Ai sensi dell’art.127 del Codice delle Assicurazioni Private, l’adempimento dell’obbligo di assicurazione dei veicoli a motore è comprovato da apposito certificato rilasciato dall’impresa di assicurazione o dalla delegataria (in caso di coassicurazione), da cui risulti il periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. L’impresa di assicurazione è obbligata nei confronti dei terzi danneggiati per il periodo di tempo indicato nel certificato, salvo quanto disposto dall’art.1901, secondo comma, del codice civile e dall’art.122, comma 3, cod. ass..
Il Regolamento IVASS n.34/2010, all’art.10 chiarisce che nel caso di stipulazione di contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la trasmissione del certificato di assicurazione avviene su supporto cartaceo tramite posta o, ove il contraente abbia manifestato il consenso, su supporto durevole, anche tramite posta elettronica. Da tenere obbligatoriamente a bordo del veicolo, il “certificato di assicurazione” è pertanto il documento che attesta l’esistenza della copertura assicurativa. Esso indica il periodo per il quale è stato pagato il premio e entro il quale la copertura è operante, i dati del contraente, il numero della polizza, la targa e la tipologia di veicolo e i dati identificativi della compagnia.

Il sopraccitato art.127 cod. ass. statuisce, altresì, che all’atto del rilascio del certificato di assicurazione l’impresa di assicurazione consegna un contrassegno recante il numero della targa di riconoscimento del veicolo e l’indicazione dell’anno, mese e giorno di scadenza del periodo di assicurazione per cui è valido il certificato. Il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 9 agosto 2013, n.110 (recante norme per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni di assicurazione) fissa per la conclusione del processo di dematerializzazione il termine di due anni dall’entrata in vigore del presente regolamento. Dal 18 ottobre 2015 è cessato l’obbligo di esposizione del contrassegno sul parabrezza.

Il Provvedimento IVASS n.41/2015 ha poi sostituito il comma 5, art.10 del Regolamento ISVAP n.34/2010, in tema di trasmissione della documentazione, come segue:
“Nel caso di stipulazione di contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la trasmissione del certificato di assicurazione avviene su supporto cartaceo tramite posta o, ove il contraente abbia manifestato il consenso ai sensi del comma 2, su supporto durevole, anche tramite posta elettronica, nei termini di cui all’art.11 del Regolamento ISVAP n.13 del 6 febbraio 2008. La trasmissione della carta verde avviene su supporto cartaceo.”.

Il certificato di assicurazione deve essere esibito, ai sensi del combinato disposto dell’art.180, comma 1, lettera d) e art.180, comma 7, Codice della Strada o senza che, ai sensi dell’art.180, comma 8, Codice della Strada, sia necessaria la successiva esibizione di un certificato originale in formato cartaceo, salve le ipotesi in cui l’accesso alle banche di dati o archivi pubblici non sia tecnicamente possibile al momento della contestazione.

Giurisprudenza:

– Cass Civ. n.22917/2012 ha precisato che in “tema di reato di frode in assicurazione, l’integrale falsificazione della polizza e del contrassegno assicurativo, siccome impedisce l’instaurazione del rapporto tra l’autore della condotta tipica e la compagnia di assicurazione, rende l’azione inidonea a ledere il bene protetto dalla norma incriminatrice, potendosi però configurare, in ordine a tale condotta, il delitto di falsità in scrittura privata”. Secondo una consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, il terzo danneggiato non è tenuto ad effettuare accertamenti se sia stato pagato il premio assicurativo o rilasciati solo il certificato ed il contrassegno, potendo fare ragionevole affidamento sull’apparenza della situazione, come d’altro canto gli consente l’articolo 127 del D.Lgs.209 del 2005. In linea con questo orientamento giurisprudenziale, con la sentenza numero 293 del 2015, il Giudice di ultima istanza ha stabilito che “il contrassegno ed il certificato di assicurazione operano nell’interesse ed a tutela del danneggiato in quanto assolvono alla funzione di comunicare ai terzi (segnatamente i terzi danneggiati e gli organi accertatori del traffico) la copertura assicurativa del veicolo, determinando in essi ragionevole affidamento sulla detta comunicazione. Il danneggiato che inoltri la sua richiesta di risarcimento per r.c.a. all’assicuratore e che proponga contro il medesimo azione diretta resta esonerato dall’onere di accertare se il contratto sia ancora vigente o sia stato sciolto”;

– Cass.Civ.n.6974/2016 ha stabilito che “nel caso di sinistro stradale causato da veicolo in possesso di un certificato assicurativo formalmente valido, ma rilasciato dopo il sinistro e fraudolentemente retrodatato, tale falsità non è opponibile al terzo danneggiato quando essa provenga dall’agente per il tramite del quale è stato stipulato il contratto. In tal caso l’assicuratore, adempiuta la propria obbligazione nei confronti del terzo, avrà diritto di rivalsa nei confronti dell’intermediario infedele e di regresso nei confronti dell’assicurato”;

