Le responsabilità del giornalista e dell’editore: il giornalismo d’inchiesta

Le responsabilità del giornalista e dell’editore: il giornalismo d’inchiesta

Per falsa applicazione dell’art.2043 c.c. ed art.51 c.p., la Corte di Cassazione Civile n.4036/2021 ha così deliberato in tema di responsabilità del giornalista e suo editore: “Nel giornalismo d’inchiesta occorre valutare non tanto l’attendibilità e la veridicità della notizia quanto piuttosto il rispetto dei doveri deontologici di lealtà e buona fede oltre che la maggiore accuratezza possibile posta dal giornalista nella ricerca delle fonti e della loro attendibilità.”. E’ erroneo ritenere la responsabilità civile del giornalista e dell’editore senza prendere posizione sul rispetto da parte dei medesimi dei menzionati doveri deontologici, ma limitandosi a valorizzare il solo criterio della verità o verosimiglianza della notizia. Non é corretto applicare il solo parametro valutativo della veridicità della notizia senza considerare che il giornalista intendeva porre in essere un’attività di giornalismo d’inchiesta esprimendo la propria opinione sugli eventi riferiti in forza della libertà di manifestazione del pensiero. La giurisprudenza di legittimità ha sempre riconosciuto ampia tutela ordinamentale al giornalismo d’inchiesta, il quale implica il minor rigoroso apprezzamento della veridicità della notizia e valorizza il rispetto dei doveri deontologici di lealtà e di buona fede unitamente alla maggiore accuratezza possibile nella ricerca delle fonti (Cass. civ. n.16236/2010). Il giornalismo di denuncia è tutelato dal … Continua a leggere...
Equitazione: le responsabilità del maneggio e del proprietario del cavallo

Equitazione: le responsabilità del maneggio e del proprietario del cavallo

Il principio che governa la responsabilità del proprietario di un’animale o di chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, si rintraccia nell’art.2052 c.c. in relazione alla proprietà od utilizzo dell’animale stesso nonché sul nesso causale tra il comportamento dell’animale e l’evento dannoso. (Cass. civ. n.12392/2016). Come ricordato da Cass. civ. n.5825/2019, per quanto concerne la responsabilità del danneggiante, questi, “.. può andare esente da responsabilità – che è di natura oggettiva e prescinde, quindi, dalla colpa – solo dimostrando il caso fortuito, costituito da un fattore esterno, che può essere anche il fatto del terzo o il fatto addebitabile esclusivamente allo stesso danneggiato…”. In base, quindi, alla disciplina di cui all’art. 2052 cod. civ. grava sul danneggiato l’onere di provare l’esistenza del rapporto eziologico tra l’animale e l’evento lesivo, mentre la prova del fortuito è a carico del danneggiante (tra le tante, Cass. civ. n.17091/2014). Per distinguere tra la responsabilità del proprietario e quella di colui che se ne serve per il tempo che lo ha in uso, l’alternatività posta dalla succitata norma, evidenzia come il “tenere in uso” l’animale significa esercitare su di esso un potere effettivo di governo, tipico di quello che … Continua a leggere...
Le responsabilità nella vendita di animali domestici

Le responsabilità nella vendita di animali domestici

In tema di responsabilità contrattuale o extra contrattuale del venditore di un cane di razza che, sin dal momento della vendita, era affetto da una grave malattia, la Cassazione Civile n.35844/2022 ha ribadito il seguente principio di diritto: “In tema di compravendita di animali, la persona fisica che acquista un animale da compagnia (o d’affezione), per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata, va qualificato a tutti gli effetti “consumatore”, così come va qualificato “venditore”, ai sensi del codice del consumo, chi, nell’esercizio del commercio o di altra attività imprenditoriale, venda un animale da compagnia che, a sua volta, in quanto “cosa mobile” in senso giuridico, costituisce “bene di consumo”. Ne consegue che la denuncia del difetto della cosa venduta è soggetta, ai sensi dell’art.132 cod. cons., al termine di decadenza di due mesi dalla data di scoperta del difetto” (Cass. civ. n.22728/2018). L’art.810 cod. civ. definisce i beni come “le cose che possono formare oggetto di diritti» e il diritto civile indubbiamente, sulla scia della tradizione romanistica, considera gli animali come mere “cose mobili”, beni giuridici che possono costituire “oggetto” di diritti reali. Gli animali, perciò, possono costituire oggetto di compravendita (art.1470 … Continua a leggere...
Turista: il risarcimento del danno non patrimoniale ed il pacchetto turistico

