Con Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada si indica un fondo operativo, esistente dal 1971 e istituito con la Legge 990/1969. Mediante tale fondo il legislatore ha voluto assicurare l’ottenimento di un risarcimento dei danni causati da veicoli o natanti che hanno l’obbligo di assicurazione. Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada è gestito, secondo l’art.285 del Codice delle Assicurazioni da Consap. A vigilare sull’operato di Consap c’è il Ministero dello Sviluppo Economico. Le compagnie assicurative autorizzate all’esercizio devono versare a CONSAP, una somma variabile, che dipende dal premio versato da ogni consumatore.
All’interno dell’art.283 cod. ass. sono proposte tutte le ipotesi in virtù delle quali è possibile ricorrere al F.G.V.S.. In particolare, l’articolo prevede il ricorso al Fondo se l’incidente è causato da veicolo o natante:
– non identificato;
– non assicurato;
– assicurato presso una compagnia operante su territorio italiano che al momento dell’incidente è in stato di liquidazione coatta oppure vi è posta in seguito;
– che circola contro la volontà del proprietario, dell’acquirente o dell’usufruttuario o di chi lo ha in locazione finanziaria;
– inviato sul territorio italiano da un Paese che fa parte dello Spazio economico europeo. L’incidente deve essersi verificato nel periodo compreso fra la data di consegna e i trenta giorni successivi, durante i quali il veicolo non è provvisto di assicurazione;
– estero la cui targa non corrisponde al veicolo.
I diritti degli assicurati rispetto al F.G.V.S. sono prese in esame all’art.288 del Codice delle Assicurazioni e nella caso di assicurazione con compagnie sottoposte a liquidazione coatta, si possono far valere i propri diritti rifacendosi al F.G.V.S. La somma massima che gli aventi diritto possono richiedere al Fondo è indicata al comma 4 dell’ art.283 cod. ass., nei limiti dei massimali indicati nel regolamento di cui all’articolo 128 cod. ass. per i veicoli o i natanti della categoria cui appartiene il mezzo che ha causato il danno.
Per la procedura stragiudiziale di risarcimento, dovrà essere inviata richiesta scritta a.r. alla Consap e all’impresa designata cosi come previsto dall’art.287 cod. ass., in analogia all’art.148 cod. ass. e in caso di mancato accordo stragiudiziale, attivare l’azione diretta del risarcimento sempre nei confronti dell’impresa designata alla gestione del sinistro inviandone copia alla Consap. Nell’azione litisconsortile è necessario il responsabile del danno e per le imprese poste in l.c.a. é necessario il commissario liquidatore della Compagnia.
La Consap può intervenire nel giudizio come gestore del Fondo, ma senza avere una legittimazione processuale passiva. Alle sentenze ottenute dal danneggiato contro la compagnia di assicurazione ci si può opporre se esse sono passate in giudicato prima che la compagnia abbia ricevuto la pubblicazione del decreto di liquidazione coatta. In questo caso il danneggiato può far valere i suoi diritti entro i limiti previsti dall’art.283, comma 4 cod ass..
Nel caso in cui la liquidazione coatta sia precedente all’inizio del giudicato, invece, il processo va avanti e a risponderne saranno il commissario liquidatore e la compagnia designata una volta che siano passati sei mesi dalla pubblicazione del decreto di liquidazione.
La prescrizione dell’azione del danneggiato nei confronti della compagnia assicurativa, viene trattata dal Codice delle Assicurazione dall’art.290 cod. ass.: al comma 1 il legislatore prevede che il termine di prescrizione è il medesimo previsto per qualsiasi azione giudiziaria contro un responsabile. In caso di liquidazione coatta, invece, l’azione è proponibile sino a quando non è prescritta l’azione dell’impresa sottoposta a liquidazione, con l’applicazione dell’art.2947 c.c..
Quando l’impresa designata risarcisce il danno può chiedere il rimborso delle spese ai responsabili dell’incidente, nonché le spese e gli interessi. Nel caso in cui l’impresa designata abbia pagato il danno risulta surrogata, quindi sostituisce, l’impresa in liquidazione coatta.
Il danneggiato da un veicolo non identificato dovrà provare, comunque, che il veicolo sia annoverato tra quelli soggetti all’obbligo dell’assicurazione, il sinistro causato da colpa o dolo del conducente non conosciuto e di non aver potuto identificare il veicolo (senza negligenza). Per l’eventuale denuncia effettuata all’Autorità intervenuta sul luogo del sinistro, ex multis, la Cass.Civ. n.2716/2014 per cui: ” La questione di diritto rilevante, nella specie, è il ruolo della denuncia/querela alle autorità competenti, in riferimento alla prova che il danneggiato è tenuto a fornire quanto al profilo che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato. Le pronunce della Corte che hanno affrontato il problema sono univoche nell’escludere ogni automatismo derivante dalla denuncia/querela. Così, a nessuna delle due ipotesi (presenza denuncia/querela – omessa denuncia/querela) è consentito assegnare una sorta di efficacia probatoria automatica, nel senso che il sinistro sia senz’altro riconducibile alla fattispecie astratta di cui alla legge citata, se denuncia vi sia stata, ovvero che certamente non lo sia se la denuncia sia mancata. Emerge, piuttosto, il principio del libero convincimento del giudice, per cui questi deve valutare globalmente le risultanze processuali secondo il suo prudente apprezzamento, dando conto degli elementi sui quali abbia inteso fondarlo. E, entro questo ambito, la denuncia all’autorità può essere considerata idonea, in relazione alle caratteristiche del caso concreto, ad integrare la prova del presupposto di fatto di cui sopra e, il difetto della denuncia, può essere sintomatico della non riconducibilità della fattispecie concreta a quella di danno cagionato da veicolo non identificato”
La S.C. ha inoltre affermato: ” Nel caso di sinistro stradale causato da veicolo non identificato, l’omessa denuncia dell’accaduto all’autorità di polizia o inquirente non è sufficiente, in sé, a rigettare la domanda di risarcimento proposta, ai sensi dell’art.19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada; allo stesso modo, la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, in sé stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz’altro accaduto. Entrambe le suddette circostanze possono, al più, costituire meri indizi dell’effettivo avveramento del sinistro.”.