È l’art.167 del Codice delle Assicurazioni ad occuparsi di una specifica nullità del contratto assicurativo, quella che deriva dall’aver stipulato un contratto con un’impresa non autorizzata o a cui è fatto divieto di assumere nuovi affari.
Il 1 comma dell’articolo 167 del Codice delle Assicurazioni, infatti, recita: “E’ nullo il contratto di assicurazione stipulato con un’impresa non autorizzata o con un’impresa alla quale sia fatto divieto di assumere nuovi affari”. Una tutela per il contraente o per l’assicurato per cui, la pronuncia di nullità, obbliga l’impresa alla restituzione dei premi pagati e senza che questa possa richiedere gli eventuali indennizzi o somme corrisposte o dovute agli assicurati ed ad altri aventi diritto a prestazioni assicurative.
Secondo il comma 1 dell’articolo 167 cod. ass. sono due le possibili situazioni che determinano la nullità di un contratto: la prima si riferisce alla mancanza di autorizzazione all’esercizio e la seconda al divieto di assumere nuovi affari.
Nel primo caso, le imprese assicurative non autorizzate all’attività, rispondono sia in sede civile che penale, ai sensi del 1 comma dell’art.305 del Codice delle Assicurazioni e sono sottoposte a liquidazione coatta di cui all’art. 265 cod. ass.. Nel secondo caso, oltre alle imprese non autorizzate, l’art.167 cod. ass. rende nulli i contratti stipulati con compagnie assicurative alle quali è stato vietato di intraprendere nuovi affari. Tale divieto è previsto dall’art.221 del Codice delle Assicurazioni in tema di violazione delle norme sulle riserve tecniche o sulle attività a copertura.