L’attività medica d’equipe è l’attività posta in essere con la partecipazione e collaborazione di diversi sanitari che eseguono un intervento in gruppo interagendo tra loro, sia contemporaneamente che diacronicamente.
Qualora dall’operato dell’equipe medica derivino danni al paziente, occorre stabilire gli esatti confini della responsabilità del singolo o del gruppo, il quale è composto da professionisti legati tra loro da rapporti gerarchici a seconda del ruolo svolto. Per cui, se la figura più a rischio è quella del capo-equipe che assume una posizione di garanzia nei confronti del paziente, ciò non significa che gli altri medici siano esenti da responsabilità.
Anzi, per orientamento costante della giurisprudenza, “l’equipe medica deve essere considerata come un’entità unica e compatta e non come una collettività di professionisti in cui ciascuno si limita ad eseguire i propri compiti, sicché ogni medico dell’equipe dovrà, oltre a rispettare le leges artis della propria sfera di competenza, verificare che gli altri colleghi abbiano eseguito correttamente la propria opera. Detto controllo dovrà esercitarsi anche sugli errori altrui, evidenti e non settoriali, tali da poter essere rilevati con l’ausilio delle conoscenze del professionista medio” (Cass.civ. n.22007/2018; Cass. civ. n.2060/2018).
Tuttavia, “per converso, il principio per cui ogni sanitario è tenuto a vigilare sulla correttezza dell’attività altrui, non opera in relazione alle fasi dell’intervento in cui i ruoli e i compiti di ciascun operatore sono nettamente distinti, dovendo trovare applicazione il diverso principio dell’affidamento per cui può rispondere dell’errore o dell’omissione solo colui che abbia in quel momento la direzione dell’intervento o che abbia commesso un errore riferibile alla sua specifica competenza medica, non potendosi trasformare l’onere di vigilanza in un obbligo generalizzato di costante raccomandazione al rispetto delle regole cautelari e di invasione negli spazi di competenza altrui” (Cass.civ. n.39733/2018; Cass.civ. n.2354/2018).
Giurisprudenza:
– Cassazione penale n.39733/2018 “In tema di responsabilità medica, l’obbligo di diligenza che grava su ciascun componente dell’equipe medica concerne non solo le specifiche mansioni a lui affidate, ma anche il controllo sull’operato e sugli errori altrui che siano evidenti e non settoriali, in quanto tali rilevabili con l’ausilio delle comuni conoscenze del professionista medio. Per converso, il principio per cui ogni sanitario è tenuto a vigilare sulla correttezza dell’attività altrui, non opera in relazione alle fasi dell’intervento in cui i ruoli e i compiti di ciascun operatore sono nettamente distinti, dovendo trovare applicazione il diverso principio dell’affidamento per cui può rispondere dell’errore o dell’omissione solo colui che abbia in quel momento la direzione dell’intervento o che abbia commesso un errore riferibile alla sua specifica competenza medica, non potendosi trasformare l’onere di vigilanza in un obbligo generalizzato di costante raccomandazione al rispetto delle regole cautelari e di invasione negli spazi di competenza altrui (nella specie, è stata ravvisata la responsabilità del secondo operatore – in cooperazione colposa con il primo operatore – perché, durante un intervento in laparoscopia a un rene, avendo ricevuto l’incarico di direzionare la telecamera, non si era avveduto, per negligenza, che il primo operatore anziché limitarsi alla rimozione di una cisti splenica aveva erroneamente realizzata una nefrectomia con asportazione del rene in paziente monorene)”;
– Cassazione civile n.2060/2018 “L’obbligo di diligenza che grava su ciascun componente dell’equipe medica concerne non solo le specifiche mansioni a lui affidate, ma anche il controllo sull’operato e sugli errori altrui che siano evidenti e non settoriali, sicchè rientra tra gli obblighi di ogni singolo componente di una equipe chirurgica, sia esso in posizione sovra o sotto ordinata, anche quello di prendere visione, prima dell’operazione, della cartella clinica contenente tutti i dati per verificare la necessità di adottare particolari precauzioni imposte dalla specifica condizione del paziente ed eventualmente segnalare, anche senza particolari formalità, il suo motivato dissenso rispetto alle scelte chirurgiche effettuate ed alla scelta stessa di procedere all’operazione, potendo solo in tal caso esimersi dalla concorrente responsabilità dei membri dell’equipe nell’inadempimento della prestazione sanitaria. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistente la concorrente responsabilità del secondo aiuto di una equipe chirurgica il quale, pur avendo correttamente eseguito i compiti di sua stretta competenza, aveva omesso di rilevare che il paziente versava in condizioni fisiche alterate, individuabili attraverso gli esami ematici presenti nella cartella, tali da sconsigliare altamente l’intervento operatorio, peraltro non necessario né urgente)”.
– Cassazione penale n.22007/2018 “L’equipe medica deve essere considerata come un’entità unica e compatta e non come una collettività di professionisti in cui ciascuno si limita ad eseguire i propri compiti, sicché ogni medico dell’equipe dovrà, oltre a rispettare le leges artis della propria sfera di competenza, verificare che gli altri colleghi abbiano eseguito correttamente la propria opera. Detto controllo dovrà esercitarsi anche sugli errori altrui, evidenti e non settoriali, tali da poter essere rilevati con l’ausilio delle conoscenze del professionista medio”.