiarazioni inesatte e reticenti nella polizza assicurativa destinata a coprire il rischio della responsabilità civile degli amministratori, dei sindaci e dei dirigenti di una società e delle sue controllate, per i danni causati nell’esercizio delle proprie funzioni. L’assicuratore aveva ottenuto ragione, nei primi due gradi di giudizio poiché, come accertato al momento della stipula, la società aveva, con dolo o colpa grave, sottaciuto la reale consistenza della propria situazione finanziaria, a quell’epoca gravemente compromessa. La società (ricorrente), aveva chiesto, in subordine, che il contratto assicurativo fosse annullato solo parzialmente e cioè in riferimento alla copertura della responsabilità delle sole persone la cui condotta colposa era stata sottaciuta, al momento della stipula. La S.C. osservava sul tema: “Con riferimento alla denuncia di violazione di legge, va ricordato che il contratto di assicurazione è annullabile, ai sensi dell’art.1892 c.c., sia quando le dichiarazioni reticenti provengano dal contraente, sia quando provengano dall’assicurato (arg. ex art.1894 c.c.), sia quando provengano da un terzo, quando manifesti una volontà imputabile al contraente. Nel caso di specie, pertanto, una volta accertato dalla Corte d’appello che le dichiarazioni false o reticenti ci furono e provenivano da un soggetto … Continua a leggere...