Non di rado accade che in un sinistro vi siano più danneggiati e che tutti si rivolgano alla compagnia assicuratrice del responsabile per ottenere il risarcimento del danno. Nel caso in cui il massimale di garanzia RCA sia insufficiente a soddisfare integralmente le pretese risarcitorie, trova applicazione l’art.140 cod. ass., a mente del quale “i diritti delle persone danneggiate nei confronti dell’impresa di assicurazione sono proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza delle somme assicurate”.

I pagamenti in eccesso eventualmente eseguiti in favore di alcuni danneggiati obbligano l’impresa assicuratrice a rispondere, nei confronti degli altri danneggiati, nei limiti dell’eccedenza della somma assicurata rispetto a quanto versato. L’assicurazione, infatti, è sempre tenuta a rispondere fino al raggiungimento del massimale nei riguardi di ogni danneggiato, salvo che questi acconsenta all’integrale risarcimento di taluno dei danneggiati. Tale garanzia grava sulla compagnia anche quando quest’ultima abbia proceduto alla liquidazione sovrabbondante ignorando l’esistenza di altre persone danneggiate, pur se con la dovuta diligenza ha tentato di identificarle.

Gli stessi danneggiati insoddisfatti, dal canto loro, hanno diritto di ripetere, da chi abbia ricevuto il risarcimento dall’impresa di assicurazione RCA, le somme che gli spettavano secondo il criterio della ripartizione proporzionale. L’art.140 cod. ass., che mira a salvaguardare il principio generale della parità delle condizioni dei creditori, impone che nelle cause fra l’impresa di assicurazione e le persone danneggiate venga instaurato un litisconsorzio necessario proprio al fine di garantire la corretta distribuzione tra i creditori-danneggiati del massimale incapiente. Anche in corso di causa, l’impresa può liberarsi nei confronti degli aventi diritto al risarcimento mediante il deposito, irrevocabile e vincolato, di una somma entro i limiti dello stesso massimale della polizza.

Molte possono essere le variabili nella riduzione proporzionale del risarcimento verso la pluralità dei danneggiati qualora il massimale di copertura sia incapiente ovvero quando i massimali siano differenziati per tipologia di sinistro e senza dimenticare l’intervento dei possibili assicuratori sociali per le proprie prestazioni.

L’onere dell’assicuratore, comunque, è quello di identificare diligentemente le persone danneggiate e se non riuscisse, in modo incolpevole, risarcendo solo alcune di esse (decorsi trenta giorni dall’incidente) per una somma superiore alla quota spettante a ciascuno, risponde verso le altre persone danneggiate nei limiti dell’eccedenza della somma assicurata rispetto alla somma versata. Infine, per alleviare l’onere dell’assicuratore di dover rintracciare tutti i danneggiati ed evitare l’eventuale ritardo nell’adempimento dell’obbligazione, il comma 4 dell’art.140 cod. ass., prevede la possibilità di un deposito liberatorio (in genere presso una banca), effettuato nei limiti del massimale, in modo irrevocabile e vincolato a favore di tutti i danneggiati. Questi ultimi, quindi, potranno essere soddisfatti del loro credito dopo aver ottenuto il titolo negoziale o giudiziale. Anche in questo caso, se il deposito fosse capiente per tutti i danneggiati, vengono pagate le rispettive quote alle vittime e in caso di eccedenza delle somme depositate restituite all’assicuratore; se il deposito inferiore all’intero massimale, invece, fosse non sufficiente per tutti i danneggiati viene applicato il metodo proporzionale di ripartizione della liquidazione dei danni. L’assicuratore é liberato da ogni onere solo quando la somma depositata è capiente e pari al massimale di copertura.

Giurisprudenza:

– Cass.Civ. n. 4765/2016 “In tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, qualora vi siano più persone danneggiate nello stesso sinistro, l’assicuratore deve provvedere, usando la normale diligenza, all’identificazione di tutti i danneggiati, attivandosi anche con la loro congiunta chiamata in causa, per procedere alla liquidazione del risarcimento nella misura proporzionalmente ridotta ai sensi dell’art. 27, comma 1, della l. n. 990 del 1969 (“ratione temporis” vigente). Ne consegue che l’assicuratore, convenuto in giudizio con azione diretta da parte di uno dei danneggiati, non può opporre, al fine della riduzione dell’indennizzo, la somma già concordata e versata in sede stragiudiziale ad un altro danneggiato, pur nella consapevolezza che nel sinistro erano rimaste coinvolte più persone, dovendo imputare a propria negligenza il non avere provveduto – o richiesto che si provvedesse in sede giudiziale – alla congiunta disamina delle pretese risarcitorie dei danneggiati per la riduzione proporzionale dei correlativi indennizzi.”;

– Cass.Civ. n. 1527/2010 “Ai sensi dell’art. 27, comma secondo, della L. 24 dicembre 1969, n. 990, nel caso in cui l’assicuratore della responsabilità civile ignori incolpevolmente che nel sinistro stradale siano rimaste danneggiate più persone ed abbia integralmente risarcito taluno di loro, il rischio di incapienza del massimale per il risarcimento spettante agli altri non ricade su di lui, bensì sui danneggiati insoddisfatti, i quali possono agire nei confronti di coloro che siano stati soddisfatti per il recupero della somma che sarebbe stata loro proporzionalmente dovuta.”;

– Cass.Civ. n. 4506/2001: “Sussiste responsabilità ultramassimale dell’assicuratore sol che lo stesso ritardi il pagamento o la messa a disposizione del massimale, dovendosi presumere fino a prova contraria che il ritardo sia ingiustificato dalla scadenza del termine fissato dall’art. 22 della L. 24 dicembre 1969, n. 990, mentre a nulla rileva se il massimale sia o meno capiente. In caso d’incapienza e disaccordo della pluralità dei danneggiati all’assicuratore non resta altro mezzo per liberarsi dalla responsabilità che mettere a disposizione il massimale.”.