L’azione di rivalsa verso il medico dipendente della struttura sanitaria, per responsabilità contrattuale, è disciplinata dall’art.9 L.8 marzo 2017, n.24, nota come “legge Gelli”.
In particolare, secondo la norma, se la struttura sanitaria è stata condannata a risarcire il danno al paziente, essa potrà “rivalersi” sul medico curante, per la somma che ha dovuto corrispondere al danneggiato, per ristorarlo del pregiudizio subito. Occorre però precisare che tale azione è consentita solo se il sanitario è responsabile del danno cagionato al paziente a titolo di dolo o colpa grave. Va da se che essa è esclusa se il medico ha agito con colpa lieve.
Ai sensi del comma 2 dell’art.9 della medesima legge, se il medico sanitario non è stato parte del giudizio o della procedura stragiudiziale di risarcimento del danno, l’azione di rivalsa può essere esercitata nei suoi confronti dalla struttura sanitaria entro una anno dall’avvenuto pagamento del risarcimento, in virtù di titolo giudiziale o stragiudiziale, a pena di decadenza.
Al sanitario che non è stato parte del giudizio non fa stato nel giudizio di rivalsa la decisione emanata al termine del giudizio promosso nei confronti della struttura sanitaria o socio sanitaria, così come non gli può essere opposta l’avvenuta transazione.
Giurisprudenza:
– Cassazione civile n.2073/2018 “Il (omissis) medico ha presentato controricorso in relazione ad un ricorso incidentale, notificatogli dalla A.S.P. di (omissis), ma che in realtà non risulta ritualmente depositato (e che comunque nel corso dell’udienza di discussione orale il difensore dell’azienda ha dichiarato essere stato oggetto di rinunzia). Le questioni in esso affrontate (relative ad una eventuale responsabilità organizzativa della struttura sanitaria) non hanno peraltro effettivo rilievo ai fini della decisione, una volta confermata la responsabilità del medico dipendente della struttura, non risultando proposte azioni di rivalsa.”;
– Cassazione civile n.30601/2018 “Incontestato nel caso di specie che l’Azienda Ospedaliera -convenuta dal (omissis) in base al titolo di responsabilità civile derivante ex artt.1218 e 1228 c.c. da inesatto adempimento del rapporto contrattuale avente ad oggetto le prestazioni di assistenza e cura- ha chiamato in causa il proprio dipendente (medico-chirurgo), senza esplicitamente contestare il proprio titolo di responsabilità diretta (ossia senza escludere la propria legittimazione passiva rispetto all’azione risarcitoria, e senza contestare di essere titolare del rapporto obbligatorio instaurato con l’assistito), limitandosi a svolgere nei confronti del chiamato ( corresponsabile nei confronti del danneggiato a diverso titolo -non rileva in questa sede se per responsabilità extracontrattuale o invece per responsabilità da – contatto sociale qualificato – rispetto a quello dedotto a fondamento della originaria domanda proposta contro l’Azienda Ospedaliera) domanda di rivalsa -condizionata all’accoglimento della pretesa attorea – fondata sul distinto rapporto di lavoro dipendente, del quale veniva postulato l’inesatto adempimento in relazione alla esecuzione della prestazione professionale, ne segue che, non essendo stato il medico chiamato in causa in posizione di alternatività-incompatibilità con l’affermazione di responsabilità della Azienda Ospedaliera oggetto del rapporto principale, non sussistevano le condizioni di oggettiva necessità che imponevano di procedere unitariamente nei confronti di più soggetti -in posizione di reciproca esclusione- all’accertamento della “unico” soggetto responsabile, esigenza cui provvede la “automatica” estensione al terzo chiamato della originaria domanda attorea. Nel caso in esame, pertanto, era rimessa in via esclusiva all’attore la scelta di proporre o meno -in base al diverso titolo- autonoma domanda risarcitoria anche nei confronti del medico, in quanto coobbligato solidale in base a diverso titolo di responsabilità, rispetto al titolo di responsabilità della Azienda ospedaliera.”.