Con la stipula di un contratto d’appalto per lavori di manutenzione, il committente pubblico mantiene la qualità di “custode”, ex art.2051 c.c., non realizzandosi il concreto e materiale spossessamento dell’area, tanto meno, se aperta alla pubblica circolazione, può avere rilievo la circostanza che il danno sia stato causato da un fattore proveniente dall’esterno.

L’ente proprietario, infatti, ai sensi dell’art.14 del Codice della strada e per i Comuni, anche, dall’art.5 r.d. 15 novembre 1923, n.2506, è obbligato a provvedere alla manutenzione della strada e prevenire situazioni di pericolo. Segnalare, pertanto, “..qualsiasi situazione di pericolo o di insidia inerente non solo alla sede stradale ma anche alla zona non asfaltata sussistente ai limiti della medesima, posta a livello tra i margini della carreggiata e i limiti della sede stradale (“banchina”), tenuto conto che essa fa parte della struttura della strada, e che la relativa utilizzabilità, anche per sole manovre saltuarie di breve durata, comporta esigenze di sicurezza e prevenzione analoghe a quelle che valgono per la carreggiata”.

La presenza di un ostacolo, quindi, sulla sede stradale, pur se proveniente da un’area esterna, non è sufficiente ad escludere la responsabilità per custodia, ex art.2051 c.c., dell’amministrazione comunale, salvo che questa non provi il caso fortuito.

La Cassazione civile con Ordinanza n.18325/2018 ha sancito così, il seguente principio di diritto:

“La stipula, da parte dell’amministrazione comunale, di un contratto di appalto avente ad oggetto l’esecuzione di lavori sulla pubblica via, non priva l’amministrazione committente della qualità di custode, ai sensi dell’art.2051 c.c., sino a quando l’area di cantiere non sia stata completamente enucleata e delimitata, e sia stato vietato su di essa il traffico veicolare e pedonale, con conseguente affidamento all’esclusiva custodia dell’appaltatore.La realizzazione di un cantiere stradale su parte di una strada che continui, nella parte non occupata, ad essere aperta al pubblico transito, non priva l’ente proprietario della qualità di “custode” della porzione di strada rimasta percorribile.”