Chi risponde dei danni dell’equipe medica?

Chi risponde dei danni dell’equipe medica?

L’attività medica d’equipe è l’attività posta in essere con la partecipazione e collaborazione di diversi sanitari che eseguono un intervento in gruppo interagendo tra loro, sia contemporaneamente che diacronicamente. Qualora dall’operato dell’equipe medica derivino danni al paziente, occorre stabilire gli esatti confini della responsabilità del singolo o del gruppo, il quale è composto da professionisti legati tra loro da rapporti gerarchici a seconda del ruolo svolto. Per cui, se la figura più a rischio è quella del capo-equipe che assume una posizione di garanzia nei confronti del paziente, ciò non significa che gli altri medici siano esenti da responsabilità. Anzi, per orientamento costante della giurisprudenza, “l’equipe medica deve essere considerata come un’entità unica e compatta e non come una collettività di professionisti in cui ciascuno si limita ad eseguire i propri compiti, sicché ogni medico dell’equipe dovrà, oltre a rispettare le leges artis della propria sfera di competenza, verificare che gli altri colleghi abbiano eseguito correttamente la propria opera. Detto controllo dovrà esercitarsi anche sugli errori altrui, evidenti e non settoriali, tali da poter essere rilevati con l’ausilio delle conoscenze del professionista medio” (Cass.civ. n.22007/2018; Cass. civ. n.2060/2018). Tuttavia, “per converso, il principio per cui ogni sanitario è tenuto a … Continua a leggere...
Le infezioni nosocomiali e correlate all’assistenza sanitaria

Le infezioni nosocomiali e correlate all’assistenza sanitaria

Originariamente le infezioni associate al ricovero in ospedale venivano definite “Infezioni nosocomiali”, ma con l’espandersi di luoghi di cura extra-ospedalieri, è sorta la necessità di ampliare il concetto all’assistenza sanitaria e sociosanitaria. Le Infezioni Correlate all’Assistenza (ICA) si definiscono come infezioni dovute a batteri, funghi, virus o altri agenti patogeni meno comuni, contratte durante l’assistenza sanitaria, che possono verificarsi in qualsiasi contesto assistenziale (ospedali, ambulatori di chirurgia, centri di dialisi, lungodegenze, assistenza domiciliare, strutture residenziali territoriali) e che al momento dell’ingresso nella struttura o prima dell’erogazione dell’assistenza non erano manifeste clinicamente, né erano in incubazione. Le c.d. “ICA” includono infezioni trasmesse dall’esterno (esogene), da persona a persona o tramite gli operatori e l’ambiente, e infezioni causate da batteri presenti all’interno del corpo (endogene). Sul tema delle “infezioni nosocomiali”, degli obblighi a carico delle strutture sanitarie in materia di prevenzione, delle responsabilità delle figure apicali di dette strutture e del relativo onere della prova per il risarcimento del danno, la Cassazione Civile n.6386/2023 e la Cassazione Civile n.5808/2023 ne hanno affrontato i vari aspetti. Innanzitutto, la S.C. ha fissato i criteri per identificare un’infezione: – Criterio temporale: il numero di giorni trascorsi dopo le dimissioni; – Criterio topografico: l’insorgenza dell’infezione nel … Continua a leggere...
Cos’è il nesso di causalità nel danno medico-sanitario?

Cos’è il nesso di causalità nel danno medico-sanitario?

Sia sul piano civile che penale, affinchè ad una determinata condotta/comportamento del sanitario possano addebitarsi profili di responsabilità occorre che la stessa (azione, omissione, ecc.) sia strettamente connessa all’evento lesivo da un rapporto di causalità. Il nesso di causalità, dunque, è il legame eziologico tra il comportamento astrattamente considerato e l’evento, ossia il rapporto intercorrente tra l’azione/omissione e reazione, in assenza del quale l’evento stesso non si verificherebbe. Si tratta, ha puntualizzato di recente la Suprema Corte, in via generale, di una costruzione logica, non di un fatto materiale, ma di un ragionamento logico-deduttivo; in sostanza una relazione stabilita a posteriori tra due fatti (cfr. Cass.civ. n.4024/2018). Al fine di ottenere il risarcimento del danno, secondo l’orientamento costante della giurisprudenza, è il paziente ad avere l’onere di provare il nesso causale tra la condotta del danneggiante e l’evento dannoso, secondo la regola della riferibilità causale dell’evento stesso all’ipotetico responsabile, la quale presuppone una valutazione nei termini del c.d. ‘più probabile che non’ (cfr., tra le altre, Cass.civ. n.18392/2017; Cass.civ. n.21008/2018). Giurisprudenza: – Cassazione civile n.21008/2018 “La prova dell’inadempimento del medico non è sufficiente ad affermarne la responsabilità per la morte del paziente, occorrendo altresì il raggiungimento della prova del nesso causale tra l’evento e … Continua a leggere...
Le responsabilità del personale sanitario non dipendente e le clausole della polizza R.C.T. della struttura sanitaria

