Cos’è il danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità?

Cos’è il danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità?

Il danno non patrimoniale è il danno che la vittima di un sinistro stradale subisce alla propria persona e viene definito dall’art.138 comma 2 cod.ass. come “la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.”. Tale tipologia di danno, detto anche biologico, viene risarcita in correlazione alla gravità delle lesioni sofferte a prescindere dalla circostanza che il danneggiato svolga o meno attività lavorativa o produttiva. Per le “lesioni di non lieve entità”, ossia le lesioni che comportano una invalidità permanente superiore a 9 punti percentuali (cd. lesioni macropermanenti ), lo stesso art.138 cod. ass. prevede che la liquidazione del danno avvenga sulla base di un’apposita tabella, valevole su tutto il territorio nazionale, che indica sia le menomazioni all’integrità psicofisica comprese tra dieci e cento punti che il valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità, comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso. Dopo l’approvazione della L.n.124/2017, per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesioni macropermanenti, si fa riferimento alle cd. tabelle del Tribunale di Milano, … Continua a leggere...
A cosa serve la Banca dati sinistri e banche dati anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati?

A cosa serve la Banca dati sinistri e banche dati anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati?

La Banca Dati Sinistri è uno degli strumenti che, a partire dal 1 gennaio 2011, raggruppa tutti i sinistri attraverso un sistema computerizzato centrale. All’interno dell’elenco sono riportati tutti gli incidenti stradali che hanno dato luogo a richiesta di rimborso assicurativo, con indicazione del luogo in cui sono avvenuti, dei dati dei mezzi interessati e dei soggetti coinvolti, compresi eventuali testimoni. La Banca Dati Sinistri (BDS) ha rappresentato e rappresenta ancora oggi un valido strumento nella “lotta contro le frodi” ai danni delle compagnie assicuratrici, che si riversavano indirettamente sugli assicurati onesti. Questi ultimi infatti, a seguito delle frodi, vedevano lievitare ogni anno il premio proprio per compensare i maggiori esborsi delle compagnie. Il database che racchiude tutti i dati sui sinistri è gestito dall’IVASS. Tutte le compagnie assicurative hanno l’obbligo di trasmettere alla banca dati ogni sinistro che interessi un loro cliente entro sette giorni dalla data in cui ricevono la denuncia o la richiesta di risarcimento. Oltre ai dati sopra riportati, nella banca dati le assicurazioni dovranno inserire altre informazioni che riguardano i nominativi dei professionisti che assistono le parti, il carrozziere che si occupa della riparazione e la struttura sanitaria dove le vittime dell’incidente sono state curate. … Continua a leggere...
Cos’è il danno biologico nell’r.c.a.?

Cos’è il danno biologico nell’r.c.a.?

Ai fini del risarcimento dei danni per lesioni derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti, l’articolo 139 del Codice delle Assicurazioni Private definisce il danno biologico ed opera una distinzione tra danno biologico permanente e danno biologico temporaneo. Con una definizione che ricalca sostanzialmente quella già fornita dall’articolo 13 del Decreto Legislativo n.38/ 2000, il Codice delle Assicurazioni Private chiarisce che per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico- legale, che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. Il danno biologico consiste, pertanto, nella menomazione temporanea o permanente dell’integrità psicofisica (comprensiva degli aspetti personali e dinamico-relazionali) passibile di accertamento e di valutazione medico legale: e ciò indipendentemente da ogni ripercussione sulla capacità di produrre reddito. Passando ai criteri di liquidazione del danno biologico, a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione a ogni punto percentuale di invalidità. Tale importo è calcolato in base all’applicazione a … Continua a leggere...
Cos’è la compensatio lucri cum damno?

Cos’è la compensatio lucri cum damno?

