Trasporto pubblico: la caduta scendendo dall’autobus

Trasporto pubblico: la caduta scendendo dall’autobus

Si chiedeva la condanna al risarcimento dei danni subiti per essere caduto mentre scendeva da un pullman delle autolinee pubbliche ed il danneggiato lamentava la violazione della regola probatoria di cui all’art.1681 c.c.. La Corte territoriale aveva solo ritenuto provata “la caduta …… avvenuta in una fase (discesa dal pullman alla fermata) sicuramente compresa nell’attività di trasporto”, ma non aveva ritenuto provato il nesso di causa tra la caduta e una condotta addebitabile al conducente del veicolo. Come ribadito dalla Cass. civ. n.1785/2022, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità: “In tema di trasporto di persone, la presunzione di responsabilità posta dagli artt.1681 e 2054 c.c. a carico del vettore per i danni al viaggiatore opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore e l’attività del vettore in esecuzione del trasporto, restando viceversa detta presunzione esclusa quando sia accertata la mancanza di una colpa in capo al vettore, come nel caso in cui il sinistro venga attribuito al fatto del viaggiatore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva respinto la domanda risarcitoria della trasportata, escludendo che fosse caduta, mentre scendeva dall’auto, a causa dell’improvvisa ripartenza del veicolo, in difetto di … Continua a leggere...
Olio sulla strada: se fortuito non c’è responsabilità

Olio sulla strada: se fortuito non c’è responsabilità

Il Tribunale aveva escluso la responsabilità del Comune a seguito di accertamento che una macchia d’olio presente sul manto stradale, causa di un incidente, si era appena formata per cui l’ente preposto e custode della strada non aveva avuto la possibilità di porvi rimedio in alcun modo. Un caso fortuito. La Cassazione civile n.4963/2019 ha confermato e ribadito i principi in tema di responsabilità da cose in custodia: “a) il criterio di imputazione della responsabilità fondato sul rapporto di custodia di cui all’art.2051 c.c. opera in termini rigorosamente oggettivi; b) il danneggiato ha il solo onere di provare il nesso di causa tra la cosa in custodia (a prescindere dalla sua pericolosità o dalle sue caratteristiche intrinseche) ed il danno, mentre al custode spetta l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo del fatto del terzo e della condotta incauta della vittima; c) in particolare, il caso fortuito è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno … Continua a leggere...
Allagamento da pioggia: la responsabilità della P.A.

Allagamento da pioggia: la responsabilità della P.A.

Un complesso turistico era stato realizzato a seguito di una convenzione comunale per l’attuazione e realizzazione di un progetto di lottizzazione che prevedeva la realizzazione di strade, fognature e sottofondo, da parte della società costruttrice, sotto la supervisione dell’Ufficio tecnico comunale. A seguito di forti precipitazioni, le acque meteoriche erano esondate dai canali di scolo e sgrondo, siti nei terreni circostanti del complesso turistico e unitamente a quelle che avevano allagato le campagne ed erano defluite sulla strada comunale, avevano danneggiato il complesso e relativi appartamenti. I danneggiati, ricorrenti in Cassazione civile, invocavano le responsabilità sia del costruttore per aver realizzato il complesso in una zona notoriamente soggetta allo scorrimento delle acque ed in assenza di adeguate soluzioni costruttive, sia dell’amministrazione comunale, quale ente proprietario e gestore delle opere di urbanizzazione primaria e delle strade limitrofe. La Cassazione Civile n.4588/2022 nell’accogliere il ricorso, ripercorreva le tematiche della responsabilità civile, di cui all’art. 2051 c.c., in tema di custodia dell’Ente e relativa responsabilità civile per danni da cose in custodia. La giurisprudenza ha stabilito con Cass. civ. n.2477/2018 e Cass. civ. n.2483/2018 che: “a) «l’art. 2051 cod. civ., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da … Continua a leggere...
Crepa stradale: se esigua e visibile nessun risarcimento