Le responsabilità del personale sanitario non dipendente e le clausole della polizza R.C.T. della struttura sanitaria

La Corte di Cassazione Civile n.29489/2024, invocata per dirimere l’interpretazione (effettuata dalla Corte d’Appello) di alcune clausole contrattuali della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi di una clinica privata, ha affermato che il testo contrattuale, nel caso in specie “.. non avrebbe potuto essere più chiaro sia nella clausola di descrizione del rischio, sia nella clausola di delimitazione del rischio assicurato.”. La S.C. ha evidenziato che la clausola di polizza che descriveva il rischio assicurato prevedeva: “la società si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (…) a titolo di risarcimento (…) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’esercizio dell’attività per la quale è prestata l’assicurazione, compresa la responsabilità civile derivante dall’assicurato per fatti imputabili al personale, compreso quello (…) dipendente”. Pertanto, “Nella descrizione del rischio è dunque inclusa la responsabilità della CPV per il fatto proprio, per il fatto dei dipendenti e per il fatto dei non dipendenti,…..”. La clausola di delimitazione del rischio, invece, recitava: “la garanzia di responsabilità civile verso i terzi non comprende i danni derivanti dalla responsabilità personale dei medici (…) ed altro personale non dipendente” e quindi, come osservato dalla S.C.: “I danni “derivanti da … Continua a leggere...
Quali sono i termini di prescrizione della responsabilità medico-sanitaria?

Quali sono i termini di prescrizione della responsabilità medico-sanitaria?

L’articolo 7 della Legge numero 24 dell’8 marzo 2017 ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano un doppio binario nella responsabilità medico-sanitaria. Si configura una responsabilità contrattuale ex articolo 1218 c.c. in relazione al vincolo tra azienda sanitaria e paziente e una responsabilità di natura extracontrattuale dell’esercente la professione sanitaria, salvo che abbia agito nell’adempimento di un’obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Pertanto, per il risarcimento del danno patito, il paziente potrà agire tanto sulla base di una responsabilità contrattuale in capo sia alla struttura ospedaliera che al medico, quanto in base ad una responsabilità extracontrattuale ex articolo 2043 c.c.. Questo regime di responsabilità incide sui termini di prescrizione, in quanto per la responsabilità contrattuale è previsto un termine prescrizionale decennale, mentre nel caso di responsabilità extracontrattuale l’azione risarcitoria deve essere intentata entro cinque anni. La giurisprudenza si è espressa a più riprese sulla questione dell’individuazione del momento dal quale decorrono tali termini prescrizionali, giungendo alla conclusione che il dies a quo della prescrizione decorre dal momento in cui la malattia viene percepita o può essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l’ordinaria diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche. Giurisprudenza: – … Continua a leggere...
Cos’è l’azione di rivalsa verso il medico/lavoratore subordinato per responsabilità contrattuale?

Cos’è l’azione di rivalsa verso il medico/lavoratore subordinato per responsabilità contrattuale?

L’azione di rivalsa verso il medico dipendente della struttura sanitaria, per responsabilità contrattuale, è disciplinata dall’art.9 L.8 marzo 2017, n.24, nota come “legge Gelli”. In particolare, secondo la norma, se la struttura sanitaria è stata condannata a risarcire il danno al paziente, essa potrà “rivalersi” sul medico curante, per la somma che ha dovuto corrispondere al danneggiato, per ristorarlo del pregiudizio subito. Occorre però precisare che tale azione è consentita solo se il sanitario è responsabile del danno cagionato al paziente a titolo di dolo o colpa grave. Va da se che essa è esclusa se il medico ha agito con colpa lieve. Ai sensi del comma 2 dell’art.9 della medesima legge, se il medico sanitario non è stato parte del giudizio o della procedura stragiudiziale di risarcimento del danno, l’azione di rivalsa può essere esercitata nei suoi confronti dalla struttura sanitaria entro una anno dall’avvenuto pagamento del risarcimento, in virtù di titolo giudiziale o stragiudiziale, a pena di decadenza. Al sanitario che non è stato parte del giudizio non fa stato nel giudizio di rivalsa la decisione emanata al termine del giudizio promosso nei confronti della struttura sanitaria o socio sanitaria, così come non gli può essere opposta l’avvenuta … Continua a leggere...
Danno biologico: lesioni lievi e risarcimento

