I vizi intrinseci della strada sono difetti tipici del manto stradale. Si parla di vizi intrinseci, in contrapposizione a quelli estrinseci, quando in tema di responsabilità della pubblica amministrazione, i danni riportati dagli utenti sono causati dalle insidie stradali.
In particolare i vizi intrinseci sono le situazioni di pericolo che caratterizzano la struttura o le pertinenze della strada come buche, avvallamenti e spaccature, che si creano nel tempo e sono conoscibili e controllabili dall’ente gestore.
Sono invece vizi estrinseci le situazioni di pericolo occasionali, che si creano per colpa degli utenti della strada o per caso fortuito (macchia d’olio, perdita di pezzi di plastica o metallo da parte dei mezzi in circolazione) ovvero quando l’alterazione del manto stradale avviene in tempi talmente rapidi e improvvisi da impedire all’ente custode di provvedere alla loro immediata riparazione, manutenzione o segnalazione.
La differenza tra queste due tipologie di vizi è utilizzata dai giudici come criterio dirimente per comprendere:
– in quali casi la pubblica amministrazione è chiamata a rispondere dei danni ai sensi dell’articolo 2051 del codice civile, in caso di vizi intrinseci ove il dissesto della strada è frutto di una mancata o insufficiente manutenzione precedente;
– da quelli in cui, a causa di vizi estrinseci improvvisi e quindi non eliminabili perché non conoscibili almeno nell’immediato, la pubblica amministrazione risponde ai sensi dell’art.2043 codice civile, che pone sulla vittima l’onere di provare la non imprevedibilità e inevitabilità del pericolo.
Giurisprudenza:
– Cassazione n.10643/2012 “Il tribunale (nel febbraio del 2010) ha fatto corretta applicazione del principio di diritto enunciato dalla Cass.civ. n.15042/2008, che ha confermato un orientamento ormai consolidato (ex multis Cass.civ. n.298/2003 ed ulteriormente ribadito dalla giurisprudenza successiva (ex plurimis, Cass.civ. n.8157/2009, 24529/2009 e 12695/2010) secondo il quale, quando il danno sia stato determinato da cause non intrinseche alla cosa demaniale (come il vizio costruttivo o manutentivo), ma estrinseche ed estemporanee create da terzi (come ad esempio la perdita o l’abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi), non conoscibili né eliminabili con immediatezza neppure con la più diligente attività di manutenzione, la pubblica amministrazione è liberata dalla responsabilità per le cose in custodia in relazione al cit. art.2051 cod. civ. Il caso della macchia d’olio è assolutamente emblematico della seconda situazione riguardante i beni demaniali, nella quale è destinata a presentarsi più spesso l’occasione di qualificare come fortuito il fattore di pericolo creato da terzi, che abbia esplicato le sue potenzialità offensive prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode.”;
– Cassazione civile n.6101/2013 “La circostanza torna assai utile alla luce dell’orientamento ormai consolidato di questa Corte, secondo cui” affinché la P.A. possa andare esente dalla responsabilità di cui all’art.2051 cod. civ., per i danni causati da beni demaniali, occorre avere riguardo non solo e non tanto all’estensione di tali beni od alla possibilità di un effettivo controllo su essi, quanto piuttosto alla causa concreta (identificandosene la natura e la tipologia) del danno. Se, infatti, quest’ultimo è stato determinato da cause intrinseche alla cosa (come il vizio costruttivo o manutentivo), l’amministrazione ne risponde ai sensi dell’art.2051 cod. civ.; per contro, ove l’amministrazione – sulla quale incombe il relativo onere – dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi (come ad esempio la perdita o l’abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi), non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, essa è liberata dalla responsabilità per cose in custodia in relazione al cit. art.2051 cod. civ. (Cass.civ. n.15042/08, n.8157/09, n.24529/09, n.12695/10).”;
– Cassazione n.18464/2015 “Allo stesso modo questa Corte ha più volte insegnato, proprio in relazione all’obbligo di custodia gravante in relazione alla manutenzione delle strade pubbliche, che l’amministrazione resta liberata dalla responsabilità di cui all’art.2051 cod. civ. ove dimostri che l’evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (quale, ad esempio, la presenza di una macchia d’olio sulla pavimentazione stradale) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode (Cass. civ. n.6101/2013).”.