I massimali di assicurazione in genere, compresi quelli per la polizza di responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti, rappresentano il limite dell’esposizione finanziaria dell’assicuratore quale massimo importo da riconoscere agli aventi diritto, in caso di sinistri con danni a persone o cose. Oltre tale importo le conseguenze economiche del danno restano a carico dell’assicurato.
La legge stabilisce gli importi minimi a cui devono corrispondere i massimali previsti nell’assicurazione obbligatoria r.c.a. cosi come previsto nell’art.128 del Codice delle Assicurazioni Private.
I massimali minimi di garanzia dall’anno 2022 (Direttiva UE 2021/2118 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021), attesa la ratifica del MISE (Ministero dello Sviluppo Economico), saranno i seguenti:
-Autovetture: 1.300.000 euro per i danni a cose o animali; 6.450.000 euro per i danni a persone;
-Autobus: 2.000.000 di euro per danni alle cose e animali; 30.000.000 di euro per i danni a persone;
Tutti gli importi sopra indicati vengono aggiornati ogni cinque anni, secondo un meccanismo di indicizzazione automatica. I limiti minimi dei massimali, così aggiornati, si applicano ai nuovi contratti e comportano l’aggiornamento automatico dei contratti già in essere. Le compagnie assicuratrici, in ogni caso, possono prevedere dei massimali più alti, rispetto ai limiti imposti dalla legge.
Il massimale della polizza di responsabilità civile auto viene fissato per ogni sinistro (unico per tutte le tipologie di danno ovvero bipartito per danni a persone e a cose), mentre per altre tipologie di responsabilità può assumere, anche, altre caratteristiche. Può essere previsto un massimale per anno assicurativo che coincida con quello per sinistro ovvero quello per sinistro essere inferiore a quello annuo. Si possono prevedere uno o più sub-massimali di garanzia fissando dei sottolimiti per alcune prestazioni determinate in polizza, all’interno o al di sotto del massimale generale. Vi possono essere massimali tripartiti che prevedono un limite massimo per sinistro detto, anche “catastrofale” con dei limiti per persona e cose.
Il massimale da applicarsi al sinistro occorso é quello vigente al momento del sinistro stesso e non quello, eventualmente, vigente al tempo della liquidazione (tra le tante, Cass.Civ. n.16238/2005).
In base al Regolamento Isvap n.35 del 26 maggio 2010, l’indicazione dei massimali relativi a ciascun contratto deve essere riportata nell’area riservata al cliente sul sito web della compagnia e su ciascuna nota informativa relativa ai prodotti in offerta.
Giurisprudenza:
– Cass. Civ. n.10221/2017 “L’assicuratore della responsabilità civile (di ogni tipo) ha l’obbligo di tenere indenne l’assicurato dalle conseguenze pregiudizievoli di un fatto da lui commesso durante il tempo per il quale è stata stipulata l’assicurazione (art.1917 c.c.). Tale obbligo sorge nel momento in cui l’assicurato (ovvero il terzo danneggiato, quando la legge glielo consente, come nell’assicurazione della r.c.a.) richiede all’assicuratore il pagamento dell’indennizzo (ovvero risarcimento del danno). A partire da tale momento, l’assicuratore ha l’obbligo nei confronti dell’assicurato di attivarsi con la diligenza da lui esigibile ai sensi dell’art.1176, comma 2, c.c., per accertare le responsabilità, stimare il danno, formulare l’offerta, pagare l’indennizzo. La violazione di tali obblighi costituisce un inadempimento del contratto di assicurazione. Dall’inadempimento del contratto di assicurazione discende, come da quello di qualsiasi altro contratto, l’obbligo dell’inadempiente di risarcire il danno (art.1218 c.c.). (…) Il danno che l’assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione degli autoveicoli può causare al proprio assicurato, colposamente ritardando l’adempimento dei propri obblighi nei confronti del danneggiato, non è rappresentato dai meri interessi di mora, ma consiste in una differenza: quella tra il risarcimento cui l’assicurato sarebbe stato costretto dal terzo, se l’assicuratore avesse tempestivamente adempiuto la propria obbligazione (e dunque anche zero, se possa presumersi che un tempestivo pagamento non avrebbe ecceduto il massimale), e la somma che invece l’assicurato sarà costretto a pagare al terzo, a causa del ritardo dell’assicuratore e della sopravvenuta incapienza del massimale.”