Crepa stradale: se esigua e visibile nessun risarcimento

In relazione alla domanda risarcitoria per il danno conseguente alle lesioni derivate dalla caduta in una crepa della pavimentazione stradale, la Cassazione civile con Ordinanza n.8956/2019 ha rigettato il ricorso motivandone i vari aspetti. Seppur è stata riaffermata, da recente giurisprudenza della Corte, la responsabilità per custodia del Comune gestore della strada (v. Cass. civ. n.2480, 2482 del 2018), è necessario verificare quale sia stata la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, in funzione del dovere generale di ragionevole cautela, sicché quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente. Detto comportamento può interrompere “… il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.“. Rimane, pertanto, valida la conclusione della Corte d’Appello nella sentenza impugnata, per il rigetto della domanda risarcitoria, poiché data “…l’esiguità dell’alterazione del fondo stradale sulla quale sarebbe avvenuta la caduta e le … Continua a leggere...
La responsabilità della P.A. per il fatto illecito del dipendente o funzionario

La responsabilità della P.A. per il fatto illecito del dipendente o funzionario

In tema di responsabilità della P.A. per il fatto illecito del dipendente o del funzionario le Sezioni Unite di Cass. civ. n.13246/2019 hanno espresso il seguente principio di diritto: «lo Stato o l’ente pubblico risponde civilmente del danno cagionato a terzi dal fatto penalmente illecito del dipendente anche quando questi abbia approfittato delle sue attribuzioni ed agito per finalità esclusivamente personali od egoistiche ed estranee a quelle dell’amministrazione di appartenenza, purché la sua condotta sia legata da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o poteri che il dipendente esercita o di cui è titolare, nel senso che la condotta illecita dannosa – e, quale sua conseguenza, il danno ingiusto a terzi – non sarebbe stata possibile, in applicazione del principio di causalità adeguata ed in base ad un giudizio controfattuale riferito al tempo della condotta, senza l’esercizio di quelle funzioni o poteri che, per quanto deviato o abusivo od illecito, non ne integri uno sviluppo oggettivamente anomalo». La natura composita di tale responsabilità trova applicazione nei principi della responsabilità indiretta di cui all’art.2049 c.c. di natura non provvedimentale (o istituzionale) della pubblica amministrazione. Sono, pertanto, fonte di responsabilità dello Stato o dell’ente pubblico, anche, i danni determinati da … Continua a leggere...
Committenza lavori: la custodia stradale dell’amministrazione comunale

Committenza lavori: la custodia stradale dell’amministrazione comunale

Con la stipula di un contratto d’appalto per lavori di manutenzione, il committente pubblico mantiene la qualità di “custode”, ex art.2051 c.c., non realizzandosi il concreto e materiale spossessamento dell’area, tanto meno, se aperta alla pubblica circolazione, può avere rilievo la circostanza che il danno sia stato causato da un fattore proveniente dall’esterno. L’ente proprietario, infatti, ai sensi dell’art.14 del Codice della strada e per i Comuni, anche, dall’art.5 r.d. 15 novembre 1923, n.2506, è obbligato a provvedere alla manutenzione della strada e prevenire situazioni di pericolo. Segnalare, pertanto, “..qualsiasi situazione di pericolo o di insidia inerente non solo alla sede stradale ma anche alla zona non asfaltata sussistente ai limiti della medesima, posta a livello tra i margini della carreggiata e i limiti della sede stradale (“banchina”), tenuto conto che essa fa parte della struttura della strada, e che la relativa utilizzabilità, anche per sole manovre saltuarie di breve durata, comporta esigenze di sicurezza e prevenzione analoghe a quelle che valgono per la carreggiata”. La presenza di un ostacolo, quindi, sulla sede stradale, pur se proveniente da un’area esterna, non è sufficiente ad escludere la responsabilità per custodia, ex art.2051 c.c., dell’amministrazione comunale, salvo che questa non provi il … Continua a leggere...
Regione: le responsabilità del demanio idrico

Regione: le responsabilità del demanio idrico

L’art.90, secondo comma, lett.e), del d.P.R. n.616 del 1977, l’art.10, primo comma, lett.f), della legge n.183 del 1989, l’art.89, comma 1, lett. a), del d.lgs. n.112 del 1998, (quadro normativo rilevante ratione temporis) per l’evento dannoso occorso nel caso in esame, attribuiva alla Regione la manutenzione dell’argine di un torrente appartenente al demanio, con le conseguenti responsabilità in qualità di custode ex art.2051 c.c., per i danni cagionati dalla “cosa pubblica”. Un conforme consolidato orientamento sul tema delle Sezioni Unite di Cassazione, tra cui, Cass. civ. n.25928/2011; Cass. civ. n.13860/2015, per cui “..spetta all’Autorità amministrativa provvedere al mantenimento delle condizioni di regolarità dei ripari e degli argini o di qualunque altra opera fatta entro gli alvei e contro le sponde. Sicché fa carico alla Regione – alla quale sono state trasferite le funzioni concernenti la polizia delle acque e, per altro verso, sono stati affidati l’organizzazione ed il funzionamento del servizio di polizia idraulica, di piena e di pronto intervento idraulico, nonché la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni…”. Le succitate osservazioni delle S.U. di Cass. n.616/2019 vertevano sullo straripamento di un corso d’acqua naturale senza opere di regimentazione o di altra … Continua a leggere...
Custode: chi possiede o detiene, anche, abusivamente la cosa

