Il contratto base nell’assicurazione r.c.a. è uno strumento introdotto dal Decreto legge n.179/2012 (c.d. Decreto Crescita 2.0), nell’ottica di favorire la trasparenza, il contenimento dei premi e la concorrenza tra le imprese operanti in tale settore. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito l’indicazione dello schema che il contratto base deve rispettare, con Decreto Ministeriale 11 marzo 2020, n.54.
Ogni compagnia è tenuta a predisporre un contratto base secondo tale schema e a sottoporlo all’attenzione del cliente. La determinazione della relativa tariffa, invece, rimane nella completa discrezionalità dell’azienda, che potrà liberamente configurarla in base a criteri come l’età del contraente, la sua residenza o le caratteristiche del veicolo. In tal modo, il consumatore è messo in condizioni di operare un facile confronto tra le tariffe dei vari operatori.
Venendo all’analisi dei contenuti del contratto base, secondo quanto indicato dal Ministero, esso deve prevedere un massimale nella misura minima prevista per legge.
La tariffa del contratto base, il cui importo, come si è detto, è liberamente determinabile da ciascuna compagnia, deve essere formulata secondo il modello bonus-malus. Pertanto, la classe di merito di appartenenza, e quindi il premio da pagare, dipenderanno dal verificarsi o meno di incidenti provocati dal veicolo dell’assicurato.
Non sono ammesse altre formule tariffarie: in particolare, il contratto non può prevedere alcuna franchigia a carico del cliente. In questo senso, si intende offrire tutela al contraente, evitando che lo stesso debba sopportare una quota del rischio relativo al risarcimento del terzo danneggiato.
La copertura offerta dal contratto base, inoltre, deve necessariamente operare qualunque sia il soggetto alla guida del veicolo.
Inoltre, è possibile prevedere una clausola di rivalsa solo per i casi più gravi, come la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Solo in tali eventualità, quindi, l’assicurazione potrà rivalersi sul contraente per quanto risarcito a terzi.
Fin qui, il contenuto-tipo del contratto base, che, come si vede, non contiene alcuna garanzia accessoria (come ad es. furto-incendio, atti vandalici, etc.).
L’art.132-bis cod. ass. obbliga gli intermediari assicurativi, prima della sottoscrizione della polizza, ad informare il consumatore in modo corretto, trasparente ed esaustivo sui premi offerti da tutte le imprese di assicurazione di cui sono mandatari relativamente al contratto base. La trasparenza che si vuole garantire con tale disposizione è resa ancora più efficace dalla previsione contenuta nell’ultimo comma del succitato articolo, in base al quale l’inosservanza di tale obbligo informativo comporta la nullità del contratto, rilevabile solo a favore del cliente. A tal fine, l’intermediario dovrà aver cura di far firmare apposita dichiarazione scritta al contraente, in sede di conclusione del contratto.
Una volta che il cliente abbia optato per il contratto base, la conclusione dello stesso dovrà essere effettuata a condizioni non peggiorative rispetto a quanto indicato nel preventivo stesso.