L’art.2051 del Codice Civile sancisce che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il “caso fortuito”. La norma prevede che il soggetto, per il fatto di trovarsi nella condizione di controllare i pericoli della cosa custodita, risponde dei danni dalla stessa arrecati, per la sola sussistenza del nesso di causa con il fatto dannoso. L’unico caso in cui il custode può andare esente da responsabilità è la prova del caso fortuito, ovvero di un evento in grado d’interrompere il suddetto nesso di causa tra la cosa in custodia e il danno.
In caso d’insidie stradali, l’ente custode della pubblica via, può quindi essere esente da responsabilità, nel danno derivante dalla cosa in custodia, solo se riesce a dimostrare che l’evento dannoso era del tutto imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile.
Deve trattarsi in sostanza di un evento totalmente fuori dal controllo dell’ente, che neppure attraverso un’attività di manutenzione costante, diligente e immediata, avrebbe potuto evitare, visto che è stato in grado di esplicare la sua potenzialità offensiva, prima che il custode potesse intervenire ed evitare il danno. Ora, poiché la norma richiede la prova positiva del caso fortuito, l’ente ha la possibilità di essere considerato esente da responsabilità solo se dimostra che il fatto interruttivo del nesso di causa tra la cosa e l’evento dannoso è imputabile a un terzo, al danneggiato a causa della sua condotta imprudente e negligente o a un fatto materiale.
Giurisprudenza:
– Cassazione civile n.7805/2017 “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all’art.2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l’amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l’evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia d’olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato la rovinosa caduta di un motociclista) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode”.
– Cassazione civile n.22419/2017 “La decisione è conforme all’orientamento di questa corte secondo cui l’ente proprietario d’una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell’art.2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l’adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all’ente e l’evento dannoso (Cass. civ. n.23919/2013) ; nella specie, la Corte ha ritenuto non operante la presunzione di responsabilità a carico dell’ente ex art.2051 cod. civ., in un caso di sinistro stradale causato da una buca presente sul manto stradale, atteso che il conducente danneggiato era a conoscenza dell’esistenza delle buche, per cui avrebbe dovuto tenere un comportamento idoneo ad evitarle)”.
Cassazione civile n.11753/2017 “La Corte ha accolto l’appello incidentale, non per avere escluso l’applicabilità dell’articolo 2051 codice civile a causa della visibilità delle cattive condizioni della strada, come sostenuto dalla ricorrente, ma per avere ritenuto sussistente una responsabilità esclusiva della conducente del ciclomotore la quale, proprio a causa del pericolo evidente, determinato dalla presenza di una strada dissestata per un lungo tratto precedente il punto in cui si è verificata la caduta, aveva posto in essere una condotta che aveva costituito la ragione esclusiva del fatto dannoso”.