Custode: chi possiede o detiene, anche, abusivamente la cosa

“Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, custodi sono tutti i soggetti, pubblici o privati, che hanno il possesso o la detenzione (legittima o anche abusiva: v. Cass.civ. n.1992/1976 ) della cosa (v. in particolare, Cass. civ. n.3651/2006). A tale stregua, custodi sono anzitutto i proprietari…, ma tale qualità non è indefettibilmente necessaria né esaustiva.”. La Cassazione Civile n.7005/2019 ha ribadito che la responsabilità ex art.art.2051 c.c. trova il suo fondamento nel rapporto di custodia con la cosa che può derivare, anche, da titoli diversi dalla proprietà quali l’effettiva disponibilità e controllo della medesima.
Rimborso spese legali: la polizza assicurativa del Comune a favore del Sindaco

Rimborso spese legali: la polizza assicurativa del Comune a favore del Sindaco

Un Comune si era rifiutato di rimborsare al proprio Sindaco l’intero importo delle spese legali e processuali sostenute in relazione ad un giudizio di responsabilità contabile per presunte irregolarità, da cui veniva integralmente assolto. Il motivo del diniego addotto dal Comune atteneva la violazione dell’art.3, comma 2 bis, D.L. n.543/1996 che consente di porre a carico dell’amministrazione di appartenenza le spese legali del giudizio contabile in caso di proscioglimento dell’incolpato, solo per i soggetti legati con il Comune da un rapporto di impiego e non è estensibile agli amministratori o al Sindaco, assimilabili ai funzionari onorari. Nel contempo, l’Assicuratore contestava l’azione di manleva sostenendo che, ai sensi dell’art.1891 c.c., il Comune, avendo stipulato l’assicurazione per conto e nell’interesse del Sindaco, non poteva avvalersi della polizza, non essendo il soggetto assicurato. Sull’argomento, la sentenza di Cass. civ. n.18046/2022 ne ha chiarito i vari aspetti per il caso in esame. In primo luogo, per evitare che le spese di difesa restino a carico dell’incolpato, l’art.3, comma 2 bis, D.L. 543/1996 (tuttora in vigore) ha introdotto la possibilità di porre dette spese all’amministrazione di appartenenza in caso di definitivo proscioglimento, ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell’art.1 L. n.20/1994. La norma … Continua a leggere...
Strettoia stradale: necessarie misure preventive e aggiuntive

Strettoia stradale: necessarie misure preventive e aggiuntive

In relazione all’art.42 del D.P.R. n.495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) , in tema di “Strettoie e sensi unici alternati”, la Cassazione civile n.13579/2019 muove le sue osservazioni sulla riconducibilità della fattispecie occorsa agli artt.2050 e 2051 del Codice Civile in relazione alle rispettive posizioni dell’impresa esecutrice e dell’ANAS ente proprietario per accertare se l’idonea adozione di dette misure avrebbe scongiurato l’evento mortale, impedendo ai veicoli viaggianti dalle opposte direzioni di marcia, di occupare contemporaneamente la medesima strettoia. L’”attività di esecuzione di lavori sulla pubblica strada è da considerare pericolosa ai sensi dell’art.2050 cod. civ., costituendo i lavori stessi fonte di pericolo per gli utenti”. Di conseguenza, “l’esercente l’attività in questione è assoggettato alla presunzione di responsabilità di cui alla predetta norma codicistica in relazione ai danni subiti dagli utenti della strada a causa e nello svolgimento dell’attività, presunzione che lo stesso può vincere fornendo la dimostrazione di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno”. Misure idonee, aggiunge la S.C. che attengono non solo le misure preventive che già la legge impone di adottare, ma a quelle aggiuntive che la situazione del caso concreto e/o i progressi della tecnica consigliano di applicare. … Continua a leggere...