Danno biologico: lesioni lievi e risarcimento

L’art.139 del Codice delle assicurazioni private norma il risarcimento del danno non patrimoniale (biologico) per lesioni di lieve entità ed in particolare, la norma subordina la risarcibilità del danno ancorando la liquidazione del danno biologico in presenza di postumi micro-permanenti o senza postumi, ad un rigoroso riscontro obiettivo in rapporto alla singola patologia. Un danno alla salute che deve essere accertato e valutato dal medico legale e, poi, dal giudice secondo criteri di assoluta e rigorosa scientificità, senza che sia possibile in alcun modo fondare l’affermazione dell’esistenza del danno sulle sole dichiarazioni della vittima, ovvero su supposizioni, illazioni, suggestioni o ipotesi. Così la Cassazione Civile n.5820/2019 che, anche, osservato come dette norme “… esaltano (ma al tempo stesso gravano di maggiore responsabilità) il ruolo del medico legale, imponendo a quest’ultimo la corretta e rigorosa applicazione di tutti i criteri medico legali di valutazione e stima del danno alla persona. Pertanto sarà risarcibile anche il danno i cui postumi non siano “visibili”, ovvero non siano suscettibili di accertamenti “strumentali”, a condizione che l’esistenza di essi possa affermarsi sulla base di una ineccepibile e scientificamente inappuntabile criteriologia medico legale.” “… Invero, vi sono malattie che si estrinsecano con delle alterazioni strumentali, che … Continua a leggere...
Qual è la responsabilità penale del medico?

Qual è la responsabilità penale del medico?

Inserito dall’articolo 6 della legge 8 marzo 2017 n.24 , l’articolo 590 sexies del Codice Penale disciplina la responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario, stabilendo che se i fatti di cui agli artt. 589 e 590 del Codice Penale sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma. Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto. Pertanto, il secondo comma dell’articolo 590 sexies c.p. incide significativamente sul controverso tema della responsabilità medica in quanto inserisce una causa di non punibilità, per la cui operatività è necessaria la compresenza di tre circostanze: l’evento deve verificarsi a causa di imperizia; devono essere state rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida ovvero, in mancanza di queste, le best practice clinico-assistenziali; le raccomandazioni previste dalle linee guida devono risultare adeguate alla specificità del caso concreto. La precedente disciplina, di cui alla Legge numero 189 … Continua a leggere...
Qual è il rapporto tra il medico sanitario, la struttura e il paziente?

Qual è il rapporto tra il medico sanitario, la struttura e il paziente?

Il rapporto medico, paziente e struttura sanitaria è mutato in virtù della Legge n.24/2017 contenente “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.” Il tutto con notevoli riflessi sul piano del riparto dell’onere probatorio. Come previsto dall’art.7 della medesima legge, per quanto riguarda il rapporto intercorrente tra medico e struttura sanitaria – sociosanitaria pubblica o privata che “nell’adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.” Le due disposizioni, entrambe contenute nel libro IV delle obbligazioni del codice civile, riguardano rispettivamente la responsabilità del debitore e la responsabilità per fatto degli ausiliari. Ne consegue che il rapporto tra medici sanitari e struttura è di natura contrattuale, applicabile anche, come previsto dal comma 2, alle “prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell’ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.” Parimenti il rapporto che intercorre tra paziente … Continua a leggere...
Consenso informato: risarcimento separato per deficit informativo

Consenso informato: risarcimento separato per deficit informativo

La correttezza o meno del trattamento chirurgico verso il paziente non assume alcun rilievo ai fini della sussistenza dell’illecito per violazione del consenso informato. A causa del deficit d’informazione, il paziente, non è stato messo in condizione di assentire al trattamento sanitario con una volontà consapevole delle sue implicazioni. Il diritto alla salute è diritto del tutto distinto e non costituisce affatto un “antecedente logico necessario” in relazione alla corretta esecuzione dell’intervento chirurgico. I fatti costitutivi della domanda risarcitoria attinenti la lesione di ciascuno dei suddetti due diritti sono diversi, con la conseguenza che la domanda “nuova”, relativa ad uno di essi, non è comunque suscettibile di essere coperta dal giudicato formatosi sull’altra. Pertanto, il danno da omesso consenso informato non è parte “del danno non patrimoniale unitariamente derivato all’appellante in occasione dell’intervento chirurgico ….. ”, come affermato dalla Corte di Appello. La Corte di Cassazione Civile n.8756/2019 ha illustrato le ragioni della cassata sentenza impugnata. “…. «la responsabilità del sanitario (e di riflesso della struttura per cui egli agisce) per violazione dell’obbligo del consenso informato discende dalla tenuta della condotta omissiva di adempimento dell’obbligo di informazione circa le prevedibili conseguenze del trattamento cui il paziente venga sottoposto e dalla … Continua a leggere...