Regolamento sui requisiti delle polizze assicurative r. c. sanitarie – Decreto 15 dicembre 2023 n.232

Regolamento sui requisiti delle polizze assicurative r. c. sanitarie – Decreto 15 dicembre 2023 n.232

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY DECRETO 15 dicembre 2023, n. 232 Regolamento recante la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operativita’ delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio e le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un’impresa di assicurazione, nonche’ la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati. IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE e con IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE “OMISSIS” Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni 1. Ai sensi e per gli effetti del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) assicurato: il titolare dell’interesse coperto dall’assicurazione, la struttura o l’esercente la professione sanitaria o l’esercente attivita’ libero professionale; b) contraente: soggetto che stipula il contratto di assicurazione e si obbliga a pagarne il premio; c) assicuratore: l’impresa autorizzata all’esercizio dell’attivita’ assicurativa nel ramo responsabilita’ civile generale … Continua a leggere...
Danno biologico: lesioni lievi e risarcimento

Danno biologico: lesioni lievi e risarcimento

L’art.139 del Codice delle assicurazioni private norma il risarcimento del danno non patrimoniale (biologico) per lesioni di lieve entità ed in particolare, la norma subordina la risarcibilità del danno ancorando la liquidazione del danno biologico in presenza di postumi micro-permanenti o senza postumi, ad un rigoroso riscontro obiettivo in rapporto alla singola patologia. Un danno alla salute che deve essere accertato e valutato dal medico legale e, poi, dal giudice secondo criteri di assoluta e rigorosa scientificità, senza che sia possibile in alcun modo fondare l’affermazione dell’esistenza del danno sulle sole dichiarazioni della vittima, ovvero su supposizioni, illazioni, suggestioni o ipotesi. Così la Cassazione Civile n.5820/2019 che, anche, osservato come dette norme “… esaltano (ma al tempo stesso gravano di maggiore responsabilità) il ruolo del medico legale, imponendo a quest’ultimo la corretta e rigorosa applicazione di tutti i criteri medico legali di valutazione e stima del danno alla persona. Pertanto sarà risarcibile anche il danno i cui postumi non siano “visibili”, ovvero non siano suscettibili di accertamenti “strumentali”, a condizione che l’esistenza di essi possa affermarsi sulla base di una ineccepibile e scientificamente inappuntabile criteriologia medico legale.” “… Invero, vi sono malattie che si estrinsecano con delle alterazioni strumentali, che … Continua a leggere...
Le responsabilità del personale sanitario non dipendente e le clausole della polizza R.C.T. della struttura sanitaria

Le responsabilità del personale sanitario non dipendente e le clausole della polizza R.C.T. della struttura sanitaria

La Corte di Cassazione Civile n.29489/2024, invocata per dirimere l’interpretazione (effettuata dalla Corte d’Appello) di alcune clausole contrattuali della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi di una clinica privata, ha affermato che il testo contrattuale, nel caso in specie “.. non avrebbe potuto essere più chiaro sia nella clausola di descrizione del rischio, sia nella clausola di delimitazione del rischio assicurato.”. La S.C. ha evidenziato che la clausola di polizza che descriveva il rischio assicurato prevedeva: “la società si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (…) a titolo di risarcimento (…) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’esercizio dell’attività per la quale è prestata l’assicurazione, compresa la responsabilità civile derivante dall’assicurato per fatti imputabili al personale, compreso quello (…) dipendente”. Pertanto, “Nella descrizione del rischio è dunque inclusa la responsabilità della CPV per il fatto proprio, per il fatto dei dipendenti e per il fatto dei non dipendenti,…..”. La clausola di delimitazione del rischio, invece, recitava: “la garanzia di responsabilità civile verso i terzi non comprende i danni derivanti dalla responsabilità personale dei medici (…) ed altro personale non dipendente” e quindi, come osservato dalla S.C.: “I danni “derivanti da … Continua a leggere...
Consenso informato: risarcimento separato per deficit informativo

