Ai sensi dell’art.171 del Codice delle Assicurazioni il trasferimento di proprietà del veicolo o del natante, per volontà dell’alienante, produce essenzialmente uno di questi tre effetti:

– la risoluzione del contratto a partire dalla data del trasferimento di proprietà. Scioglimento del contratto, ai sensi dell’art.1896 c.c.. All’alienante spetta il rimborso della porzione di premio relativo al periodo residuo di assicurazione, esclusi l’imposta versata e il contributo obbligatorio (Servizio Sanitario Nazionale – art.10, comma 4 D.M. n.86/2008,), secondo l’art.334 cod. ass.;

– la cessione della polizza all’acquirente del veicolo. Quando il trasferimento di proprietà del mezzo è concluso (veicolo o natante), il venditore ne dà comunicazione sia alla compagnia assicuratrice che all’acquirente, nel caso in cui oltre al veicolo abbia ceduto, anche, la polizza auto. La cessione si realizza, quindi, nel momento in cui l’alienante riceve l’accettazione dall’acquirente e pertanto efficace verso l’assicuratore dal momento in cui la cessione è comunicata allo stesso;

-la sostituzione della polizza per assicurare un altro veicolo o natante di proprietà (c.d.voltura solo per altri veicoli di proprietà – art.171, comma 2, cod. ass.. Qualora il rischio sul veicolo su cui è volturata la polizza fosse maggiore, l’assicurato dovrà versare il conguaglio del premio e entro i 5 giorni successivi essere rilasciato il certificato di assicurazione dall’assicuratore (art.10, comma 2, D.M.n.86/2008). Il comma 3 dell’art.171 cod. ass. sottolinea, invece, che la garanzia del nuovo veicolo o natante si ritiene valida dalla data di rilascio del certificato oppure dall’ottenimento del nuovo contrassegno nel rispetto del regolamento adottato dal Ministero delle Attività produttive.

Giurisprudenza:

– Cass.Civ. n.10677/1993 “A norma dell’art.8, L. 24 dicembre 1969, n.990 e dell’art.19, D.P.R. 24 novembre 1970, n. 793, nell’ipotesi di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato per la responsabilità civile verso i terzi, la cessione ex lege del contratto di assicurazione può ritenersi valida, in base alla legislazione speciale, solo nei confronti dei terzi danneggiati, mentre nei rapporti tra le parti contraenti, e comunque tra l’assicurato e l’assicuratore, tale cessione rimane condizionata all’obbligo della comunicazione dell’avvenuta cessione del mezzo mediante l’esatta indicazione del cessionario, con l’applicazione della garanzia di polizza e favore dell’assicurato cessionario solo dalle ore 24 del giorno di tale comunicazione, secondo i principi generali fissati dall’art.1407 c.c.“

– Cass.Civ. n.5415/1993 “Nel caso in cui il contratto di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo assicurato, sia reso valido, ad istanza dell’assicurato alienante, per altro veicolo di quest’ultimo, ai sensi dell’art.8 della L. 24 dicembre 1969 n. 990, la copertura assicurativa decorre, in mancanza di patto contrario, dalle ore 24 del giorno del rilascio del contrassegno assicurativo da parte dell’assicuratore, dovendosi anche in tale ipotesi integrare il dettato del citato art.8, che prevede la validità della garanzia «dalla data del rilascio del certificato» con la regolamentazione specificata dall’art.1899 c.c. che, nel prevedere, sia pure con espresso riferimento solo ai nuovi contratti di assicurazione, che la copertura assicurativa decorre (salvo patto contrario) dalle ore 24 del giorno della stipulazione, vuole soddisfare una esigenza di certezza circa il rapporto di consecuzione temporale tra la conclusione del contratto ed il rischio assicurato, che è comune ad ogni ipotesi di nuova copertura assicurativa, sia essa dipendente da un nuovo contratto che dal mutamento dell’oggetto di un contratto già stipulato.”

– Cass.Civ. n.5708/1987 “Con riguardo alla cessione del contratto di assicurazione in caso di trasferimento del veicolo (o natante) assicurato l’art.8 della L. 24 dicembre 1969, n.990, in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (e dei natanti), non ha innovato in toto la disciplina generale della formalità della cessione del contratto dettata dall’art.1407 cod. civ., ma ne ha soltanto precisato l’applicazione, rinviando alle norme del regolamento per la sua attuazione (art.19 d.p.r. 24 novembre 1970, n.973), con il porre a carico del cedente o del cessionario l’obbligo di comunicare immediatamente all’assicuratore l’avvenuto trasferimento di proprietà e di fornire tutte le notizie necessarie per il rilascio del nuovo certificato e, ove occorra, del nuovo contrassegno. Pertanto, la speciale normativa introdotta con la citata L. n. 990 del 1969, pur avendo carattere e finalità spiccatamente pubblicistici, comportanti l’efficacia immediata e automatica della cessione del contratto assicurativo nei confronti dei terzi danneggiati per effetto del trasferimento del veicolo assicurato, non attribuisce a tale trasferimento uguale efficacia nei rapporti tra i contraenti, in particolare tra assicurato e assicuratore, in mancanza della comunicazione a quest’ultimo, da parte del cedente o del cessionario, non solo del trasferimento stesso ma anche delle generalità del nuovo proprietario del veicolo, con la conseguenza che solo dalle ore ventiquattro del giorno della detta comunicazione il contratto di assicurazione ha efficacia a favore del cessionario.”