
La committente aveva chiesto il risarcimento del danno subito dal crollo del braccio di una gru e causato dall’appaltatore nel corso dell’esecuzione dei lavori di ristrutturazione di una banchina portuale, ma si accertava, nel merito, una corresponsabilità della committente nell’accadimento dell’evento dannoso.
Si ritenne sussistente la prevalente responsabilità dell’appaltatore, in quanto le funi che reggevano il braccio della gru si erano sfilate a causa dell’errato serraggio dei morsetti e si accertò, altresì, la responsabilità concorrente della committente per aver avallato la scelta di posizionare in senso verticale il braccio della gru.
Il tutto, anche, a seguito degli accordi contrattuali che imponevano alla committente la “supervisione e la fornitura delle funi”.
La Corte di Cassazione civile n.1475/2022, nella disamina del caso, ha affermato come l’art.1227, comma 1, c.c., nello stabilire se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, ne diminuisce il risarcimento ed obbliga il giudice ad accertare tutti i fattori causali del pregiudizio, al fine di indagare sull’eventuale concorrenza di colpa del danneggiato e sulla sua incidenza sulla genesi del danno.
Seppur, nel contratto di appalto, il committente non è obbligato a sorvegliare l’esecuzione delle opere che, normalmente, avviene con piena autonomia dell’appaltatore è, però, tenuto a cooperare all’adempimento dell’appaltatore, ai sensi dell’art.1206 c.c., qualora tale cooperazione sia necessaria per l’oggetto particolare dei lavori appaltati.
Deve, pertanto, “…porre in essere quelle attività, distinte rispetto a quanto dovuto dall’appaltatore, occorrenti affinché quest’ultimo possa conseguire il risultato cui il rapporto obbligatorio è preordinato e discendenti da eventuali specifiche pattuizioni contrattuali, o, più in generale, dai principi di correttezza e buona fede oggettiva”. (vds. Cass. civ. n.26260/2013; Cass. civ. n.10052/2006 e Cass. civ. n.7543/2002).
In relazione, inoltre, alla liquidazione del danno emergente, lo stesso doveva essere liquidato muovendo dal valore residuo della gru (valore iniziale all’anno di acquisto diminuito, nel caso in specie, del 10% per ciascun anno di utilizzo), poiché le spese di manutenzione e di ammodernamento sostenute risultavano giustificate soltanto dalla necessità di tenere il macchinario in condizioni di esercizio. Possibile, quindi, tener conto del deprezzamento del valore di mercato per il suo prolungato utilizzo.
La S.C. ha ribadito, infine, che “… nell’obbligazione di risarcimento del danno da fatto illecito, la svalutazione monetaria intervenuta dopo la sentenza di primo grado deve essere accertata e liquidata dal giudice d’appello d’ufficio, trattandosi di debito di valore, anche quando sia passata in giudicato la statuizione, contenuta nella pronuncia di primo grado, riguardante il riconoscimento della svalutazione per il periodo anteriore alla sentenza impugnata” (ex multis: Cass. civ. n.7272/2012; Cass. civ. n.5567/2009 e Cass. civ. n.1712/1995).