Nell’art.148, 1 e 2 comma, del Codice delle assicurazioni si distinguono i sinistri con danni a cose e quelli con danni alla persona proprio per disciplinare, in modo diverso, i tempi ed i modi della procedura stragiudiziale di liquidazione del danno e, quindi, i tempi della mora dell’assicuratore e della proponibilità della domanda giudiziale di cui all’art.145, comma primo del Codice delle Assicurazioni.

Se il danneggiato ha agito in giudizio per il risarcimento di tutti i danni provocati dal sinistro, avendo rifiutato l’offerta stragiudiziale unica dell’assicuratore, attinente entrambe le tipologie di danno, l’art.148, quarto comma del Codice delle assicurazioni è stato rispettato da parte dell’assicuratore.

Detta offerta non ha portata cognitiva o ricognitiva di un fatto o di un rapporto preesistenti, quindi, non rappresenta è una dichiarazione confessoria né di riconoscimento dell’importo del debito risarcitorio, bensì rappresenta solo l’obbligo all’assicuratore di comunicare l’offerta ovvero di comunicare i motivi per i quali non ritiene di farla. L’offerta, pertanto, è fonte dell’obbligazione di pagare la somma ivi indicata, ma soltanto allo scopo di pervenire alla liquidazione stragiudiziale del danno e non è applicabile l’art. 1988 cod. civ. nel giudizio risarcitorio che faccia seguito al fallimento della procedura stragiudiziale di liquidazione.

Se il danneggiato ha accettato l’offerta stragiudiziale dell’assicuratore, questa offerta rende obbligatorio il pagamento della somma, ma non ha valore a fini processuali, salvo che per l’imputazione del pagamento prevista dai commi settimo ed ottavo dello stesso art. 148 CAP.

Come affermato dalla Corte di Cassazione Civile n.24205/2015 “…. in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, la comunicazione dell’offerta dell’impresa di assicurazione ai sensi dell’art. 148 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, non accettata dal danneggiato, ed il pagamento della somma offerta non esonerano il danneggiato, che agisca in giudizio -per il risarcimento dei danni, a cose e/o alla persona, causati dal medesimo sinistro- dagli oneri di allegazione e di prova che incombono sull’attore.
Il pagamento effettuato prima del giudizio, in caso di mancata accettazione dell’offerta, comporta che sia impedita la mora dell’impresa di assicurazione e che la somma già corrisposta sia imputata nella liquidazione definitiva del danno. L’imputazione va fatta, all’esito della liquidazione giudiziale, sull’importo complessivamente riconosciuto come spettante al danneggiato, non distinguendo tra le singole voci di danno ed imputando tutta intera la somma corrisposta, senza tenere conto dei criteri seguiti dall’impresa per la sua determinazione. ….. In sintesi, il pagamento della somma offerta, e non accettata, ai sensi dell’art. 148 codice delle assicurazioni funziona come un acconto, da imputare nella liquidazione definitiva del danno secondo i criteri contabili applicabili a quest’ultimo….. Una volta che la parte danneggiata non abbia accettato l’offerta stragiudiziale della compagnia assicuratrice, questa offerta rende obbligatorio il pagamento della somma, ma non ha valore a fini processuali, salvo che per l’imputazione del pagamento prevista dai commi settimo ed ottavo dello stesso art.148”

L’azione giudiziale di risarcimento per tutti i danni che il danneggiato intende ottenere, presuppone che:
“..- non possa dare per accettata l’offerta soltanto in parte, riconoscendo cioè come congrua la stessa per alcune voci di danno e non per altre, al fine di ritenersi esentato dall’onere di provare i danni corrispondenti alle voci non contestate;

– non possa dare per accettata l’offerta quanto alla liquidazione dei danni ivi effettuata su base concorsuale, agendo al solo fine di escludere il concorso di colpa, sì da ridurre il proprio onere di allegazione e di prova all’an della responsabilità, ritenendosi esentato dall’onere di provare i danni risarcibili.”

Inoltre, qualora la somma offerta e corrisposta dall’impresa di assicurazione, sia superiore a quella complessivamente liquidata in sentenza per i danni riconosciuti in via definitiva, compresi rivalutazione ed interessi, il danneggiato può essere condannato con la stessa sentenza alla restituzione della differenza soltanto se l’impresa di assicurazione abbia avanzato, nel giudizio risarcitorio da quegli instaurato, apposita tempestiva domanda riconvenzionale.