Il Codice delle Assicurazioni Private impone alle imprese e agli intermediari operanti nel settore dell’RC Auto di adempiere ad una serie di obblighi, a tutela della concorrenzialità del mercato e della trasparenza nei confronti del pubblico.
La materia della trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto è regolata dall’art.131 del Codice delle assicurazioni ed è stata oggetto di puntuale disciplina di dettaglio, contenuta nel Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008. In tale provvedimento vengono specificati gli obblighi di trasparenza e di informativa a carico delle imprese e degli intermediari.
Le prime, in particolare, sono tenute a mettere a disposizione della clientela, nei propri punti vendita e nei siti web, la nota informativa precontrattuale e le condizioni di polizza praticate, sia generali che speciali. In più, devono rendere disponibile in maniera gratuita il servizio di fornitura di preventivi personalizzati.
In tal modo viene assicurata una scelta informata da parte del consumatore, che viene posto in condizioni di confrontare, sotto gli aspetti della convenienza economica e delle garanzie offerte, i diversi prodotti assicurativi presenti sul mercato. Come ulteriore conseguenza, risulta favorita la concorrenza tra le imprese e quindi il contenimento dei costi a carico della clientela.
Particolare importanza, nell’ambito della disciplina regolamentare, è riservata al servizio di preventivazione gratuita effettuato dalle imprese. Nello specifico, queste ultime hanno il dovere di tenere in considerazione tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa, elaborando il preventivo sulla base delle risposte fornite da ciascun cliente. Il documento dovrà contenere, perciò, l’indicazione del premio globale richiesto per la copertura, specificando i vari elementi di personalizzazione considerati nel caso concreto. Inoltre, dovranno essere indicate la misura delle provvigioni percepite dell’intermediario (sia in valore assoluto che in percentuale sul premio globale) e la misura dello sconto eventualmente praticato.
Proprio gli sconti applicati sulle tariffe sono oggetto di dettagliata disciplina da parte del Regolamento citato, in ossequio a quanto previsto dalla legge 248/2006. Quest’ultima stabilisce il divieto per le imprese di impartire direttive volte a imporre alle proprie reti commerciali prezzi minimi o sconti massimi da praticare alla clientela. Per questo motivo, l’art. 7 del Regolamento assicura la flessibilità tariffaria, che si estrinseca nella facoltà, da parte degli intermediari, di ridurre il premio rispetto alla tariffa base, nell’ottica di una più completa personalizzazione del rischio, in relazione alle caratteristiche del singolo assicurato.
Stante il generale divieto alle imprese di imporre ai propri distributori limiti in ordine alla misura degli sconti praticabili ai singoli assicurati, esse possono solo indicare ai propri intermediari un monte sconti complessivo, relativo ad un determinato periodo di tempo. L’intermediario potrà attingervi, in piena autonomia, in occasione della personalizzazione della tariffa al singolo cliente. In tal modo viene anche rafforzata la capacità negoziale dei consumatori.
Analogamente a quanto previsto per il preventivo, anche la polizza definitiva dovrà contenere le medesime indicazioni di dettaglio relativi al premio e agli sconti praticati. Inoltre, se il contratto prevede il meccanismo di rinnovo tacito alla scadenza prevista, anche le quietanze di rinnovo dovranno contenere gli elementi di dettaglio già indicati nel preventivo e nella polizza originaria.
Con riferimento alle informative da fornire ai clienti attraverso i siti internet delle compagnie, le indicazioni obbligatorie relative alle provvigioni percepite dagli intermediari e agli sconti applicati sono oggetto di una specifica disciplina. In particolare, è previsto che il preventivo rilasciato online indichi la misura massima della provvigione riconosciuta dall’impresa alla rete di intermediari di cui si avvale per l’acquisizione dei contratti, con la precisazione che la provvigione del singolo intermediario può anche essere inferiore. Allo stesso modo, il preventivo richiesto tramite internet deve contenere l’avvertenza circa la possibilità, per il consumatore, di ottenere uno sconto, rivolgendosi a un intermediario.
Per quanto riguarda le norme del Regolamento sulla trasparenza dirette a regolare l’attività degli intermediari, va evidenziato come questi siano obbligati all’affissione, all’interno dei locali ove esercitano l’attività, di un’informativa sulla misura delle provvigioni percepite. Analoga informativa va inserita nella documentazione precontrattuale consegnata al cliente. In tal modo, il consumatore è messo nelle condizioni di operare un confronto tra le varie provvigioni percepite dagli intermediari che operino come mandatari di più imprese di assicurazioni.