Per evento imprevedibile ed eccezionale si intende quel fenomeno che, qualificabile come caso fortuito o forza maggiore, é capace d’interrompere il nesso di causa tra la condotta e il danno e quindi di esonerare da ogni responsabilità il custode, ai sensi dell’articolo 2051 c.c. codice civile. Uno degli esempi più tipici è rappresentato da quegli eventi climatici e atmosferici, frutto di repentini cambiamenti, che rendono impossibile intervenire immediatamente e impedire così l’evento dannoso, così come il fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
Non sempre però il custode può invocare l’evento imprevedibile ed eccezionale, ovvero il caso fortuito, per ritenersi esonerato dalla responsabilità contemplata dall’articolo 2051 c.c. del codice civile. Recente giurisprudenza infatti, in riferimento agli eventi climatici descritti, ritiene che, grazie ai progressi della scienza, non è sempre vero che gli stessi siano assolutamente imprevedibili o eccezionali. Ne consegue che, in presenza della aumentata capacità di previsione dei mutamenti meteorologici, è obbligo della pubblica amministrazione provvedere a una costante e adeguata manutenzione delle strade e pulizia dei corsi d’acqua. Diversamente essa deve essere ritenuta colpevole del danno subito dagli utenti della strada.
Un evento infatti, per essere considerato eccezionale, deve rappresentare un quid imponderabile, che si inserisce nella serie causale condotta-evento, come fattore determinante autonomo e assoluto del danno. Ipotesi questa che si può configurare anche quando la pubblica amministrazione abbia provveduto in modo regolare alla cura e alla manutenzione del manto stradale e alle sue pertinenze. Di conseguenza, se si verifica un sinistro stradale a causa di un temporale improvviso e intenso, esso può costituire il solo evento determinante della perdita di controllo dei veicoli, ad esempio, se il fenomeno è talmente forte e prolungato da fuoriuscire dai canoni della normalità.
Giurisprudenza:
– La Corte di Cassazione Civile n.9323/2015 “ È consolidato orientamento di questa Corte che, in tema di responsabilità ai sensi dell’art.2051 c.c. il danneggiato è tenuto a fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e il danno che egli ha subito (oltre che dell’esistenza del rapporto di custodia), e solo dopo che lo stesso abbia offerto una tale prova il convenuto deve dimostrare il caso fortuito, cioè l’esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, escludendo la sua responsabilità (Cass. civ. n.25243/2006; Cass. civ. n.15389/2011). In altri termini, la responsabilità ex art.2051 c.c. ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto, sufficiente che sussista il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno arrecato. Dunque, mentre sul danneggiato incombe l’onere di provare l’evento dannoso ed il nesso di causalità e non anche l’insidia ovvero la condotta commissiva o omissiva del custode, il convenuto, invece, per andare esente da responsabilità, deve provare il caso fortuito: fattore che attiene al profilo causale dell’evento; che deve avere i caratteri dell’oggettiva imprevedibilità e inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato (Cass. civ. n.26051/2008). Più nello specifico, è stato statuito che la responsabilità ex art.2051 c.c. sussiste in relazione a tutti i danni cagionati dalla cosa in custodia, sia per la sua intrinseca natura, sia per l’insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato, anche dal fatto del danneggiato, avente un’efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l’evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno, ulteriormente precisandosi che il caso fortuito si configura «in relazione a quelle situazioni provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l’attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere» (Cass. civ.n.14856/2013). In tale prospettiva, con riguardo ai beni demaniali, è stato affermato che affinché la P.A. possa andare esente dalla responsabilità di cui all’art.2051 cod. civ., per i danni causati dagli stessi, occorre avere riguardo non solo e non tanto alla loro estensione ovvero alla possibilità di un effettivo controllo, quanto piuttosto alla causa concreta del danno, dovendosene conseguentemente individuare la natura e la tipologia: se, infatti, quest’ultimo è stato determinato da cause intrinseche alla cosa (come il vizio costruttivo o manutentivo), l’amministrazione ne risponde ai sensi dell’art.2051 cod. civ.; per contro, ove l’amministrazione – sulla quale incombe il relativo onere – dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi (come ad esempio la perdita o l’abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi), non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, essa è liberata dalla responsabilità ex art.2051 cod. civ. (confr. Cass. civ. n.15042/2008).”;
– La Corte di Cassazione civile n.18856/2017 “Con particolare riferimento ai danni cagionati da precipitazioni atmosferiche, si è da questa Corte invero esclusa l’ipotesi del caso fortuito o della forza maggiore invocabile dal custode ad esonero della propria responsabilità in presenza di fenomeni meteorologici anche di particolare forza e intensità, protrattisi per tempo molto lungo e con modalità tali da uscire fuori dai canoni normali, allorquando il danno trovi origine nell’insufficienza delle adottate misure volte ad evitarne l’accadimento, e in particolare del sistema di deflusso delle acque meteoriche (v. Cass. civ. n.26545/2014). Nel sottolinearsi come «ogni riflessione, declinata in termini di attualità, sulla prevedibilità maggiore o minore di una pioggia a carattere alluvionale» imponga «oggi, in considerazione dei noti dissesti idrogeologici che caratterizzano il nostro Paese, criteri di accertamento improntati ad un maggior rigore, poiché è chiaro che non si possono più considerare come eventi imprevedibili alcuni fenomeni atmosferici che stanno diventando sempre più frequenti e, ormai, tutt’altro che imprevedibili» (in tali termini v. Cass. civ. n.5877/2016), si è da questa Corte al riguardo precisato che l’eccezionalità e imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche possono configurare caso fortuito o forza maggiore idonei ad escludere la responsabilità del custode per il danno verificatosi solo quando costituiscano causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l’evento (v. Cass. civ. n.18877/2015; Cass. civ. n.5658/2010; Cass. civ. n.5133/1998; Cass. civ. n.5267/1991; nonché, da ultimo, Cass.civ. n.5877/2016), nonostante la più scrupolosa manutenzione e pulizia da parte del medesimo dei sistemi di smaltimento delle acque piovane (v. Cass. civ. n.5658/2010). Un temporale di particolare forza ed intensità, protrattosi nel tempo e con modalità tali da uscire fuori dai normali canoni della meteorologia, si è affermato poter integrare il fortuito (o la forza maggiore ) laddove non vi siano condotte idonee a configurare una corresponsabilità del soggetto che invoca l’esimente (v. Cass. civ. n.5877/2016 ). In altri termini, che il custode non sia in colpa. Quest’ultimo è pertanto tenuto a dimostrare di aver mantenuto la condotta diligente nel caso concreto dovuta (con particolare riferimento alla manutenzione e alla pulizia delle strade), e che le piogge sono state talmente intense che gli allagamenti si sono ciononostante, e nella stessa misura, verificati ( v. Cass. civ. n.5658/2010 ).”
– La Corte di Cassazione civile n.18754/2017 “ …la responsabilità del custode è esclusa quando si sia in presenza di un fattore esterno che, interferendo nella situazione in atto abbia di per sé prodotto il danno, assumendo il carattere del “fortuito autonomo”, ovvero quando si versi nei casi in cui la cosa sia stata resa fattore eziologico dell’evento dannoso da un elemento o fattore estraneo del tutto eccezionale (cd. fortuito incidentale) e per ciò stesso imprevedibile ancorché dipendente dalla condotta di un terzo (Cass. civ. n.20317/2005 e Cass. civ. n.22807/2009).”