L’art.122 del Codice delle Assicurazioni prevede l’obbligo di stipulare un contratto assicurativo per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli o natanti, garantendo quanto previsto dall’art.2054 c.c., nei termini minimi previsti dalla legge, ma non indica quale sia il soggetto che debba stipulare la polizza.
Non sempre il contraente della polizza coincide con il proprietario del mezzo e in questo caso, quest’ultimo è l’assicurato cioè la persona il cui interesse è protetto dalla garanzia prevista dal contratto per il veicolo registrato al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico). Sono equiparati al proprietario: l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di locazione finanziaria.
Da un punto di vista civilistico non é rilevante chi sia il contraente della polizza (il proprietario del veicolo o un terzo persona fisica o giuridica) poiché il contraente assume l’obbligo di pagare il premio, mentre il proprietario/assicurato è il titolare di tutti i diritti derivanti dalla polizza quale soggetto economicamente protetto che risponde verso i terzi danneggiati ed è soggetto all’eventuale azione di regresso di cui all’art.292 del Codice delle assicurazioni, da parte dell’assicuratore, nei casi previsti dall’art.283, comma 1, lettere a) b), d), d-bis) e d-ter) del Codice delle assicurazioni e di surroga nel caso previsto dall’art.283, comma 1, lettera c) del Codice delle assicurazioni, quando il veicolo non é assicurato e interviene il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.).
Da un punto di vista amministrativo, invece, è rilevante la figura del soggetto obbligato ai fini dell’art.193 del Codice della strada che prevede: “Chiunque circola senza la copertura dell’assicurazione e’ soggetto alla sanzione amministrativa …… “, per cui é soggetto alla violazione chiunque sia alla guida del veicolo non assicurato.