Nell’assicurazione r.c.a. in relazione alla funzione risarcitoria della copertura assicurativa sono applicabili le tre fattispecie giuridiche previste dagli artt. 1898 c.c. (aggravamento del rischio), 1897 c.c. (diminuzione del rischio) e 1896 c.c. (cessazione del rischio) del Codice Civile.
Per l’aggravamento del rischio ( art.1898 c.c. ) deve realizzarsi la condizione, non transitoria, per cui il rischio assicurato possa rendere più probabile la possibilità di causare il danno (es.maggiore cilindrata o potenza del veicolo) e non, ad esempio, l’uso del mezzo non conforme a quanto indicato in polizza che ricadrebbe nelle previsioni degli artt.1892 e 1893 c.c. in tema di annullabilità del contratto assicurativo per dichiarazioni inesatte e reticenze con o senza dolo o colpa grave. In caso di aumento del rischio r.c.a., l’assicuratore potrà chiedere un premio maggiore o proporre diverse condizioni di copertura nell’ambito della normativa vigente in materia.
Anche per la diminuzione del rischio ( art.1897 c.c. ), le condizioni di applicabilità si possono realizzare in caso di un cambiamento stabile della situazione del rischio, come ad esempio, un veicolo di minore cilindrata o la riduzione del numero dei conducenti previsti in polizza con oggettivi effetti sulla probabilità che più persone che circolino con il veicolo possano produrre danno. La diminuzione del rischio si riverbera, anche, sul premio di polizza.
Infine, con la cessazione del rischio (art.1896 c.c.) l’assicurato deve perdere la proprietà (es.vendita del mezzo) ovvero l’uso del veicolo (es. furto). Si scioglie il contratto assicurativo, in linea di principio, quando il rischio in capo all’assicurato per cui è stata stipulata l’assicurazione cessa di esistere dopo la conclusione del contratto stesso. Nell’r.c.a., però, vi sono vari aspetti da tenere in considerazione:
-in caso di cessione della proprietà o demolizione del veicolo, l’assicurato, ai sensi dell’art.10, commi 4 e 5 del D.M. n.86/2008), ha diritto alla restituzione della parte di premio pagato e non goduto nel periodo assicurativo (al netto delle imposte e del contributo per il Servizio Sanitario Nazionale (art.334 cod. ass.);
-non cessa la responsabilità (art.2054 c.c.) dell’assicurato se si conserva la proprietà del veicolo e il mezzo circola condotto da terzi, contro la volontà del proprietario, salvo esimenti per avere adottato misure idonee a evitarlo.
Pertanto, ai sensi dell’art.122, comma 3 del Codice delle assicurazioni, l’assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall’art.283, comma 1, lettera d) cod. ass., a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’autorità di pubblica sicurezza. In deroga all’articolo 1896, primo comma, c.c. , l’assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell’imposta pagata e del contributo previsto dall’articolo 334 cod. ass.