La “compensatio lucri cum damno” (letteralmente “compensazione del guadagno con il danno”) è una formula usata per la stima e la liquidazione del danno, al fine di evitare che un evento lesivo possa apportare al danneggiato un vantaggio economico che vada oltre il risarcimento del danno subito. In base a tale regola, dunque, nel momento di quantificare il danno andranno valutate eventuali altre forme d’indennizzo percepite e/o da percepire a seguito della lesione occorsa (es.: erogazioni INAIL e/o INPS, indennizzi da polizze di assicurazioni alla persona e/o alle cose, etc.), affinché vengano scorporate per evitare un ingiusto arricchimento del danneggiato. Il principio di base, in sostanza, è che il risarcimento deve coprire tutto il danno cagionato, ma non può oltrepassarlo, giacchè “il danno non deve essere fonte di lucro e la misura del risarcimento non deve superare quella dell’interesse leso o condurre a sua volta ad un arricchimento ingiustificato del danneggiato”, come si desume dall’art.1223 c.c. il quale stabilisce che il risarcimento deve comprendere sia la perdita subita dal danneggiato che il mancato guadagno eventualmente derivante, in quanto conseguenza immediata e diretta del fatto illecito (Cass.civ. n.12567/2018). Se è pacifica in giurisprudenza l’esistenza della “compensatio lucri cum damno”, controversi sono … Continua a leggere...
Targa prova: la circolazione del veicolo

Targa prova: la circolazione del veicolo

Come ribadito da Cass. Civ. n.32174/2022, a norma degli artt.1 e 2 del d.P.R. n.474/2001, la circolazione di un veicolo con targa di prova è subordinata sia all’esposizione della targa relativa sia all’esistenza dell’autorizzazione alla circolazione che ne garantisce la copertura assicurativa. Tale autorizzazione, tuttavia, è utilizzabile per la circolazione di un solo veicolo per volta e deve essere tenuta a bordo dello stesso, sicché la mancanza del documento di autorizzazione e della targa di prova a bordo del veicolo integra gli estremi della illecita circolazione con veicolo privo della relativa carta (art.93, comma 7, del Codice della strada) e privo della copertura assicurativa (art.193, comma 2, del Codice della strada). Non è rilevante che tale documentazione e la targa di prova si trovino nella sede o nella residenza del soggetto autorizzato o a bordo di altro veicolo contemporaneamente in circolazione, poiché il dettato normativo prevede un illecito formale, di pura condotta, avente una finalità non tanto di repressione, quanto di prevenzione (Cass. civ. n.19432/2010).
R.C.A.: aggiornamento importi danno biologico di lieve entità

R.C.A.: aggiornamento importi danno biologico di lieve entità

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY DECRETO 16 luglio 2024 Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti – Anno 2024. IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private; Visto l’art. 139, comma 5, del citato codice delle assicurazioni private, ai sensi del quale gli importi del risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entita’ derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, indicati nel comma 1 del medesimo articolo, sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico in misura corrispondente alla variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati accertata dall’ISTAT; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n.173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri, convertito, con modificazioni, con legge 16 dicembre 2022,n.204, con il quale il Ministero dello sviluppo economico ha assunto la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy; Visto il decreto del Ministro delle imprese e del made … Continua a leggere...
R.C.A.: i danni parentali anche al “padre vicario”

R.C.A.: i danni parentali anche al “padre vicario”

A causa del decesso di una bambina per sinistro stradale e con esclusiva responsabilità del danneggiante, si chiedeva il risarcimento per i c.d. “danni parentali”, in particolare, anche, per il compagno della madre, a causa della morte della figlia di quest’ultima. La corte d’appello aveva accertato che il ruolo assunto dal convivente era quello di un vero e proprio “padre vicario” nei confronti della bambina, sostituendosi integralmente al genitore biologico del tutto assente e che seppur la convivenza non é da sola sufficiente a dimostrare il pregiudizio subito, é necessario “…… rinvenire, al fine di liquidare il danno parentale la … dedizione e l’assistenza morale e materiale alla piccola. Dedizione ed assistenza da padre putativo, considerata l’assenza di quello biologico”. Come ribadito da Cass. Civ. n.5984/2025, infatti, “il vincolo di sangue non è un elemento imprescindibile ai fini del riconoscimento del danno da lesione del rapporto parentale, dovendo esso essere riconosciuto in relazione a qualsiasi tipo di rapporto che abbia le caratteristiche di una stabile relazione affettiva, indipendentemente dalla circostanza che il rapporto sia intrattenuto con un parente di sangue o con un soggetto che non sia legato da un vincolo di consanguineità naturale, ma che ha con il danneggiato … Continua a leggere...
R.C.A.: l’acconto nel risarcimento