Consenso informato: risarcimento separato per deficit informativo

La correttezza o meno del trattamento chirurgico verso il paziente non assume alcun rilievo ai fini della sussistenza dell’illecito per violazione del consenso informato. A causa del deficit d’informazione, il paziente, non è stato messo in condizione di assentire al trattamento sanitario con una volontà consapevole delle sue implicazioni. Il diritto alla salute è diritto del tutto distinto e non costituisce affatto un “antecedente logico necessario” in relazione alla corretta esecuzione dell’intervento chirurgico. I fatti costitutivi della domanda risarcitoria attinenti la lesione di ciascuno dei suddetti due diritti sono diversi, con la conseguenza che la domanda “nuova”, relativa ad uno di essi, non è comunque suscettibile di essere coperta dal giudicato formatosi sull’altra. Pertanto, il danno da omesso consenso informato non è parte “del danno non patrimoniale unitariamente derivato all’appellante in occasione dell’intervento chirurgico ….. ”, come affermato dalla Corte di Appello. La Corte di Cassazione Civile n.8756/2019 ha illustrato le ragioni della cassata sentenza impugnata. “…. «la responsabilità del sanitario (e di riflesso della struttura per cui egli agisce) per violazione dell’obbligo del consenso informato discende dalla tenuta della condotta omissiva di adempimento dell’obbligo di informazione circa le prevedibili conseguenze del trattamento cui il paziente venga sottoposto e dalla … Continua a leggere...
C.T.U.: la liquidazione del compenso commisurato al tempo impiegato

C.T.U.: la liquidazione del compenso commisurato al tempo impiegato

“Ai fini della liquidazione del compenso al c.t.u., gli onorari calcolati a vacazioni devono essere determinati, nei limiti della richiesta dello stesso ausiliario giudiziario, commisurandoli al tempo effettivamente impiegato per lo svolgimento dell’incarico peritale conferito e non alpresumibile tempo ritenuto in proposito (ed in via ipotetica) necessario dal giudice d’ufficio”. Questo il principio di diritto affermato con Ordinanza dalla Cassazione Civile n.7636/2019. Il Tribunale aveva errato nella liquidazione operata, avendo fatto riferimento al criterio dell’incarico collegiale e non a quello del conferimento del mandato ad un singolo c.t.u. autorizzato ad avvalersi di ausiliari, come nel caso in specie. Come già affermato “… dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass.civ. n.15535/2008, Cass.civ. n.4424/2017 e Cass.civ. n.21963/2017) “in tema di liquidazione del compenso dovuto al c.t.u., qualora il giudice si sia limitato ad autorizzare l’ausiliario ad avvalersi di uno o più soggetti per l’espletamento di correlate indagini specialistiche, non può trovare applicazione il criterio previsto dall’art.53 del d.P.R. n.115/2002 (il quale si rivolge propriamente, al conferimento di incarico collegiale), bensì deve farsi riferimento a quello riportato nel successivo art.56 dello stesso d.P.R”. Sull’argomento: – l’art.4, Legge 8 luglio 1980 n° 319 – Onorari commisurati al tempo”. – gli artt.49, 50, 53, 56 … Continua a leggere...
Ritardo diagnostico: risarcibile il malato terminale per la perdita del tempo residuo

Ritardo diagnostico: risarcibile il malato terminale per la perdita del tempo residuo

La Corte di Cassazione Civile con sentenza n.10424/2019 ha osservato: “…. la Corte territoriale ha mancato di considerare che “da una diagnosi esatta di una malattia ad esito ineluttabilmente infausto consegue che il paziente, oltre ad essere messo nelle condizioni per scegliere, se possibilità di scelta vi sia, «che fare» nell’ambito di quello che la scienza medica suggerisce per garantire la fruizione della salute residua fino all’esito infausto, è anche messo in condizione di programmare il suo essere persona e, quindi, in senso lato l’esplicazione delle sue attitudini psico-fisiche nel che quell’essere si esprime, in vista di quell’esito”. Il ritardo diagnostico ha determinato la perdita del diritto di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali in una condizione di vita affetta da patologie ad esito certamente infausto. Una lesione, pertanto, della libertà di scegliere come affrontare l’ultimo periodo del proprio percorso di vita, meritevole di tutela in ordine alla qualità ed organizzazione della vita del paziente. Un danno, quindi, risarcibile derivante dalla mancata predisposizione e organizzazione materiale e spirituale del proprio tempo residuo. “In presenza, dunque, di colpevoli ritardi nella diagnosi di patologie ad esito infausto, l’area dei danni risarcibili non si esaurisce, come ha ritenuto la Corte salentina, … Continua a leggere...
Trasfusione sangue: inammissibile la riduzione del danno senza evidenza dell’incidenza eziologica

Trasfusione sangue: inammissibile la riduzione del danno senza evidenza dell’incidenza eziologica