– Cass.Civ. n.24069/2017 ripercorrendo il sistema normativo in materia, ha individuato il limite tra l’”apparenza” del certificato di assicurazione, a tutela degli interessi del danneggiato e la sua “inautenticità”. “Il sistema normativo dell’assicurazione RCA, desunto in particolare dal combinato disposto dagli art.7, comma 1, art.18, comma 1 e 2, della legge 990/1969 (attuali art.127 comma 1 e 2, art.144, comma 1 e 2 del Dlgs n.209/2005) e dall’art.1901, comma 1 e 2, c.c., definisce il rapporto tra terzo danneggiato e società assicurativa del responsabile del sinistro secondo uno schema che si articola in una fattispecie legale complessa, volta a garantire un massimo di tutela al primo, e del quale la polizza RCA costituisce uno degli elementi della fattispecie, rilevando tuttavia, non in quanto atto negoziale validamente produttivo degli effetti giuridici negoziali (aspetto che assume rilievo, invece, nei rapporti tra i contraenti), ma come mero fatto storico, la cui esistenza è “comprovata” (secondo la formula lessicale utilizzata dalle norme: art.7, comma 1, legge n. 990/1969, art.127, comma 1, Dlgs n.209/2005; art.4, reg. ISVAP 6.2.2008 n. 13) dal “certificato di assicurazione”, in cui è indicato in particolare “l’anno, mese e giorno di scadenza del periodo di assicurazione per cui è valido il certificato”, ed i cui dati -ad eccezione del numero identificativo di polizza- sono riportati anche sul “contrassegno assicurativo”, documenti entrambi emessi dall’assicuratore ed ai quali la legge attribuisce funzione di pubblicità legale ai fini della individuazione della impresa assicuratrice della RCA tenuta in solido all’autore dell’illecito al risarcimento del danno in favore del terzo danneggiato (artt. 9 e 14 del reg. esec. approvato con Dpr 24.11.1970 n.973; artt.6 e 9 del regolamento ISVAP 6.2.2008 n. 13. Occorre, tuttavia, osservare che l’obbligo di rilascio ed esposizione del “contrassegno assicurativo” è venuto meno in seguito all’ art. 31 del decreto- legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni in legge 24 marzo 2012, n. 27, cui è stata data attuazione con il decreto interministeriale 9 agosto 2013, n. 110 – “Regolamento recante norme per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, attraverso la sostituzione degli stessi con sistemi elettronici o telematici” – che “In considerazione…. delle finalità primarie che oggi il contrassegno assicurativo soddisfa, ovvero la necessità di rendere conoscibile ai terzi i dati relativi all’impresa assicuratrice che copre il veicolo ed il relativo periodo di copertura, a tutela dei danneggiati coinvolti in incidenti stradali, o comunque portatori di interesse ad acquisire le informazioni relative al veicolo danneggiante” ha previsto e reso disponibili “le procedure e modalità di accesso pubblico alle informazioni contenute nei database garantendo le stesse finalità che attualmente la normativa vigente considera rilevanti nell’interesse generale”).

In relazione a tale distinto rapporto istituito dalla legge, tra il soggetto danneggiato e la impresa assicurativa del responsabile del sinistro, indicata nel certificato e nel contrassegno, viene, infatti, in questione la esigenza di bilanciare l’interesse del danneggiato ad esperire e proseguire utilmente l’azione diretta nei confronti della impresa risultante dai predetti documenti e l’interesse della impresa a non essere coinvolta nel giudizio laddove tali documenti rappresentino una situazione di mera “apparenza”, non corrispondente alla esistenza di un effettivo rapporto contrattuale tra la impresa ed il responsabile del sinistro (ad esempio perché il certificato ed il contrassegno stati emessi per errore, ovvero perché non recano la firma di soggetto abilitato -rappresentante legale della impresa assicurativa-, o ancora perché il contratto ha cessato anticipatamente di produrre i suoi effetti, o è del tutto inesistente essendo stati falsamente compilati, ovvero materialmente contraffatti, il certificato ed il contrassegno). Orbene il discrimine selettivo dell’interesse da tutelare è stato rinvenuto da questa Corte -con giurisprudenza che può ritenersi costante- nella “riferibilità” del certificato e del contrassegno alla impresa assicurativa emittente, dovendo prevalere la tutela della apparenza sulla realtà nel caso in cui tali documenti possano ritenersi “autentici” ovvero genuini in quanto certamente provenienti dalla società assicurativa in essi indicata, la quale per averli rilasciati all’assicurato o comunque messi in circolazione affidandoli ai propri agenti per la compilazione ed il rilascio, ha determinato causalmente la situazione di apparenza giuridica nella quale ha posto affidamento il danneggiato per l’utile esperimento dell’azione diretta ex art.18 legge n.990/1969 (attuale art.144 Dlgs n.209/2005).

La tutela dell’interesse di quest’ultimo incontra, invece, un limite nel caso in cui la società dimostri la inautenticità dei documenti in questione, per essere stati questi materialmente contraffatti nella stampa rispetto al modello originale, ovvero per essere stati i modelli originali in bianco illecitamente sottratti e successivamente compilati con dati falsi, non essendo in tali casi riconducibile la insorgenza della situazione di apparenza ad una condotta (emissione, rilascio, messa in circolazione del certificato e del contrassegno) che possa ritenersi “comunque” riferibile alla impresa di assicurazione (cfr. Cass. civ. n.16726/2009; Cass. civ. n.25130/2010 ; Cass. civ. n.24089/2011, non massimata; Cass. civ. n.14636/2014; Cass. civ. n.18307/2014. Vedi Cass. civ. n.20374/2015 che estende il principio anche alla procedura di risarcimento diretto ed all’azione risarcitoria proposta dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore RCA ai sensi dell’art.148 Dlgs n.209/2005).”