L’assicuratore dopo aver ricevuto la richiesta di risarcimento o il modulo C.A.I. (constatazione amichevole d’incidente) deve, nella fase stragiudiziale, stimare il danno e procedere per la liquidazione. Ai sensi dell’art.148, comma 3 del Codice delle Assicurazioni Private, il danneggiato deve collaborare con l’assicuratore per consentire a quest’ultimo la valutazione del danno alla persona, pena la sospensione dei termini per la formulazione dell’offerta dell’assicuratore. Un’interruzione che può durare finché il danneggiato non accetti di farsi vistare.
I termini per l’offerta di liquidazione del danno, da parte dell’assicuratore, decorrono dalla ricezione della succitata richiesta, purché completa dei dati e delle informazioni necessarie, altrimenti l’assicuratore avrà 30 giorni per chiedere le integrazioni necessarie e, pertanto, i termini dell’offerta decorreranno dalla ricezione delle integrazioni richieste ( art.148, comma 5 cod. ass.).
I termini, comunque, previsti per detta offerta, a pratica completa, sono:
-30 giorni per sinistri con soli danni a cose (modulo C.A.I. sottoscritto dalle due parti);
-60 giorni per sinistri con soli danni a cose, senza modulo C.A.I. (richiesta di risarcimento o modulo C.A.I. presentato singolarmente da una delle parti o da entrambi, ma non sottoscritto da tutti e due);
-90 giorni per sinistri con danni alle persone.
L’assicuratore può negare il risarcimento con motivazione (vds. sull’argomento IVASS – Lettera al mercato del 15 Dicembre 2016 – ):
-entro 90 giorni se ritiene non vi siano i presupposti per il risarcimento (es.: assenza di colpa dell’assicurato, diritto al risarcimento prescritto, non risarcibilità del danno, etc.);
-ai sensi dell’art.148, comma 2 bis cod. ass., qualora sospetti fenomeni fraudolenti, può non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro, avvisando il danneggiato e l’IVASS. Entro 30 giorni dalla comunicazione di non procedere all’offerta, l’assicuratore deve comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento.
In ogni caso, l’assicuratore non può non presentare un’offerta, anche, ritardata o immotivata, pena le sanzioni amministrative previste. Il danneggiato, inoltre, oltre all’accesso agli atti potrà, in caso di offerta non congrua per il ristoro dei danni patiti e priva dei requisiti previsti (commi 1, 2 e 11 dell’art.148 cod. ass.), chiedere il risarcimento integrale e l’eventuale quietanza liberatoria firmata per la liquidazione del danno, quale confessione stragiudiziale ( art.2735 c.c.), potrà essere revocata per “errore di fatto” ( art.2732 c.c.).
Infine, l’ultima fase è quella del pagamento del danno che spesso viene effettuata con la firma dell’atto di liquidazione (transazione e quietanza) e poi con il pagamento dell’indennizzo. Una prassi illegittima poiché sarebbe necessario ricevere prima il pagamento e poi rilasciare quietanza per quanto previsto dall’art.1199 c.c.: “Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se questo non è restituito al debitore. Il rilascio di una quietanza per il capitale fa presumere il pagamento degli interessi.”.
Il danneggiato, quindi, potrà accettare o rifiutare l’offerta ovvero non dare risposta entro 30 gg dalla ricezione, ma l’assicuratore dovrà pagare l’importo offerto entro 15 giorni dalla data dell’offerta e nel caso di non risposta del danneggiato allo spirare dei trenta giorni suindicati. Nel caso di rifiuto dell’offerta o di mancata risposta del danneggiato, l’assicuratore, con apposita comunicazione potrà depositare la somma presso una banca nel Comune del danneggiato o nel capoluogo della Provincia di appartenenza e ritirarla decorso un anno se non prelevata prima (art.13, D.P.R. n.45/1981).
Giurisprudenza:
– Cass. Civ. n. 26514/2017 “Il Tribunale ha svolto delle considerazioni in merito al detto documento, pur non rinvenendolo negli atti del giudizio: “Ma non è chi non veda che il documento è del tutto sganciato da qualsiasi documentazione medica, non citata né indicata in altro modo e si chiude con una clausola “salvi ed impregiudicati i reciproci diritti ed eccezioni” che comunque testimonia per la provvisorietà della lettura. In altri termini un rifiuto di risarcimento motivato dalla mancanza di riscontro di responsabilità del proprio assicurato non esonera il richiedente dall’inoltrare comunque ogni documento imposto dalla normativa per soddisfare la condizione di procedibilità.”.
– Cass. Civ. n. 338/2016 “In quel caso, infatti, l’istituto assicuratore era a conoscenza della pretesa risarcitoria formulata mediante raccomandata inviata dal proprio assicurato e quindi la compagnia era nelle condizioni di procedere ad una valutazione e conseguente stima dei danni per attivare una definizione bonaria della lite. Nel nostro caso, invece, la compagnia di assicurazioni non era in condizioni di conoscere gli elementi della fattispecie necessari per formulare una richiesta di risarcimento.”
– Cass. Civ. n. 24205/2015 “La legge distingue tra sinistri con soli danni a cose (art.148, comma primo cod. ass.) e sinistri con danni alla persona (art.148 comma secondo cod. ass.) al fine di diversamente disciplinare i tempi ed i modi della procedura stragiudiziale di liquidazione del danno e, di conseguenza, i tempi della mora dell’assicuratore e della proponibilità della domanda giudiziale di cui all’art.145, comma primo cod. ass.. Poiché questi tempi e questi modi non sono in contestazione, non ha alcun senso, nel caso di specie, distinguere tra offerta concernente i danni al veicolo ed offerta concernente i danni alla persona. E ciò anche in ragione del fatto che l’attore ha agito in giudizio per il risarcimento di tutti i danni provocati dal sinistro, avendo rifiutato l’offerta anche perché effettuata nel supposto concorso di colpa del danneggiato………… ” In conclusione, va affermato che, in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, la comunicazione dell’offerta dell’impresa di assicurazione ai sensi dell’art.148 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, non accettata dal danneggiato, ed il pagamento della somma offerta non esonerano il danneggiato, che agisca in giudizio -per il risarcimento dei danni, a cose e/o alla persona, causati dal medesimo sinistro – dagli oneri di allegazione e di prova che incombono sull’attore. Il pagamento effettuato prima del giudizio, in caso di mancata accettazione dell’offerta, comporta che sia impedita la mora dell’impresa di assicurazione e che la somma già corrisposta sia Imputata nella liquidazione definitiva del danno. L’imputazione va fatta, all’esito della liquidazione giudiziale, sull’importo complessivamente riconosciuto come spettante al danneggiato, non distinguendo tra le singole voci di danno ed imputando tutta intera la somma corrisposta, senza tenere conto dei criteri seguiti dall’impresa per la sua determinazione. In sintesi, il pagamento della somma offerta, e non accettata, ai sensi dell’art.148 codice delle assicurazioni funziona come un acconto, da imputare nella liquidazione definitiva del danno secondo i criteri contabili applicabili a quest’ultimo” ( Cass.civ. n. 3747/2005, n. 6357/11, Cass. civ.n. 8104/13).