R.C.A.: l’acconto nel risarcimento

Il risarcimento del danno da fatto illecito forma oggetto di una obbligazione di valore e non di valuta, pertanto non si applicano le norme sulla mora nelle obbligazioni pecuniarie (art.1224 c.c.). Tuttavia, come osservato dalla Cassazione Civile n.1637/2020, il ritardato adempimento dell’obbligo di risarcimento del danno impone al debitore di: “(a) pagare al creditore l’equivalente monetario del bene perduto, espresso in moneta dell’epoca della liquidazione, il che si ottiene con la rivalutazione del credito, salvo che il giudice ovviamente non scelga di liquidare il danno in moneta attuale; (b) pagare al creditore il lucro cessante finanziario, ovvero i frutti che il denaro dovutogli a titolo di risarcimento sin dal giorno del sinistro avrebbe prodotto, in caso di tempestivo pagamento; e questo danno si può liquidare anche (ma non solo) applicando un saggio di interessi equitativamente scelto dal giudice sul credito risarcitorio rivalutato anno per anno… “. Queste regole trovano applicazione sia quando il debitore adempia la propria obbligazione in unica soluzione, sia quando, prima della liquidazione definitiva del danno, abbia versato degli acconti. In quest’ultimo caso, come ripetutamente affermato da questa Corte, in caso di pagamenti in acconto, il creditore: “(a) nel periodo compreso tra il danno e il pagamento … Continua a leggere...
Cos’è l’obbligo a contrarre ?

Cos’è l’obbligo a contrarre ?

L’obbligo a contrarre comporta per le imprese assicuratrici l’impossibilità di rifiutarsi di stipulare il contratto di assicurazione RCA. Tale obbligo, già previsto dalla L. n.990/1969, è ora disciplinato dall’art.132-bis, primo comma cod.ass., secondo cui ogni impresa di assicurazione è tenuta ad accettare le proposte presentatele secondo le condizioni e le tariffe dalla stessa prestabilite, salva verifica della correttezza dei dati risultanti dall’attestato di rischio, dell’identità del contraente e dell’intestatario del veicolo, se persona diversa. A tal fine, il Regolamento IVASS n.9 del 19 Maggio 2015, ha disciplinato l’istituzione di un’apposita banca dati attestati di rischio e la dematerializzazione dell’attestazione sullo stato del rischio. La polizza RCA, quindi, è obbligatoria in due sensi: per l’assicurato, che non può circolare con veicoli o natanti privi di copertura e per l’assicuratore, che è vincolato a stipulare o rinnovare il contratto di assicurazione RCA richiesto dal cliente, assumendosi il rischio di sopportare le conseguenze economiche di un sinistro. Il rifiuto di contrarre può essere legittimamente opposto dalle assicurazioni soltanto se le informazioni e i dati forniti dal cliente non sono veritieri, in tal caso le assicurazioni ricalcolano il premio e inviano un nuovo preventivo al potenziale contraente. Il rifiuto e l’elusione dell’obbligo a contrarre … Continua a leggere...
Cos’è il danno patrimoniale?

Cos’è il danno patrimoniale?

Il danno patrimoniale è quel danno che si produce direttamente nel patrimonio del danneggiato ed è quindi suscettibile di quantificazione economica. Ai fini del risarcimento del danno patrimoniale devono essere valutate le due componenti del danno emergente, ossia delle spese sostenute, e del lucro cessante, ossia del mancato guadagno. Nel caso di sinistro stradale con lesioni alla persona, il danno patrimoniale viene riferito alla diminuzione o alla perdita temporanea ovvero permanente della capacità lavorativa e, conseguentemente, alla perdita e alla diminuzione della capacità reddituale del danneggiato. In proposito, l’art.137 cod. ass. dispone che “quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l’incidenza dell’inabilità temporanea o dell’invalidità permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina, per il lavoro dipendente, sulla base del reddito di lavoro, maggiorato dei redditi esenti e al lordo delle detrazioni e delle ritenute di legge, che risulta il più elevato tra quelli degli ultimi tre anni e, per il lavoro autonomo, sulla base del reddito netto che risulta il più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche negli ultimi tre anni ovvero, nei casi previsti dalla legge, dall’apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro ai sensi … Continua a leggere...