Le insidie stradali al buio hanno a che fare con la responsabilità del custode, prevista e disciplinata dall’art. 2051 c.c, ai sensi del quale ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. Nel momento in cui quindi, ad esempio, un utente della strada subisca un danno cagionato da cose in custodia, è suo diritto chiedere il risarcimento al custode, purché sia in grado dimostrare che l’accidente si è prodotto per la condizione lesiva intrinseca dalla cosa in custodia. Vero però che per giurisprudenza conforme, la condotta imprudente del danneggiato è riconducibile all’evento capace di interrompere il nesso di causa, ragion per cui, se l’utente della strada è vittima di una caduta o di un sinistro stradale, dovrà essere valutato anche il suo comportamento.
Detto questo, per l’argomento trattato, se l’evento dannoso dovesse verificarsi di notte, al buio o comunque in una condizione di visibilità ridotta, sarà necessario valutare se, chi ha subito il danno, ha tenuto una condotta prudente in grado di evitargli la caduta o il sinistro (vds. Cass. civ. n.22419/2017). Facendo un esempio pratico, se un pedone dovesse cadere in una buca, non segnalata, presente in una strada che non ha mai percorso, di notte, probabilmente otterrà la condanna dell’ente custode a risarcirlo. Viceversa, se un automobilista dovesse perdere il controllo dell’auto di notte, andando a schiantarsi contro un guard rail a causa del ghiaccio presente sull’autostrada, ma debitamente segnalato dall’ente custode, sarà molto più difficile ottenere il risarcimento del danno. In questo caso infatti, si dovrà accertare che la condotta del conducente sia stata conforme alle condizioni di visibilità della strada, che lo stesso abbia rispettato i limiti di velocità previsti per quel tratto di strada e che naturalmente abbia tenuto accesi i dispositivi d’illuminazione in dotazione al mezzo.
Giurisprudenza:
– Cass. civ. n.7937/2012 “Questa Corte ha ribadito in più occasioni che la responsabilità prevista dall’art.2051 c.c. – nel cui ambito va ricompresa anche la responsabilità per la omessa o incompleta manutenzione delle strade da parte degli enti pubblici a ciò preposti, tradizionalmente ricondotta alle figure della c.d. insidia o trabocchetto – non esonera la parte danneggiata dall’onere della prova non soltanto del fatto storico qualificabile come iIlecito, ma anche degli elementi costitutivi della stesso, del nesso di causalità, dell’ingiustizia del danno e dell’imputabilità soggettiva. In altri termini, il soggetto che agisce per iI risarcimento dei danni ha l’onere di dimostrare che “l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa” (in termini, Cass. civ. n.15389/2011, e, in precedenza Cass.civ. n.390/2008, Cass. civ.n.16719/2009; v. pure Cass. civ. n.15375/2011, ove si rileva, fra l’altro, che l’anomalia stradale deve essere provata dal danneggiato). A tale orientamento la presente pronuncia intende dare continuità. Nella specie la Corte territoriale, con motivazione logica e coerente, supportata da convincente analisi del materiale probatorio esistente, ha rilevato che i testimoni non avevano riferito nulla né sull’esistenza della buca né sui fatto che vi fosse un ristagno d’acqua sui manto stradale; risultava provato soltanto, invece, che sul luogo del sinistro erano in corso lavori di pavimentazione del manto stradale con conseguenti irregolarità del medesimo. Analogamente, non poteva ritenersi dimostrato che, a causa di possibili avverse condizioni meteorologiche, non vi fosse adeguata visibilità del campo stradale, tenuto conto del giorno e dell’ora in cui la caduta del D.I. si era verificata. D’altra parte, risponde a nozione di comune esperienza il fatto che, pur sopraggiungendo il buio, in una giornata di fine novembre, in un momento piuttosto anticipato, poiché la caduta dell’odierno ricorrente è avvenuta intorno alle ore 16, a quell’ora il buio non é tale da impedire, di per se, una sufficiente visibilità della strada. Ne consegue che, alla luce della ricostruzione del quadro probatorio operata dalla Corte d’appello di Lecce, è chiaro che I’odierno ricorrente non ha in alcun modo dimostrato la sussistenza dcl nesso di causalità tra la propria caduta dal ciclomotore e la presunta insidia esistente sulla strada.”
– Cass. civ. n.1999/2014 “La Corte di merito, nel ribaltare la decisione di primo grado – che aveva ricondotto la caduta alla mancanza di diligenza della (omissis) nello scegliere, per abbreviare il tragitto, di attraversare, in ora notturna, la strada non illuminata in un tratto scosceso – ha ritenuto provato, attraverso testimonianze, che l’incidente è avvenuto in ora notturna, in una strada comunale non illuminata, “in corrispondenza di una pietra che sporgeva dal manto stradale”. Ha ritenuto tale presenza una insidia, in quanto anomala rispetto al prevedibile assetto dell’asfalto stradale, e non visibile di notte, ed ha valutato irrilevante l’accentuata pendenza del tratto di strada che la danneggiata aveva scelto di percorrere. Quindi, ha ritenuto applicabile alla specie il principio di diritto secondo cui, provata l’esistenza di una anomalia, si presume la responsabilità dell’ente custode, salva la prova da parte di quest’ultimo, che il danno si è verificato per fatto del danneggiato (negligenza, distrazione, uso anomalo della cosa). Il Comune, con il primo motivo, deduce omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine alle risultanze istruttorie. Sostiene che la valutazione delle stesse avrebbe dovuto condurre a ritenere la mancanza di diligenza della danneggiata nella scelta del punto dove attraversare, atteso che l’incidente sarebbe avvenuto “fuori dalla sede stradale” a causa di “una piccola pietra” posta “sul ciglio della strada.” 11 motivo è inammissibile. Anche a prescindere dalla inammissibile contestuale e indistinta deduzione di tutti i vizi motivazionali, il ricorrente si limita a prospettare una diversa ricostruzione del fatto, in ordine alla collocazione della pietra e alla sua dimensione, senza fondarla sull’omesso esame delle risultanze istruttorie (se si esclude il generico riferimento alle foto); in definitiva, si chiede alla Corte di rivalutare il fatto, che è, invece, precluso al giudice di legittimità.”