Veniva chiesto il risarcimento dei danni deducendo l’omesso controllo da parte del Ministero in ordine al sangue somministrato e la sussistenza del nesso causale sia con l’epatite sviluppata, che con il successivo decesso del coniuge. Il Ministero della Salute ricorreva in Cassazione per chiedere la riduzione proporzionale del danno risarcibile in relazione al grado di incidenza eziologica della causa del decesso. La Cassazione Civile n.17433/2019 dichiarava inammissibile quanto richiesto dal ricorrente perché “..L’insorgenza del linfoma, inoltre, come riconosciuto dallo stesso ricorrente, è temporalmente prossima all’infezione da HCV, costituendo ulteriore riscontro in concreto al giudizio scientifico di causalità. Conseguentemente, la statuizione della Corte territoriale rispetta il principio giurisprudenziale del “più probabile che non”…. “in presenza di una valutazione di “elevata frequenza” (“sulla base di conoscenze scientifiche ormai consolidate si riconosce che le malattie linfatiche hanno, con elevata frequenza, nella loro genesi, una infezione da HCV, in particolare in aree di endemica infezione come l’Italia”) e in difetto di cause alternative (in nessun modo evidenziate dal ricorrente) ed in presenza dell’ulteriore elemento della contiguità temporale, la decisione di attribuire alla trasfusione e, quindi, alla infezione da HCV la causa esclusiva della malattia linfoproliferativa, che poi ha determinato il decesso, appare rispettosa del … Continua a leggere...
R.C. medico-sanitaria: la manleva assicurativa e le spese di lite

R.C. medico-sanitaria: la manleva assicurativa e le spese di lite

La Cassazione Civile n.13950/2019 ripercorre la tematica della domanda di manleva assicurativa nella r.c. medico-sanitaria, quando si tratta di obbligazioni solidali che derivano da un danno provocato da un’unica condotta colposa realizzatasi in un unico contesto di luogo e di tempo. Il presupposto fondamentale risiede nella condanna dell’assicurato al risarcimento dell’intero danno e la manleva assicurativa, dell’assicurato condannato, copre tutte le conseguenze assicurate dal contratto assicurativo, anche nell’ipotesi del venir mero della solidarietà interna tra i due co-sodali (struttura sanitaria e medico curante). “..Il titolo da cui origina l’obbligazione risarcitoria di natura solidale è difatti unico, proprio perché il medico e la struttura sanitaria sono chiamati normalmente a rispondere del danno derivato dagli interventi effettuati sui pazienti dal medico all’interno della struttura di cui si è avvalso.”. Pertanto, la “..manleva assicurativa per le prestazioni rese all’interno di una struttura sanitaria riguarda indifferentemente sia il caso in cui venga respinto l’appello principale del medico in ordine alla statuizione di condanna a rispondere del danno tout court, sia il caso in cui venga accolto l’appello della struttura sanitaria a che venga riconosciuto per intero il suo diritto di regresso nei confronti del medico per quanto è chiamato a versare in ragione della … Continua a leggere...
R.C. medico-sanitaria: il paziente deve dimostrare il nesso causale del danno

R.C. medico-sanitaria: il paziente deve dimostrare il nesso causale del danno

La Cassazione Civile n.32138/2019 è tornata sull’argomento e ha ribadito i consolidati orientamenti di legittimità per cui è infondata la pretesa del ricorrente che intende porre a carico della struttura sanitaria: ”…le conseguenze del ritenuto non provato nesso di causa fra le prestazioni sanitarie e (in genere) ospedaliere e il decesso della paziente, in contrasto con gli orientamenti di legittimità -ormai consolidati- secondo cui «nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l’esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata» ” ( Cass.civ. n.29315/2017; conformi Cass.civ. n.18392/2017, Cass.civ. n.3704/2018, Cass.civ. n.20812/2018 e Cass.civ. n.26700/2018 )”.
R.C. medico-sanitaria: la polizza in secondo rischio

R.C. medico-sanitaria: la polizza in secondo rischio

La sentenza impugnata in Cassazione dall’assicurato (Casa di cura privata) atteneva quanto affermato dalla Corte d’Appello sul contratto assicurativo per la Responsabilità Civile della stessa, in relazione al danno causato dall’operato di un proprio medico non dipendente. La predetta Corte, infatti, effettuava una distinzione tra i danni direttamente provocati dalla clinica come struttura, per i quali la stessa rispondeva direttamente e i danni provocati dall’operato del medico per i quali rispondeva anche la clinica a titolo di responsabilità indiretta. In relazione, poi, ai danni causati distingueva, ulteriormente, se il medico responsabile fosse dipendente o meno della Casa di cura. Pertanto, nel caso in cui il medico responsabile non dipendente si fosse avvalso della struttura fornita dalla clinica in rapporto libero professionale, la Corte d’Appello aveva ritenuto applicabile l’art.7 delle Condizioni particolari di polizza (Altre assicurazioni) che prevedeva: “La presente polizza opera sempre in eccesso alle assicurazioni personali dei medici e degli altri operatori non direttamente dipendenti dal Contraente assicurato e comunque dopo la somma di lire 1.500.000.000 per sinistro e per persona che restino a carico del personale qui indicato, a titolo di franchigia assoluta.” “Per il personale medico e degli altri operatori dipendenti dal Contraente/ Assicurato, la presente copertura … Continua a leggere...