La proponibilità dell’azione di risarcimento è normata dal combinato degli articoli 145, 148, 149 e 150 cod. ass., che hanno sostituito l’art. 22 della Legge 990/69 mediante il nuovo Codice delle assicurazioni emanato, con Decreto Legislativo, il 7 settembre 2005 n.209.
L’art.145 del Codice delle Assicurazioni definisce la proponibilità dell’azione di risarcimento. Un’azione di risarcimento che si muove verso l’assicurazione di chi ha prodotto il danno e che delinea l’iter per l’indennizzo diretto. L’azione di risarcimento diventa proponibile se sono decorsi i 60 giorni dal momento in cui prende il via la messa in mora (se ad esser danneggiate sono delle cose), oppure i 90 giorni dalla trasmissione di tutta la documentazione prevista per legge, nel caso in cui il danno è stato subito da persone.
Se il danneggiato intende proporre l’azione di indennizzo diretto deve inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno o una PEC (Posta elettronica certificata), alla sua assicurazione. Per conoscenze la raccomandata o la PEC devono essere trasmesse in copia anche alla compagnia assicuratrice del danneggiante. Dal momento in cui l’assicurazione riceve la comunicazione partono i termini dei 60 giorni (in caso di danno alle cose) o di 90 giorni (nel caso di danno alle persone). Tali termini possono ridursi a 30 nel caso in cui il danneggiato sia in possesso di CAI (Constatazione amichevole di incidente) a doppia firma e vi siano solo danni alle cose. Entro i termini descritti la compagnia assicuratrice deve formulare un’offerta di risarcimento, oppure presentare le ragioni per le quali ritiene di non dover proporre un’offerta.
Gli artt.148 e 149 cod. ass. prevedono delle ipotesi di sospensione, in virtù delle quali il termine entro cui l’assicurazione può formulare la sua proposta viene prolungato.
Il comma 5 dell’art.148 cod. ass., infatti, prevede che nel caso in cui la documentazione presentata dal danneggiato risulta incompleta, la compagnia assicuratrice può richiedere di presentare entro trenta giorni le dovute integrazioni. In quest’evenienza i termini di 60 o 90 giorni, decorrono nuovamente dal momento della ricezione dei dati completi. Per queste ragioni, il danneggiato non può intraprendere un’azione giudiziaria verso la sua compagnia assicuratrice sino a quando non sia stata eseguita la messa in mora e contestualmente sino al momento in cui non siano trascorsi i 60 giorni (nell’evenienza di soli danni alle cose) o di 90 giorni (nell’evenienza di lesioni alle persone).
Il legislatore ha, inoltre, introdotto un ulteriore strumento che di fatto limita l’avvio dell’azione di risarcimento ovvero la negoziazione assistita.
Tale strumento elimina la condizione di improcedibilità della richiesta di giudizio ma non deve essere confuso con la proponibilità dell’azione di risarcimento, che si ottiene una volta che siano state assolte tutte le condizioni previsti dall’articolo 145 del Decreto Legislativo n.209 del 2005.
Pertanto l’iter più opportuno da seguire è quello di inviare subito la richiesta di risarcimento danni e attendere che trascorrano i termini previsti dall’art.148 cod. ass.. Nel caso venga negata l’offerta risarcitoria oppure l’offerta proposta dall’assicurazione sia ritenuta non soddisfacente, allora si può optare per la negoziazione assistita. Prima di avviare l’azione giudiziaria dovranno quindi attendersi altri 30 giorni, secondo quanto previsto dall’art.3 del D.L.n.132/2014.
Chi ha subito il danno può far valere l’azione di risarcimento nei confronti della propria assicurazione, dell’assicurazione del danneggiante oppure del conducente e/o proprietario del veicolo che ha prodotto il danno.
Si inizia con la “richiesta di risarcimento” del danneggiato (con tutti i dati identificativi e codice fiscale) da inviarsi per lettera raccomandata, con avviso di ricevimento ex artt. 148, comma 1 e 145 cod. ass., unitamente alla denuncia del sinistro trasmessa dal danneggiato al proprio assicuratore ( art.143 cod.ass. ). Come alternativa , la denuncia può essere effettuata mediante un’esaustiva descrizione sulle dinamiche del sinistro occorso.
La richiesta di risarcimento deve essere inviata alla sede sociale dell’assicuratore e/o all’agenzia ove si é stipulata la polizza e/o all’ufficio sinistri competente per la liquidazione del danno ( art.10 D.P.R.n.45/81 ).
Per i “danni a cose” : nella richiesta di risarcimento si deve indicare l’ubicazione della cosa danneggiata per consentire l’ispezione ( 5 giorni non festivi, ex art.148, comma 1 cod.ass. ) da parte dell’assicuratore (suoi preposti). I giorni per l’ispezione decorrono dalla data di ricevimento della denuncia del sinistro, da parte dell’assicuratore. “Qualora le cose danneggiate non siano state messe a disposizione per l’ispezione nei termini previsti dal presente articolo, ovvero siano state riparate prima dell’ispezione stessa, l’impresa, ai fini dell’offerta risarcitoria, effettuerà le proprie valutazioni sull’entità del danno solo previa presentazione di fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati. Resta comunque fermo il diritto dell’assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di non procedere alla riparazione”
Per i “danni alla persona”:
-nella richiesta di risarcimento devono essere riportati le seguenti informazioni: i dati identificativi, compreso il codice fiscale e se possibile la carta d’identità del danneggiato;
-l’eventuale attività lavorativa;
-il reddito o copia dell’ultima dichiarazione dei redditi;
-l’entità delle lesioni riportate (se possibile con documentazione medico-sanitaria);
-successivamente, il certificato medico che dichiari l’avvenuta guarigione ovvero l’esistenza di postumi permanenti;
-se del caso, la dichiarazione che il danneggiato non ha diritto a prestazioni dall’assicurazione sociale.
In caso di lunghi tempi di guarigione che non consentono un’idonea valutazione dell’entità del danno patito e i relativi postumi è possibile chiedere, ai sensi dell’art.147 cod. ass., nel corso del giudizio civile o penale l’assegnazione di somma ai sensi del comma 1, nel limite dei quattro quinti della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato. E’ possibile, comunque, chiedere una provvisionale prima dell’inizio della causa con ricorso.
La mancata osservanza delle modalità di richiesta di risarcimento danni e della completezza delle informazioni richieste comporterà la mancata effettuazione dell’offerta, da parte dell’assicuratore e la mancata decorrenza dei termini di cui all’art.148 cod. ass..