Il risarcimento per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in uno Stato membro, diverso da quello di residenza e provocati dall’uso di veicoli, trova la propria disciplina negli articoli da 151 a 155 del Codice delle Assicurazioni Private.
In particolare, ai sensi dell’ art.153 cod. ass., i soggetti residenti nel territorio della Repubblica, che sono danneggiati da sinistri della circolazione stradale provocati da veicoli stazionanti abitualmente e assicurati in un altro Stato membro e verificatisi in uno degli Stati aderenti al sistema della carta verde, hanno diritto di richiedere il risarcimento del danno oltre che al responsabile del sinistro anche all’impresa di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo che ha causato il sinistro ovvero anche al suo mandatario designato nel territorio della Repubblica.
La figura del mandatario per la liquidazione dei sinistri trova la sua disciplina nell’art.152 cod. ass. : si tratta di un soggetto che risiede o è stabilito nel territorio dello Stato membro per il quale è designato e che è tenuto a rivolgersi agli aventi diritto al risarcimento nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di residenza degli stessi. È fatto obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare tempestivamente ai centri di informazione di tutti gli Stati membri il nome e l’indirizzo del proprio mandatario per la liquidazione dei sinistri designato in ciascuno Stato membro.
In caso di mancata designazione del mandatario da parte dell’impresa di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo che ha causato il sinistro e nei casi di mancata comunicazione agli aventi diritto, entro tre mesi dalla ricezione della richiesta di risarcimento, di un’offerta di risarcimento motivata, il danneggiato può rivolgersi all’Organismo di indennizzo italiano.
Infine, ai sensi dell’art.154 cod. ass., il Centro di informazione italiano, istituito presso la CONSAP, assiste gli aventi diritto al risarcimento nell’accesso alle informazioni contenute nel registro, della cui tenuta è incaricato lo stesso Centro di informazione italiano. I danneggiati, a seguito di sinistri avvenuti all’estero, hanno diritto di richiedere al Centro di informazione italiano entro sette anni dalla data del sinistro:
a) nome ed indirizzo dell’impresa di assicurazione;
b) numero della polizza di assicurazione e data di scadenza della stessa;
c) nome ed indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri dell’impresa di assicurazione nello Stato membro di residenza degli aventi diritto al risarcimento, nei casi in cui:
1) gli stessi risiedono nel territorio della Repubblica;
2) il veicolo che ha causato il sinistro stazioni abitualmente nel territorio della Repubblica;
3) il sinistro sia avvenuto nel territorio della Repubblica.
Come ha affermato la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 10124 del 18 maggio 2015, “il mandatario per la liquidazione dei sinistri è un mandatario con rappresentanza ex lege dell’assicuratore del responsabile. Egli, di conseguenza, può agire ed essere convenuto in giudizio in nome e per conto del mandante, nel rispetto delle regole sulla giurisdizione e sulla competenza, per ottenere una sentenza eseguibile nei confronti del mandante”.