Il terzo trasportato che subisca dei danni a causa di un sinistro stradale viene risarcito dalla compagnia assicuratrice del veicolo a bordo di cui viaggiava ai sensi dell’art.141 cod. ass.. La compagnia di assicurazioni per l’RCA del veicolo che trasportava il terzo, in particolare, provvede al risarcimento di quest’ultimo anche quando responsabile del sinistro sia il conducente dell’altro veicolo coinvolto. In altre parole, il terzo trasportato ha diritto ad essere risarcito dalla compagnia del vettore a prescindere dall’accertamento della responsabilità nel sinistro, salvo il caso fortuito; sarà poi onere dell’assicuratore che provvede al risarcimento esercitare la rivalsa sulla compagnia del responsabile per ottenere il rimborso di quando corrisposto, ex art.150 cod. ass..

Poiché il risarcimento da parte della compagnia RCA del vettore è comunque limitato dal massimale, il terzo può ottenere il risarcimento del maggior danno dalla compagnia del responsabile civile (veicolo antagonista) se il suo massimale è superiore. Nel caso in cui il terzo sia costretto a promuovere in giudizio l’azione per il risarcimento nei confronti della compagnia del vettore, la compagnia del responsabile civile può intervenire nella causa ed estromettere la convenuta, riconoscendo la totale responsabilità del proprio assicurato.

I tempi del risarcimento si riducono se è stato compilato il cd. modulo blu e vi è possibilità di ricorrere all’indennizzo diretto, in tal caso l’assicurazione provvede a formulare la propria proposta entro 90 giorni (previo espletamento delle visite e dei controlli per la determinazione dell’entità dei danni alla persona).

Ogni persona diversa dal conducente sia se trasportata o meno che abbia subito danni alla propria persona ha diritto di essere integralmente risarcita ai sensi degli artt.129 e 142 ter cod. ass. restando irrilevante qualsiasi rapporto di parentela, coniugio o affinità con il responsabile del sinistro (art.12, comma 2 Direttiva 2009/103/CE del 16 settembre 2009) anche se il trasporto del passeggero avviene in violazione delle norme sulla circolazione stradale (salvo condotta colposa della vittima che può escludere in tutto o in parte il risarcimento – art.1227 c.c. – ).

Giurisprudenza:

– Cass.Civ. n. 16477/2017 “In definitiva, la vittima trasportata ha sempre e comunque diritto al risarcimento integrale del danno, quale che ne sia la veste e la qualità, con l’unica eccezione del trasportato consapevole della circolazione illegale del veicolo, come nel caso di rapinatori, terroristi o ladri (Cass.civ. n.12687/2015) e salvo, come previsto nella norma in esame, il caso fortuito. Per cui, non derivano particolari problemi, nel caso di specie, dal fatto che il …….. fosse al contempo proprietario del veicolo coinvolto nello scontro e trasportato a bordo di esso…….. Sulla base sia del dato testuale che delle finalità della norma, che sono quelle di tutelare il terzo trasportato, in caso di scontro, per fargli avere nel modo più semplice e veloce possibile il risarcimento al quale ha diritto, individuando il soggetto sul quale allocare il rischio assicurativo in quello per lui più facilmente individuabile, deve ritenersi che l’art. 141 cod. ass. si applichi a prescindere dall’esistenza di due veicoli entrambi dotati di regolare assicurazione privata.”;

– Cass.Civ. n. 20654/2016 “Non si intende qui smentire il precedente di questa Corte – ( Cass. civ. n.16181/2015 ) col quale si è affermata che “Il terzo trasportato, che si avvalga, ai sensi dell’art.141 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, dell’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava ai momento del sinistro, deve provare di avere subito un danno a seguito di quest’ultimo ma non anche le concrete modalità dell’incidente allo scopo di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti, trattandosi di accertamento irrilevante ai fini di cui all’art.141 cit.” (così anche Cass. Civ. n. 10410/16). Piuttosto, va affermato che, in ossequio al disposto dell’art.2697 cod. civ., spetta comunque al terzo trasportato, che agisca in giudizio, ai sensi dell’ art.141 del d.lgs. n. 209/2005, per il risarcimento del danno, non solo provare quest’ultimo, ma anche fornire la prova dell’effettivo accadimento del sinistro e del nesso di causalità tra l’incidente ed i danni da risarcire.”;

– Cass.Civ. n. 19963/2013 “Alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 1 dicembre 2011, Churchill Insurance/Wilkinson), la Sezione Terza ha affermato che, sulla base del principio solidaristico “vulneratus ante omnia reficiendus”, il proprietario trasportato ha diritto, nei confronti del suo assicuratore r.c.a., al risarcimento del danno alla persona causato dalla circolazione non illegale del mezzo, essendo irrilevante ogni vicenda normativa interna e nullo ogni patto che condizioni la copertura del trasportato all’identità del conducente (“clausola di guida esclusiva”)”.