Turista: il risarcimento del danno non patrimoniale ed il pacchetto turistico

Come ricordato da Cass. civ. n.5271/2023 la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto, in tema di c.d. “vacanza rovinata”, la risarcibilità del danno non patrimoniale (vds. Cass. civ. n.5189/2010), in attuazione della normativa comunitaria di tutela del consumatore, al fine di avvicinare delle legislazioni degli Stati membri della Comunità Europea. L’interpretazione della Corte di Giustizia CE ha, infatti, reso rilevante l’interesse del turista al pieno godimento del viaggio organizzato, come occasione di piacere o riposo, prevedendo anche il risarcimento dei pregiudizi non patrimoniali (disagio psicofisico che si accompagna alla mancata realizzazione in tutto o in parte della vacanza programmata) subiti per effetto dell’inadempimento contrattuale. La Corte di Giustizia n.168/2002, pronunciandosi in via pregiudiziale sull’interpretazione dell’art.5 della direttiva n. 90/314/CEE, ha affermato che il suddetto articolo “deve essere interpretato nel senso che in linea di principio il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio tutto compreso”, mettendo in evidenza che nel settore dei viaggi turistici si segnalano spesso “danni diversi da quelli corporali”, “al di là dell’indennizzo delle sofferenze fisiche” e che “tutti gli ordinamenti giuridici moderni (riconoscono)..un’importanza sempre maggiore alle vacanze”. Con l’art.47 del Codice del … Continua a leggere...
La lavoratrice domestica: la responsabilità del datore di lavoro

La lavoratrice domestica: la responsabilità del datore di lavoro

La lavoratrice domestica chiedeva che la responsabilità dell’infortunio subìto, mentre era intenta al lavoro su una scala per procedere alla rimozione delle tende, fosse ascrivibile al datore di lavoro. Il caso, approdato in Cass. civ. n.25217/2023, ha trovato riscontro positivo. La S.C. nel ripercorrere la tematica, ha ricordato che l’obbligo di sicurezza per il lavoratore far parte del rapporto contrattuale (vds. da ultimo la Corte Cost. n.15/2023) ed in base a tutte le misure e cautele costituenti l’ordinamento protettivo della sicurezza (art.18, D.Lgs. n.81/2008, c.d. T.U. per la sicurezza), oltre che in base all’art.2087 c.c.. Il datore di lavoro, quindi, risponde degli eventi lesivi occorsi al lavoratore sulla base delle regole della responsabilità contrattuale (e quindi in base alla prescrizione decennale, all’inversione dell’onere della prova e nei limiti dei danni prevedibili) e la sua responsabilità può discendere da fatti commissivi o da comportamenti omissivi. Il punto è chiarito bene, nei suoi termini essenziali, da Cass. civ. n.9817/2008 secondo cui: “La responsabilità ex art.2087 cod. civ. è di carattere contrattuale, in quanto il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge (ai sensi dell’art. 1374 cod. civ.) dalla disposizione che impone l’obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma … Continua a leggere...
Condominio: il danno da lucro cessante

Condominio: il danno da lucro cessante

In tema di risarcimento danni da lucro cessante, Cass. civ. n.2015/2024 ha esaminato il caso di infiltrazioni di acqua derivanti dalla rottura dell’impianto di riscaldamento condominiale che cagionavano il mancato godimento di un appartamento. Il condomino danneggiato chiedeva, anche, il risarcimento per la mancata percezione dei canoni di locazione nel periodo occorrente la riparazione dell’appartamento e la S.C. ha osservato come la “… compressione o limitazione del diritto al godimento di un bene cagionato dall’altrui fatto dannoso è suscettibile di tradursi in un pregiudizio economicamente valutabile ed apprezzabile sotto un duplice profilo: quale danno emergente, ove ne derivi la necessità di una spesa ripristinatoria delle pregresse condizioni del bene; a titolo di lucro cessante, per le perdite dei frutti civili normalmente prodotti dalla cosa.”. In particolare, il lucro cessante si configura ogni qual volta il danneggiato dimostri che l’impedita disponibilità dell’immobile abbia provocato un mancato guadagno, come nel caso di mancata percezione dei canoni di locazione. La conseguenza dannosa, però, deve essere valutata unicamente sulla potenziale (da intendersi quale elevata probabilità di) destinazione redditizia dell’immobile nel momento in cui si verifica l’evento lesivo ed in proiezione futura rispetto ad esso, non già con riferimento alla pregressa utilizzazione del bene.
R.C.A.: la prova della circolazione del veicolo contro la volontà del proprietario

R.C.A.: la prova della circolazione del veicolo contro la volontà del proprietario

