L’ente proprietario o concessionario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell’articolo 2051 del Codice Civile, dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che dia la prova che l’evento dannoso fosse imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile.
Con l’espressione “insidie o trabocchetti” stradali si designano quelle situazioni di pericolo che si possono presentare all’insaputa dell’utente della strada. Tale situazione di pericolo occulto è caratterizzata dalla coesistenza dell’elemento oggettivo della non visibilità e dell’elemento soggettivo della imprevedibilità, costituita dall’impossibilità di avvistare in tempo il pericolo medesimo per evitarlo con l’uso della normale diligenza e prudenza.
Giurisprudenza:
– Cassazione civile n.6425/2015 “In tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell’insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.”;
– Cassazione civile n.15859/2015 “Va ribadito che anche nell’ipotesi di danno da insidia stradale, la valutazione del comportamento del danneggiato è in effetti di imprescindibile rilevanza; potendo tale comportamento, se ritenuto colposo, escludere del tutto la responsabilità dell’ente pubblico preposto alla custodia e manutenzione della strada, o quantomeno fondare un concorso di colpa del danneggiato stesso valutabile ex articolo 1227, primo comma, cod. civ. Ne deriva dunque che, in caso di insidia o trabocchetto stradale, la responsabilità colposa di tale ente va certamente riguardata anche nell’eventuale concorso del fatto colposo del danneggiato; elemento, quest’ultimo, che il giudice del merito è tenuto a discrezionalmente valutare al fine di ricostruire l’effettiva eziologia del danno e la sua possibile ripartizione tra più parti.”;
– Cassazione civile n.19392/2016 “È infatti pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che: (a) il custode si libera della presunzione di cui all’art.2051 c.c. dimostrando il caso fortuito; (b) il caso fortuito può consistere anche nel fatto colposo della vittima; (c) il fatto colposo della vittima può consistere anche nella mancata percezione d’un pericolo evidente e chiaramente percepibile; (d) l’incidenza causale della vittima sulla produzione del danno è direttamente proporzionale all’evidenza del pericolo: più questo era evidente, maggiore sarà la percentuale di responsabilità a carico della vittima, la quale diventerà esclusiva nel caso di pericoli manifestamente percepibili ed agevolmente evitabili.”;
– Cassazione civile n.10520/2017 “L’assenza di una intelligibile segnaletica stradale, laddove la circolazione possa comunque avvenire senza inconvenienti anche in mancanza di essa, essendo sufficienti e idonee a regolarla le norme del codice della strada, non può ritenersi causa degli eventuali incidenti occorsi, e quindi non determina alcuna responsabilità dell’ente custode della strada per tali incidenti.”;
– Cassazione civile n.16963/2017 “In tema di danno da insidia stradale, quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall’utente danneggiato con l’adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l’efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell’ente proprietario della strada e l’evento dannoso.”.