È operativa o meno la copertura assicurativa nell’ipotesi in cui l’evento dannoso integri gli estremi di una condotta dolosa? La giurisprudenza di legittimità ha lungamente dibattuto sulla estensibilità o meno, in regime di assicurazione obbligatoria r.c.a., della copertura assicurativa ai sinistri dolosamente cagionati. La tendenza della giurisprudenza è quella di ridurre le fattispecie non soggette alla normativa sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e, conseguentemente, di ritenere operante la garanzia anche nel caso di fatti dolosi.
Chiedersi se la copertura assicurativa operi anche nei casi in cui il fatto produttivo del danno sia stato commesso con dolo significa porsi il problema dell’interpretazione dell’art.2054 del Codice Civile, norma richiamata dall’art.122 del Codice delle Assicurazioni Private. Il combinato disposto del succitato articolo 122 cod. ass. e dell’articolo 2054 c.c. rappresentano le norme di riferimento e non quanto previsto dall’articolo 1900 c.c..
L’art.2054 c.c., espressione del più generale principio del neminem laedere, non distingue tra comportamenti colposi e comportamenti dolosi tenuti dal conducente ai fini del riconoscimento del diritto al risarcimento del danno, mentre l’articolo 1900 c.c. può considerarsi pienamente operante nell’ambito del rapporto contrattuale esistente tra assicuratore ed assicurato. Ne consegue che, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti dell’assicurato (o del terzo conducente), l’assicuratore non può opporre al danneggiato l’esclusione dell’obbligo risarcitorio derivante dalla natura dolosa del sinistro, trattandosi di una eccezione fondata sul contratto di assicurazione che, come tale, non è opponibile al danneggiato stesso, che è terzo rispetto al contratto di assicurazione.
– Cass. civ. n.44165/2009 “Questo Collegio, in tema di responsabilità civile da circolazione stradale, ritiene di dover dare continuità al principio già espresso da questa Corte secondo cui la norma di cui alla Legge n.990/1969, art.1 e quella di cui all’art.18, stessa Legge, per l’esercizio della tutela con azione diretta, norme trasfuse nel D.Lgs.7 settembre 2005, n.209, artt.122 e 144 cod. ass. contengono il riferimento non all’art.1900 c.c. (norma generale sulle assicurazioni) o all’art.1917 c.c. (in materia di assicurazione della responsabilità civile) bensì all’art.2054 c.c. che non distingue di per sè tra azioni colpose o dolose, sicché deve ritenersi che entrambe le condotte debbano intendersi ricomprese nella tutela medesima non dovendosi interpretare l’illecito civile in questione come autonomo, bensì come specificazione dell’illecito ex art.2043 c.c. ancorché qualificato dalla circolazione dei veicoli. La colpa va dunque latamente intesa nel senso comprensivo sia del profilo colposo, derivante da imprudenza, negligenza e imperizia, sia di quello doloso o intenzionalmente lesivo, salvo pur sempre il regresso della compagnia assicurativa nei confronti dell’assicurato o del conducente. La normativa in questione, in altre parole, anche alla luce delle direttive europee, configura una responsabilità civile da circolazione non solo come rimedio contrattuale di copertura del rischio del soggetto assicurato, ma anche come strumento sostanziale e processuale di risarcimento del danneggiato alla luce del principio di solidarietà verso il danneggiato o terzo danneggiato, con tendenza alla rimozione degli ostacoli per l’integrale e tempestivo ristoro dei pregiudizi ancorché arrecati da un rischio non specificatamente assunto in contratto dovendosi infatti ritenersi preminente l’interesse del danneggiato ad essere risarcito.”