Il danno emergente consiste nella diminuzione patrimoniale, causata al patrimonio del soggetto danneggiato, dall’inadempimento di un altro soggetto o in generale da un fatto illecito.

Si tratta, nello specifico, di perdite economiche già presenti nel patrimonio del danneggiato (come per esempio, la perdita subita a causa della mancata, inesatta o ritardata prestazione del debitore, le spese sostenute come conseguenza del danno subito a seguito di un incidente stradale, ecc.).

Il lucro cessante, invece, consiste nel risarcimento per il mancato guadagno che il danneggiato avrebbe conseguito laddove non si fosse verificato l’inadempimento o il fatto illecito ai suoi danni.

Nel dettaglio, il lucro cessante, a differenza del danno emergente, attiene ad una ricchezza che ancora non è inglobata nel patrimonio del soggetto danneggiato, ma che ragionevolmente sarebbe stata prodotta in assenza dell’evento lesivo (ad es. i danni provocati dalla perdita o diminuzione della capacità lavorativa, della perdita causata per la morte della persona che erogava gli alimenti, prestazioni assistenziali ecc.).

Entrambe le voci, che compongono il danno patrimoniale, trovano fondamento nell’art.1223 del codice civile, secondo cui, “il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata”.

Entrambi i danni vanno rigorosamente provati dalla parte danneggiata e la liquidazione (soprattutto nel caso del lucro cessante), richiede “un rigoroso giudizio di probabilità che presuppone la prova anche solo indiziaria dell’utilità patrimoniale persa (Cass. civ. n.5613/2018).

Giurisprudenza:

– Cassazione civile n.25160/2018 “Ove venga dedotto in giudizio un danno da inadempimento contrattuale che si limiti al solo lucro cessante, dovendosi quest’ultimo concretizzare nel mancato guadagno, ovvero nell’accrescimento patrimoniale ridottosi o azzeratosi proprio a causa dell’inadempimento, la parte che lo deduce avrà il compito di fornire la prova, anche indiziaria, dell’utilità patrimoniale che avrebbe conseguito, se al contratto fosse stata data corretta e puntuale esecuzione. A tal fine, tuttavia, saranno da escludersi i guadagni ipotetici, perché dipendenti da condizioni incerte”.

– Cassazione civile n.2644/2018 “Nell’ambito delle spese legali stragiudiziali in caso di sinistro stradale, il loro rimborso rappresenta una ordinaria ipotesi di danno emergente di cui all’art.1223 c.c.; pertanto come qualsiasi altra voce di danno sarà soggetta alle regole generali: e dunque non sarà dovuto il risarcimento per le spese che la vittima avrebbe potuto evitare con l’ordinaria diligenza (art.1227, comma 1, c.c.); non sarà dovuto il risarcimento per le spese che, pur necessarie, sono state sostenute in misura esagerata (art.1227, comma 2, c.c.) non sarà dovuto il risarcimento per le spese non legate da un nesso di causa rispetto al fatto illecito”.

– Cassazione civile n.4718/2016 “In tema di liquidazione del danno, la locuzione “perdita subita”, con la quale l’art. 1223 c.c. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, bensì include anche l’obbligazione di effettuare l’esborso, in quanto il “vinculum iuris”, nel quale l’obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell’insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare”.