Il proprietario della moto era assente e aveva lasciato il veicolo chiuso in garage, portando le chiavi in un luogo sicuro in casa, ma la moto veniva sottratta in ora notturna da un parente ed un suo amico che erano riusciti a trovarle. I due giovani centauri, successivamente, andando fuori strada finirono contro un palo dell’illuminazione stradale e dagli accertamenti emerse che erano sprovvisti della patente di guida, che si erano messi in viaggio in stato di ubriachezza e sotto l’azione di sostanze stupefacenti. Per tale evento, il proprietario della moto sosteneva che si sarebbe trattato di un fatto del tutto fortuito e imprevedibile, tale da escludere una qualsiasi sua colpa. In sede di giudizio di merito venivano richiamati i principi giurisprudenziali sulla differenza esistente tra circolazione senza il consenso del proprietario e circolazione contro la volontà dello stesso e nel successivo ricorso in sede di legittimità, la Cassazione Civile n.20831/2024 ha ricordato il principio per cui “…. per la prova liberatoria dalla presunzione di colpa stabilita dall’art.2054, terzo comma, cod. civ., non è sufficiente la dimostrazione che la circolazione del veicolo sia avvenuta senza il consenso del proprietario, ma è necessario, al contrario, che detta circolazione sia avvenuta contro … Continua a leggere...
Quali sono le responsabilità dei proprietari di animali?

Quali sono le responsabilità dei proprietari di animali?

L’art.2052 del codice civile disciplina la responsabilità del proprietario di un animale o di chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, sancendo che questi è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito. La Cassazione Civile n.17091/2014 ha ribadito che il proprietario o chi ne ha l’uso risponde ex art.2052 c.c. del danno cagionato da un animale, per responsabilità oggettiva e non per condotta colposa (anche solo omissiva), dunque sulla base del mero rapporto intercorrente con l’animale nonché del nesso causale tra il comportamento di quest’ultimo e l’evento dannoso. Il limite della responsabilità va fissato nell’intervento di un fattore esterno generatore del danno (il caso fortuito) che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma alle modalità di causazione del danno concretamente verificatosi. Grava sull’attore l’onere di provare l’esistenza del rapporto eziologico tra l’animale e l’evento lesivo, mentre la prova del fortuito è a carico del convenuto. Inoltre, la Cassazione civile n.2414/2014 ha evidenziato come la responsabilità di chi si serve dell’animale per il tempo in cui lo ha in uso (sempre ai sensi dell’art.2052 c.c.) prescinde sia … Continua a leggere...
Le responsabilità dell’avvocato

Le responsabilità dell’avvocato

Per le obbligazioni inerenti le prestazioni professionali dell’avvocato, la Corte di legittimità ha riconfermato alcune affermazioni già formulate in passato in tema di diligenza del professionista nei confronti del cliente, conformandole ad alcune fattispecie peculiari. L’obbligo di diligenza e di condotta E’ stato ribadito che nell’adempimento dell’incarico professionale conferitogli, l’obbligo di diligenza da osservare, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.1176, comma 2, e 2236 c.c. impone all’avvocato di assolvere, sia all’atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, anche ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest’ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi. Deve, inoltre, richiedere al cliente gli elementi necessari o utili in suo possesso e di sconsigliarlo dall’intraprendere o proseguire un giudizio dall’esito probabilmente sfavorevole. L’avvocato deve fornire la prova della condotta mantenuta al fine di dare conto della compiuta informazione in relazione a tutte le circostanze indispensabili per l’assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sull’opportunità o meno d’iniziare un processo o intervenire in giudizio. (Cass. civ. n. 19520/2019). Le responsabilità verso il cliente … Continua a leggere...
Le responsabilità del costruttore: appaltatore, progettista e direttore dei lavori

Le responsabilità del costruttore: appaltatore, progettista e direttore dei lavori

In tema di appalto, costruzione e gravi difetti dell’opera, la Cassazione Civile n.24931/2021 ne ha delineato i contorni per l’applicazione delle relative responsabilità. In materia di appalto avente ad oggetto la costruzione di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, deve essere svolta un indagine volta a stabilire se i difetti costruttivi ricadano nella disciplina dell’art.1669 c.c., che comporta la responsabilità extracontrattuale dell’appaltatore, ovvero in quella posta dagli artt.1667 e 1668 c.c. in tema di garanzia per le difformità e i vizi dell’opera. I gravi difetti di costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall’art. 1669 c.c. non si identificano necessariamente con vizi influenti sulla staticità dell’edificio, ma possono consistere in qualsiasi alterazione che, pur riguardando soltanto una parte dell’immobile, incida sulla struttura e funzionalità globale dell’edificio, menomandone il godimento in misura apprezzabile, come nell’ipotesi di infiltrazioni d’acqua e umidità nelle murature (Cass. civ. n. 27315/2017). Inoltre, perché i difetti dell’opera integrino la fattispecie di cui all’art.1669 c.c., non basta che il vizio comprometta la sola estetica, ma occorre, che, oltre l’estetica, sia compromessa la funzionalità ed il godimento dell’immobile e delle singole sue funzioni (Cass. civ. n.1468/1999 e Cass. civ. n.6092/2000). Per quanto … Continua a leggere...